Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione

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Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione

S.A (danneggiata) riporta lesioni a seguito di reazione allergica alla tintura per capelli prodotta dalla società Wella Italiana Labocos s.p.a. applicata nel giugno del 1989 nella parruccheria della ditta Jo Mascali. S.A. cita in giudizio: società Wella per aver messo in commercio la tintura. Jo Mascali per aver applicato la tintura senza le dovute cautele.

Primo grado: Tribunale di Ancona Con sentenza del 6/07/1999 accoglie la domanda di S.A. condannando entrambi i convenuti in solido al pagamento di L 10 milioni. Appello: Corte d’appello di Ancona Riforma parzialmente la sentenza escludendo la responsabilità della società Wella.

Motivo della riforma in appello La responsabilità della società Wella è esclusa in quanto non sono stati provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. 1) Elementi costitutivi della fattispecie ex L.224/1988: A) Nesso di causalità tra utilizzo e lesione (nel caso di specie si ritiene provato in quanto non è proposto gravame sul punto). B) Prova del difetto che è onere dell’attore fornire. [il difetto non può essere presunto per fatto notorio, in quanto si tratta di un prodotto applicato da decenni senza effetti pregiudizievoli].

2) Elementi costitutivi della fattispecie ex L 2) Elementi costitutivi della fattispecie ex L. 713/1986: Violazione di specifiche norme sulla produzione di cosmetici.

Corte di Cassazione S.A. ricorre in Cassazione Società Wella resiste Jo Mascali non svolge attività difensiva Motivi di ricorso: Violazione e falsa applicazione L.224/1988 e L. 713/1986. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione Procedurale

S.A. sostiene che la Corte d’appello: 1) Ha sbagliato a escludere la responsabilità della Wella perché il nesso causale era stato provato e ai sensi della L 224/1988 era onere del produttore provare le esimenti dalla responsabilità indicati dalla legge. 2) Ha sbagliato a escludere la responsabilità di Wella perché indipendentemente dalla prova desumibile dalla concreta esistenza del danno e dall’accertamento del nesso di causalità, il difetto del prodotto avrebbe dovuto farsi automaticamente derivare dalla violazione della disposizione della L. 713/1986 che espressamente dispone che i prodotti cosmetici debbono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti, in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego. 3) Ha creduto di poter vincere la presunzione di pericolosità del prodotto senza motivazione di sorta e con un iter logico irrazionale di elementi di debole rilevanza [pericolosità del prodotto che si sarebbe dovuta trarre dal fatto che un danno si era in concreto verificato].

Corte di Cassazione: Il primo motivo è infondato perché: 1) La prima censura è erronea perché la stessa formulazione letterale della norma [art 1 L. 224/1988] lega la speciale responsabilità del produttore alla prova del nesso di causalità tra danno e difetto. Il difetto assume il carattere di prerequisito della responsabilità e spetta al danneggiato provarlo in base ai principi generali dell’onere della prova.

2) La seconda censura è erronea perché la previsione normativa art 2) La seconda censura è erronea perché la previsione normativa art. 7 della L.713/1986 deve essere letta in coordinamento con la L. 224/1998. Non si può quindi concludere che per i prodotti cosmetici, il livello di sicurezza prescritto sia quello della più rigorosa innocuità e che il produttore sia oggettivamente responsabile. Infatti la rigidità dell’enunciazione viene attenuata dal riferimento alle normali condizioni di impiego che delimitano l’ambito del dovere di cautela del produttore.

3) La terza censura è erronea perché la ricorrente fa derivare dalla prova del nesso di causalità l’elemento di prova indiretta del difetto del prodotto, secondo il seguente ragionamento deduttivo: a) Se è astrattamente previsto che un prodotto possa produrre un danno b) Se in concreto un danno è derivato => il prodotto è certamente difettoso

L’art 5 L.224/1988 : è difettoso non il prodotto insicuro, ma quello che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, in relazione al modo in cui è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche, alle istruzioni o alle avvertenze fornite […] Oltre alle condizioni poste dall’art. 5 per la valutazione della sicurezza del prodotto il giudice di merito può utilizzare altri elementi quali gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia.

Il danno non prova indirettamente la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una indefinita pericolosità di per se insufficiente a instituire la responsabilità del produttore se, anche in concreto, non è accertato che quella condizione di insicurezza si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall’utenza o dalle leggi in materia. La Corte d’appello ha accertato che la tintura era potenzialmente idonea a provocare reazioni allergiche, ma ha negato che dalla prova del rapporto di causalità discendesse l’insicurezza del prodotto.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ritiene corretto il ragionamento effettuato dalla Corte d’Appello e rigetta il ricorso della S.A.