LA COMPRAVENDITA art. 1470 c.c. Contratto tipico Trasferimento della proprietà di un bene o altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo Consensuale: sufficiente il consenso x realizzare effetto reale
CARATTERISTICHE Generale libertà con limiti: Divieto d’acquisto (certi soggetti rispetto a certi beni)(es.378) Divieto di cessione (es credito alimentare) Obbligo di contrarre in situazione di monopolio ( art.2597 c.c.) Preliminare di vendita Opzione di vendita (art.1331)
FORMA Libera salvo eccezioni 1350 c.c.
VENDITA ad efficacia obbligatoria 1) vendita cosa generica (individuazione) 2) vendita alternativa (scelta) 3) vendita cosa futura (art. 1472) 4) vendita di cosa altrui (art. 1478): ingenera l’obbligo di procurare l’acquisto al compratore, il quale diviene proprietario quando il venditore acquista la proprietà
OBBLIGAZIONI VENDITORE 1) consegna del bene 2) trasferimento proprietà o altro diritto 3) garanzia per vizi 4) garanzia per evizione
OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE PAGARE IL PREZZO Pagamento spese del contratto salvo sia disposto diversamente
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO Art. 1500 c.c. La vendita è sottoposta a condizione risolutiva potestativa L’acquirente è in mera soggezione: il venditore diviene proprietario in virtù della dichiarazione unilaterale recettizia d’esercizio di riscatto Entro 2 anni se bene mobile; entro 5 se immobile
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ ART. 1523 C.C. La proprietà si trasferisce con il pagamento dell’ultima rata del prezzo Pattuizione espressa altrimenti soltanto dilazione di pagamento La consegna ed il godimento dal momento della stipula, quindi l’acquirente ne sopporta ogni rischio di perimento