AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’ Azioni petitorie, che consentono la tutela giudiziale del diritto di proprietà; sono azioni reali xkè operano erga omnes (tranne l’ultima) Azione di rivendicazione Azione negatoria Azione di regolamento dei confini Azione di apposizione di termini
AZIONE DI RIVENDICAZIONE Legittimato attivo: PROPRIETARIO Legittimato passivo: POSSESSORE o DETENTORE Finalità: restituzione del bene previo accertamento della proprietà Se rivendica di bene immobile trascrizione domanda x opponibilità (art.2653 n.1) Presupposto: SPOSSESSAMENTO PROVA (periodo ventennale); Azione imprescrittibile
AZIONE NEGATORIA Legittimato attivo: PROPRIETARIO Legittimato passivo: TURBATORE o MOLESTATORE altrui diritto Finalità: condanna alla cessazione di turbative e/o molestie + risarcimento danni Azione imprescrittibile
AZIONE REGOLAMENTO CONFINI Incertezza soggettiva e oggettiva dei confini fra due fondi Determinazione quantitativa delle due proprietà Ammesso qualsiasi mezzo di prova
AZIONE APPOSIZIONE TERMINI Mancano o sono diventati irriconoscibili i segni esteriori dei confini Ciascuno dei due proprietari può chiedere al giudice l’apposizione dei termini a spese comuni Azione personale (non reale)
AZIONI di NUNCIAZIONE Azione di DENUNZIA DI NUOVA OPERA Azione di DENUNZIA DI DANNO TEMUTO Legittimati attivi: PROPRIETARIO – POSSESSORE – TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE MINORE
Azione denunzia nuova opera Art.1171 Tende ad evitare la prosecuzione di un’opera iniziata che si teme causa di danno (materiale o giuridico) Termine di decadenza annuale dall’inizio dell’opera Prima fase: azione cautelare d’urgenza Seconda fase: azione di merito (petitoria o possessoria)
AZIONE DI DANNO TEMUTO Azione contro pericolo di danno grave e prossimo derivante dal fondo del vicino Distinzione: non deriva da nuova opera ma da elemento preesistente Prima e seconda fase: cautelare e di merito
Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, ex artt. 1171 e 1172 c.c., risiede soltanto nel diverso modo in cui l’attività umana ha determinato l’insorgere del pericolo: la prima postula un facere, cioè l’intrapresa di un quid nel proprio o nell’altrui fondo; la seconda invece postula un non facere, ossia l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere una situazione di pericolo di danno grave e prossimo x il bene del denunciante.