I sistemi elettorali.

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Transcript della presentazione:

I sistemi elettorali

I sistemi elettorali I sistemi elettorali possono essere congegnati in due modi: Possono tenere conto solo delle aspirazioni della maggioranza degli elettori (sistemi maggioritari). Possono tenere conto anche delle aspirazioni delle minoranze (sistemi proporzionali).

sistema maggioritario Nel sistema maggioritario tutti i seggi disponibili (ogni seggio equivale ad un membro del Parlamento) vanno al partito o ai partiti che hanno raggiunto una certa percentuale di voti

sistema proporzionale Nel sistema proporzionale anche ai partiti di minoranza è riservato un certo numero di seggi.

sistema proporzionale con premio di maggioranza. In questo, il partito che ha raggiunto una certa percentuale di consensi fissata dalla legge fa scattare un premio di maggioranza che gli consente di godere di un numero di seggi superiore a quello ottenuto con le votazioni. In tal modo, il sistema proporzionale si trasforma in maggioritario.

sistema proporzionale vantaggi? Con il sistema proporzionale la coalizione tra i partiti è più difflicile, ma la rappresentanza delle forze politiche più ampia.

collegi uninominali e collegi plurinominali Il collegio uninominale è quello in cui si può eleggere un solo candidato, in quanto vi è un solo posto in palio. Il collegio uninominale è adottato nei sistemi maggioritari nei quali è un solo candidato a vincere e a godere di tutti i voti espressi nel collegio. Questa è la regola sintetizzata dalla formula: “il vincitore prende tutto”.

Il collegio uninominale Il collegio uninominale può essere a turno unico o a doppio turno (o ballottaggio). Con il turno unico si vota una volta sola e vince colui che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa), Con il ballottaggio, partecipano al secondo turno i due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti

collegio plurinominale collegio plurinominale, utilizzabile sia dai sistemi maggioritari che da quelli proporzionali, si possono eleggere diversi candidati

Il sistema elettorale italiano 1861-82. Si segue un sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali. Vota circa il 2% della popolazione. 1882-91. Si segue un sistema maggioritario a doppio turno in collegi plurinominali. Vota circa il 7% della popolazione

Il sistema elettorale italiano 1891-1919. Si segue un sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali. Nel 1912 viene introdotto il suffragio universale maschile. 1919-1923. Si segue un sistema proporzionale a liste concorrenti in collegi plurinominali. 1923-45. Nel 1923 viene approvata la legge Acerbo che attribuisce i 2/3 dei seggi alla lista che ottiene il 25% dei voti (premio di maggioranza). Dopo il 1924 non si hanno più elezioni. Nel 1939 si sopprime la Camera dei deputati, elettiva, e si costituisce la Camera dei fasci e delle corporazioni, i cui componenti non sono più eletti ma scelti tra i titolari di cariche all’interno del partito fascista e delle corporazioni. 1946-1993. Si estende il suffragio universale alle donne. Si vota seguendo un sistema proporzionale a liste concorrenti. Questo sistema è stato considerato, per oltre quarant’anni, un pilastro fondamentale dello Stato democratico. Il sistema è stato ridisegnato nel 1993. In quell’anno, tramite re­ferendum, furono abrogate (con l’82%dei consensi), alcune norme della legge elettorale che avevano impedito, per il passato, che il Senato fosse eletto con il sistema maggioritario.

Senato della repubblica il 14 dicembre 2005. Questo è quello che oggi si ripropone con il disegno di legge alla nostra attenzione. Oggi produciamo un sistema proporzionale profondamente diverso da quello del passato perché garantisce la rappresentatività propria dei sistemi proporzionali, con una governabilità assicurata dal premio di maggioranza. Tale sistema può essere definito «maggioritario nazionale», perché a livello nazionale, per la Camera dei deputati, attribuisce comunque la maggioranza alla forza politica che riceve più consensi. Allora, non si tratta di una maggioranza soltanto numerica, ma - come è stato evidenziato - di una maggioranza politica perché le forze che si candideranno dovranno presentare un programma comune ed indicare il nome del capo di quella forza politica, lista singola o coalizione che sia.

Il sistema elettorale per la Camera Si divide il territorio in circoscrizioni elettorali (sono 27), sulla base della popolazione residente, secondo l’ultimo censimento. Le circoscrizioni elettorali corrispondono in gran parte alle regioni, con l’eccezione delle regioni più grandi, suddivise in due (ad esempio, Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia) o in tre (Lombardia). Ad ogni circoscrizione elettorale è assegnato un determinato numero di candidati (deputati) da eleggere, ti-partiti in collegi.

2 SISTEMI CONVIVONO ? Il 75% dei componenti è eletto in base ad un sistema maggioritario in collegi uninominali. Il residuo 25% è eletto con un sistema proporzionale corretto

Le operazioni di voto L’elettore può votare solo per un contrassegno, senza esprimere un voto di preferenza; i seggi, se la lista li ottiene, saranno distribuiti secondo l’ordine in cui i nomi compaiono sulla scheda

Lo spoglio Lo spoglio. Per i candidati da eleggere con il sistema uninominale, le operazioni di spoglio sono molto semplici. Risulta eletto colui che ha ottenuto, nel collegio, il numero più alto di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano. Per i candidati da eleggere con il sistema proporzionale, si individuano, in primo luogo, le liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti validamente espressi sui territorio nazionale.

Il sistema elettorale per il Senato Il Senato è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni sulla base dei risultati dell’ultimo censimento. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari al 75% dei seggi assegnati. La Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il Molise è ripartito in due collegi uninominali.

Elezioni suppletive Qualora nel corso della legislatura, per qualsiasi causa, risulti vacante un seggio, si procede ad elezioni suppletive nel collegio interessato. Il candidato così eletto cessa dalla carica con il termine della legislatura.

L’esercizio del diritto di voto L’art. 48 della Costituzione fissa cinque principi che riguardano i modi di esercizio e i caratteri del diritto di voto: — l’universalità; — la personalità; — l’uguaglianza; — la libertà; — la segretezza.

L’universalità: è il principio in base al quale tutti i cittadini, che abbiano compiuto la maggiore età, hanno diritto al voto. La personalità: è il principio in base al quale l’esercizio del diritto di voto non può essere delegato ad altre persone, ma va compiuto personalmente. L’uguaglianza: è il principio in base al quale tutti i voti espressi hanno uguale valore

Dalle Memorie di Giovanni Giolitti: perché fu introdotto il suffragio universale Quando io misi nel mio programma, come punto fondamentale, la riforma elettorale, con un allargamento del suffragio universale, vi fu chi mi ricordò con rimprovero che io altre volte mi ero dichiarato contrario a tale estensione del diritto politico fondamentale. E la cosa era vera per se stessa;… . Tutta la condotta politica da me seguita nel passato, intesa alla elevazione delle classi popolati, ed all’allargamento della influenza dei loro interessi nella vita pubblica, smentiva nettamente quell’accusa. La verità era che, proponendomi come programma capitale della mia azione politica l’elevazione delle classi popolari, io avevo dovuto anzitutto considerare le loro condizioni materiali, e restituendo loro quel pieno esercizio delle libertà statutarie, che era stato posto in forse da quasi dieci anni di politica reazionaria, rimetterle nelle condizioni necessarie per lottare pel proprio miglioramento economico