Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli Enti locali
UNITA E PLURALISMO NELL'ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI POTERI L'art. 5 Cost. prevede, tra i suoi principi fondamentali, l'autonomia e il decentramento: -La della Costituzione Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».
Autonomia significa il diritto delle comunità locali (regionali, comunali, provinciali) di organizzarsi in enti pubblici distinti dallo Stato (Regioni, Comuni e Province), titolari di proprie funzioni da esercitarsi nell'interesse delle comunità stesse. Attraverso gli enti autonomi, il potere pubblico viene distribuito su diversi livelli territoriali. Ciò è reso possibile dal fatto che le materie affidate alla cura degli enti pubblici si prestano a essere gestite su scala più o meno vasta, a seconda della dimensione degli interessi coinvolti. L'autonomia non è però indipendenza.
decentramento II decentramento dello Stato è cosa diversa dall'autonomia. Esso consiste nell'organiz-zare le sue funzioni per mezzo di organi e uffici distribuiti sul territorio, a contatto con le collettività locali. Gli organi e gli uffici decentrati non godono di autonomia, ma dipendono dal Governo centrale.
L'art. 5 Cost. mira, per così dire, a rovesciare la piramide e a costituire l'intero edificio costituzionale a partire dall'autogoverno delle comunità locali, salendo progressivamente fino allo Stato centrale. Gli obiettivi di questo rovesciamento sono: a. rispettare le diverse identità regionali e locali, e quindi adattare l'azione dei pubblici poteri ai caratteri e agli interessi delle varie parti del territorio nazionale e delle rispettive popolazioni; b. bilanciare lo strapotere dello Stato centrale ed evitare così pericoli autoritari; c. democratizzare i pubblici poteri, avvicinandoli ai cittadini; d. favorire la loro partecipazione alla vita pubblica; e. consentire un efficace controllo dei governati sui governanti; f. favorire il ricambio della classe politica, promuovendo la formazione della classe dirigente attraverso l'esperienza del governo locale.
L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO AUTONOMISTICO Poiché lo Stato italiano, al momento dell'approvazione della Costituzione, proveniva da un secolo di centralismo, le sue strutture hanno dovuto subire profonde modifiche, in vista degli obiettivi di autonomia e decentramento indicati dall'art. 5 Cost. L'attuazione di questo articolo è avvenuta attraverso diverse fasi e, recentemente, è approdata perfino a una profonda revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Fino al 1970, furono operanti soltanto le Regioni a Statuto speciale. Nel 1948, l'Assemblea Costituente, prima di concludere i suoi lavori, approvò gli Statuti della Regione siciliana, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. Per la Sicilia, si trattava di un testo di qualche anno anteriore alla stessa Costituzione (e quindi non sempre coordinato con essa). Nel 1963, poi, venne istituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, una volta risolti i problemi internazionali circa la sovranità su Trieste che si trascinavano dalla fine della seconda guerra mondiale.
Le Regioni a Statuto ordinario (il cui elenco, comprendente anche le Regioni a Statuto speciale, è contenuto nell'art. 131 Cost.) trovano invece la loro disciplina essenziale nel Titolo V della Parte II della Costituzione
spostamento di competenze verso il basso Negli ultimi anni del secolo scorso, si è avviata una riforma complessiva delle istituzioni, nella quale le Regioni e gli Enti locali sono chiamati a svolgere una parte da protagonisti. Si è trattato di un ulteriore e assai esteso spostamento di competenze verso il basso, cioè verso le collettività locali e regionali, con l'obiettivo di rovesciare i rapporti che venivano dal passato: non più lo Stato al vertice e gli altri enti come sua emanazione
legge Bassanini….. Questa rivoluzione è stata iniziata con la 1. n. 59 del 1997, detta legge Bassanini (dal nome del ministro che l'ha promossa). Essa prevede un complesso procedimento di conferimenti alle Regioni e agli Enti locali di tutte le funzioni amministrative di interesse delle collettività locali. Allo Stato centrale sono state riservate solo le funzioni di interesse nazionale, come quelle concernenti i rapporti con l'estero, la difesa, l'ordine pubblico, la cittadinanza, la moneta, le dogane, la giustizia, le poste e le telecomunicazioni, la previdenza sociale. Le funzioni nelle materie non riservate allo Stato sono state trasferite, con decreti legislativi delegati (il più importante dei quali è il decreto n. 112 del 1998), alle Regioni.
principio di sussidiarietà Il criterio-chiave della distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo è il principio di sussidiarietà: esso significa che ogni livello di governo è indispensabile tanto quanto gli altri e il livello superiore è chiamato a intervenire solo ed esclusivamente in quanto il livello inferiore non sia idoneo a svolgere una determinata funzione. Il principio di sussidiarietà comporta, secondo l'art. 4 della 1. n. 59 «l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali [...] con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati».
L'ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente (art. 121 Cost.).
II Consiglio regionale Il Consiglio regionale è l'organo deliberativo principale della Regione. Il Consiglio esercita la potestà legislativa della Regione e le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi (tra cui il controllo sulla Giunta e la funzione statutaria).