1 Codice dei contratti pubblici Procedure negoziate 2 aprile 2008 Alberto Mischi.

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1 Codice dei contratti pubblici Procedure negoziate 2 aprile 2008 Alberto Mischi

2 Procedure Per lindividuazione degli operatori economici che possono presentare offerte le stazioni appaltanti utilizzano ¶ la procedura aperta (art.55) · la procedura ristretta (art.55/2) ¸ la procedura ristretta semplificata (art.123) ¹ la procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art.56) º la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.57) » il dialogo competitivo (art.58)

3 Procedura negoziata Definizione La procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dellappalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. (art.3/40 D.Lgs.163/2006)

4 Entrata in vigore Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dellarticolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1/8/2007. Le disposizioni dellarticolo 57 si applicano alle procedure per le quali linvito a presentare offerta sia inviato successivamente al 1/8/2007. (art.253/1-ter D.Lgs. 163/2006)

5 Procedura negoziata Appalti di lavori sotto soglia La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro. (art.122/7 D.Lgs.163/2006)

6 Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate ý per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato doneri e negli eventuali documenti complementari e ý per individuare lofferta migliore con il criterio del prezzo più basso o dellofferta economicamente più vantaggiosa. (art.56/2 D.Lgs.163/2006)

7 Procedura negoziata con bando La stazione appaltante ý nel corso della negoziazione garantisce parità di trattamento tra tutti gli offerenti e ý non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto agli altri. (art.56/3 D.Lgs.163/2006) ý può prevedere nel bando che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati. (art.56/4 D.Lgs.163/2006)

8 Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, ¶ quando, in esito allesperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. La disposizione si applica ai lavori di importo inferiore a ,00. (art.56/1/A D.Lgs.163/2006)

9 Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, · in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi o forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi (art.56/1/B D.Lgs. 163/2006)

10 Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, ¸ limitatamente ai servizi, nel caso di servizi finanziari, assicurative e bancari e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare lappalto selezionando lofferta migliore secondo le norme della procedura aperta o ristretta (art.56/1/C D.Lgs.163/2006)

11 Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, ¹ nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo (art.56/1/D D.Lgs.163/2006)

12 Procedura negoziata senza bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ¶ qualora, in esito allesperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo < ,00. (art.57/2/A D.Lgs.163/2006)

13 Procedura negoziata senza bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, · qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (art.57/2/B D.Lgs.163/2006)

14 Procedura negoziata senza bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ¸ nella misura strettamente necessaria, quando lestrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dellestrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante (art.57/2/C D.Lgs.163/2006)

15 Procedura negoziata senza bando Appalti di lavori La procedura negoziata, senza bando, è ammessa ¶ per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari allesecuzione dellopera purchè aggiudicati alloperatore economico che esegue tale opera alle seguenti condizioni ý i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento ý il valore complessivo dei lavori complementari è 50% del contratto iniziale (art.57/5/A D.Lgs.163/2006)

16 Procedura negoziata senza bando Appalti di lavori La procedura negoziata, senza bando, è ammessa · per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati alloperatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario. (art.57/5/B D.Lgs.163/2006)

17 Procedura negoziata Appalti di lavori relativi ai beni del patrimonio culturale La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56, 57 e 122/7, anche per lavori di importo complessivo non superiore a nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. (art.204/1 D.Lgs.163/2006)

18 Procedura negoziata senza bando Ove possibile la stazione appaltante ý individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e ý seleziona almeno 3 operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. (art.57/6 D.Lgs.163/2006)

19 Procedura negoziata senza bando La stazione appaltante ý invita contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione e ý sceglie loperatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dellofferta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per laffidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando. (art.57/6 D.Lgs.163/2006)

20 Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa ¶ qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. (art.57/3/A D.Lgs.163/2006)

21 Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa · nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti di uso corrente o allampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni. (art.57/3/B D.Lgs.163/2006)

22 Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa ¸ per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime. (art.57/3/C D.Lgs.163/2006)

23 Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa ¹ per lacquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente lattività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di una amministrazione straordinaria di grandi imprese. (art.57/3/D D.Lgs.163/2006)

24 Procedura negoziata senza bando Appalti di servizi La procedura negoziata, senza bando, è ammessa ¶ qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in questultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. (art.57/4 D.Lgs.163/2006)

25 Procedura negoziata senza bando Appalti di servizi La procedura negoziata, senza bando, è ammessa · per i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari allesecuzione del servizio purchè aggiudicati alloperatore economico che esegue tale opera alle seguenti condizioni ý i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento ý il valore complessivo dei servizi complementari è 50% del contratto iniziale. (art.57/5/A D.Lgs.163/2006)

26 Procedura negoziata senza bando Appalti di servizi La procedura negoziata, senza bando, è ammessa ¸ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati alloperatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario. Limporto complessivo dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui allart. 28. (art.57/5/A D.Lgs.163/2006)

27 Tutela delle zone montane I coltivatori diretti singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui allart.230-bis c.c., nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali (…) per importi a £ per ogni anno. (art.17/1 L.97/1994)

28 Tutela delle zone montane I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici lincarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. (art.17/1-quinquies L.97/1994)

29 Tutela delle zone montane Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, lesecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dellambiente e del paesaggio, quali a forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che limporto dei lavori o servizi non sia superiore a £ per anno. (art.17/2 L.97/1994)

30 Tutela delle zone montane Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 D.Lgs. 18/5/2001, n. 227, ý che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, ý conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde (art.2/134 L.244/2007)

31 Tutela delle zone montane Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 D.Lgs. 18/5/2001, n. 227, ý che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, ý conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). (art.2/134 L.244/2007)

32 Tutela delle zone montane Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale ý i servizi tecnici, ý la realizzazione e ý la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale. (art.2/134 L.244/2007)

33 Tutela delle zone montane In applicazione di quanto disposto dallarticolo 17 L.97/1994, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, lesecuzione di lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 17 della L.97/1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a £ per singolo coltivatore diretto, ovvero a £ per singola cooperativa. (art.3/2 L.R. E-R 30/1981)

34 Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n Bologna Tel Fax