I diritti degli spettatori e i doveri delle televisioni Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia - Ufficio Supporto Autonomia - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA « TV ? NON SEMPRE, GRAZIE » Valori e disvalori dal media più frequentato dai giovani Giampaolo Azzoni I diritti degli spettatori e i doveri delle televisioni 29 aprile 2009 ore 10.00 Collegio Universitario “S. Caterina da Siena”, Via S.Martino 17/a, Pavia
Comunicazione e umanità Una parte importante dell’umano si decide nella comunicazione La quantità/qualità della comunicazione determina la nostra vita La comunicazione non è mai un fatto superficiale
Comunicazione e etica La comunicazione non è mai solo un fatto tecnico Comunicare significa mettersi al centro dell’etica
Il primo dovere di chi comunica come emittente Non dire il falso con l’intenzione di ingannare il prossimo (8° Comandamento)
Il primo dovere di chi comunica come destinatario Non essere passivi e cooperare nel processo comunicativo H. Paul Grice
Dall’etica al diritto
D.Lgs. 31.7.2005 n. 177 Testo unico della radiotelevisione. Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti
D.Lgs. 31.7.2005 n. 177 Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti. la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche
D.Lgs. 31.7.2005 n. 177 Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti. la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti
“Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi” (c.d. “Codice Media e Sport”) (Recepito dal Ministero delle comunicazioni, D.M. 21.1.2008, n. 36).
Codice di autoregolamentazione Tv e minori sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 Recepito dalla L. 3.5.2004 n. 112 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione D.Lgs. 31.7.2005 n. 177 Testo unico della radiotelevisione.
3 fasce orarie 1. La televisione per tutti h. 7-16 e h. 19-22:30 (per la RAI h. 20-22.30) 2. La televisione per i minori h. 16-19 (per la RAI h. 16-20) 3. La televisione “senza minori” h. 22:30-7
La televisione per tutti Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.
La televisione per tutti Nelle trasmissioni di intrattenimento, le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi
La televisione per tutti No pubblicità che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori (…) situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere (…) situazioni di trasgressione (…) situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza (…)
La televisione per i minori Per le imprese televisive con più reti, almeno 1 rete dedicata ai minori I messaggi pubblicitari e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere
La televisione per i minori No pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali)
“Carta di Treviso”. Sottoscritta a Treviso, il 5 ottobre 1990, da Federazione Nazionale Stampa Italiana, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e Telefono azzurro “Vademecum ‘95. Carta di Treviso”. Sottoscritto a Treviso, il 25 novembre 1995 “Carta di Treviso”, aggiornamento 2006. Sottoscritto da Ordine dei giornalisti e FNSI; approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006; recepito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 26 ottobre 2006, G.U. n. 264 del 13.11.2006
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori Risoluzione n. 119 del 29 gennaio 2008 riguardante il programma RICOMINCIO DA QUI (collocazione in “fascia protetta” di laceranti situazioni familiari lungamente trattate) in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15.50 il 4 e 6 dicembre 2007 . Violazione art. 2.5, 3.1 e 1.2 a) del Codice; Risoluzione n. 121 del 26 febbraio 2008 riguardante il programma ANNO ZERO (trattazione del fenomeno della prostituzione e intervista a un transessuale) in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.05 il 29 novembre 2007 . Violazione art. 3.2 del Codice;
Risoluzione n. 123 dell’ 11 marzo 2008 per il programma QUELLI DEL CALCIO (presentazione di un pornodivo come portatore di una normale professionalità e dei particolari descrittivi) in onda su Rai 2 a partire dalle ore 16.26 il 3 febbraio 2008 . Violazione art. 3.1 del Codice; Risoluzione n. 124 dell’ 11 marzo 2008 per la diffusione del film “APOCALYPTO” (film vietato ai minori di 14 anni) in onda su emittenti Sky in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”. Violazione art. 2.4 e 3.1 del Codice e dell’art. 34, comma 2, testo unico della radiotelevisione 31 luglio 2005 n.177;
Risoluzione n. 133 del 10 giugno 2008 per il programma STUDIO APERTO (servizi di cronaca nera in “fascia protetta”) in onda su Italia 1 dalle ore 18.30 il 15 maggio 2008 . Violazione della Premessa e degli art. 2.3 e 3.1 del Codice; Risoluzione n. 139 del 26 settembre 2008 per il programma LUCIGNOLO (servizi sulla trasgressione sessuale e allusioni visive) in onda su Italia 1 dalle ore 21.10 il 4 luglio 2008. Violazione della Premessa seconda parte e art. 2.2 b) e c) e 2.3 a) e b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori;
Etica ed estetica bonum et pulchrum convertuntur valori etici e valori estetici sono solidali bonum et pulchrum convertuntur
Essere spettatore esercitare la responsabilità di scegliere una responsabilità etica ed estetica
Per approfondire a Pavia Osservatorio di Pavia – Media Research http://www.osservatorio.it/ CEM - Centro di Educazione ai Media http://www.educazionemedia.it/