La Legge Stanca Prof. Pinnelli. Le linee guida per laccessibilitá del World Wide Web Consortium (w3c) Il World Wide Web Consortium (W3C) è un Consorzio.

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La Legge Stanca Prof. Pinnelli

Le linee guida per laccessibilitá del World Wide Web Consortium (w3c) Il World Wide Web Consortium (W3C) è un Consorzio internazionale che si occupa di sviluppare tecnologie che garantiscono l'interoperabilità (specifiche, guidelines, software e applicazioni) per guidare il WWW fino al massimo del suo potenziale agendo da forum di informazioni, comunicazioni e attività comuni. L'Ufficio W3C Italiano (W3C-IT) è il punto di contatto nazionale per le attività W3C in Italia.

Web Accessibility Initiative (WAI) Il progetto WAI: cos'è e di cosa si occupa? Il W3C lanciò il WAI, acronimo di Web Accessible Iniziative, nell'ottobre del Obiettivo del WAI era promuovere e studiare il webdesign in modo da rendere i contenuti dei siti internet accessibili agli utenti disabili. Il WAI opera a favore dell'accessibilità attraverso 5 aree di intervento che comprendono lo studio delle tecnologie raccomandate, la redazione di linee guida precise e dettagliate, il test e lo sviluppo di strumenti utili per la valutazione dell'accessibilità, la formazione e la ricerca scientifica.

Percorso legislativo italiano 1999 Ufficio italiano del W3C con lobiettivo di promuovere anche nel nostro Paese le Raccomandazioni e le tecnologie del Consorzio L iscrizione della Presidenza del Consiglio al World Wide Web Consortium 2000 istituzione del Comitato Tecnico Interdipartimentale del Ministero della Funzione Pubblica per migliorare lAccessibilità dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni. marzo 2001 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica che dà le Linee guida per lorganizzazione, lusabilità e laccessibilità dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni, Settembre 2001 Circolare del Gruppo di lavoro AIPA (Autorità per lInformatica nella Pubblica Amministrazione) per promuovere le linee guida

Percorso legislativo italiano Dicembre 2002 Proposta disegno di Legge Campa-Palmieri per il rispetto delle Raccomandazioni della Web Accessibility Initiative (WAI) promulgate dal Consorzio W3C, e sulle sanzioni nel caso di mancato rispetto di quelle norme. 2003> Anno Europeo del Disabile, Gennaio 2004 approvazione Legge Stanca favorire laccesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promovendo luso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le barriere virtuali che limitano laccesso dei disabili alla Società dellInformazione

LEGGE 9 gennaio 2004, n.4 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (GU n. 13 del ) Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Le persone disabili devono poter accedere ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Legge 4/2004 Art. 3. (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. Pubblica Amministrazione = tutte le amministrazioni dello Stato, regioni, provincie e comuni, istituti e scuole di ogni ordine e grado aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale...

Legge 4/2004 Art. 4. (Obblighi per l'accessibilità) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui allart. 3, comma 1, per lacquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui allart. 11 costituiscono motivo di preferenza […] 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. I contratti devono prevedere i requisiti dellaccessibilità, altrimenti sono considerati nulli.

Legge 4/2004 Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Risalto alle necessità del mondo della scuola, il materiale e gli strumenti didattici dovranno essere forniti in formato digitale a: studenti con disabilità; insegnanti di sostegno.

Legge 4/2004 Art. 9. (Responsabilità) 1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. La Legge prevede sanzioni in caso di inadempienza.

Legge 4/2004 Art (Regolamento di attuazione) 1.Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge [...] Art (Requisiti tecnici) 1.Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge [...] Art (Normative internazionali) 1.Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull' accessibitità dell' Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

Indicazioni e Sanzioni della Legge Stanca Incentiva i privati alla promozione di siti accessibili Obbliga i soggetti pubblici (e sanziona) alla produzione di siti accessibili, pena annullamento di contratti che non rispettino i requisiti di accessibilità; Art. 5 assicurare laccessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio, i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo per le categorie dei non vedenti e ipovedenti Sanzioni: La prima è di tipo disciplinare: i funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione, che non seguiranno le disposizioni della legge, potranno essere rimossi dalla carica o censurati pubblicamente dalle strutture disciplinari. La seconda sanzione è di tipo economico: verranno dichiarati nulli tutti quei siti Web che non prevedono criteri di accessibilità

Controlli e verifiche Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 163 del 9 luglio 2004 Il Consiglio dei Ministri è stato convocato venerdì 9 luglio 2004, alle ore a Palazzo Chigi, per lesame del seguente ordine del giorno: … - decreto presidenziale riguardante il regolamento di attuazione della legge n. 4 del 2004, per favorire laccesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) …

Controlli e verifiche Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 163 del 9 luglio 2004 Il Consiglio dei Ministri è stato convocato venerdì 9 luglio 2004, alle ore a Palazzo Chigi, per lesame del seguente ordine del giorno: … - decreto presidenziale riguardante il regolamento di attuazione della legge n. 4 del 2004, per favorire laccesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) 1.definizioni e principi generali sull'accessibilità; 2.istituzione dell'elenco dei valutatori e indicazione delle loro caratteristiche; 3.valutazione dell'accessibilità e logo di attestazione; 4.controlli sui requisiti di accessibilità e sul loro mantenimento.

Schema del Regolamento di attuazione della legge E stato emanato il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni di accessibilità, teconogie assistive, valutazione, verifica tecnica, verifica soggettiva, fruibilità, valutatori. Art. 2 Criteri e principi generali per laccessibilità Art. 3 Valutazione dellaccessibilità Art. 4 Modalità di richiesta della valutazione Art. 5 Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità Art. 6 Modalità di verifica del permanere del requisito di accessibilità Art. 7 Controlli esercitabili sui soggetti privati Art. 8 Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 3 della legge n.4 del 2004 Art. 9 Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 3 della legge n. 4 del 2004

Art. 4 Art. 4 (Modalità di richiesta della valutazione) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti o del materiale informatico prodotto dai soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 (di seguito: soggetti privati), avvalendosi a tal fine del Cnipa. 2. Ai fini della valutazione sull'accessibilità i soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento. 3. Il valutatore, effettuato il proprio intervento, in caso positivo, rilascia l'attestato di accessibilità che ha validità non superiore a 12 mesi. 4. I soggetti privati richiedono al Cnipa l'autorizzazione a utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 3; l'utilizzo del logo è consentito per il solo periodo di validità dell'attestato. 5. […]

Art. 5 Art. 5 (Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità) 1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate. Il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer. 2. La corrispondenza tra gli asterischi ed il diverso livello di qualità dei servizi nonché il modello del logo sono riportati nel decreto di cui all'art. 11 della legge n. 4 del 2004.