1898 1899 inizi Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DAL PUNTO DI VISTA STORICO GIURIDICO E NORMATIVO 1898 Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro Leggi per prevenzione infortuni: nelle industrie con un certo numero di dipendenti per lavori in miniere e cave per attività con materie che potevano esplodere 1899 inizi 1900 Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici Queste norme però: escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura) non prevedono sanzioni penali si caratterizzano più per la loro importanza assicurativa
IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO dal 1930 al 1950 Codice Penale (artt. 437-451-589-590) Codice Civile (art. 2087) Costituzione della Repubblica (artt. 32-35-41) IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO “DEBITORE DI SICUREZZA” NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI DPR 547/55 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”) DPR 164/56 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”) DPR 303/56 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”) 1955 e 1956 Con queste norme lo Stato: detta obblighi da rispettare identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori) prevede specifiche sanzioni garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici)
1970 1978 Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute 1978 Legge n. 833: Riforma Sanitaria trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall’Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione) Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche DPR 962/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso) 1979 la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza
PREVENZIONE E SICUREZZA Si è così venuto a configurare un sistema di prevenzione e di sicurezza puntuale specifico la prevenzione del singolo rischio: è un obbligo generale previsto dalla Costituzione le misure di sicurezza devono essere idonee devono essere aggiornate in relazione allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze i lavoratori devono essere informati
Il sistema normativo Italiano In Italia convivevano con difficoltà normative derivanti da diverse filosofie originarie ed applicative e norme di recepimento comunitario. CARATTERIZZATE DA: Ampio coinvolgimento, nei ruoli e nelle responsabilità, di tutti i soggetti del mondo del lavoro Un diffuso sistema sanzionatorio penalistico La centralità e l’ampiezza delle responsabilità del Datore di Lavoro Il lavoratore è considerato non più solo soggetto passivo
Il vigente sistema normativo Il D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii detta, finalmente,precise disposizioni sull’organizzazione della Sicurezza nelle varie fasi e nei ruoli definendo compiti e responsabilità dei vari personaggi introducendo il concetto che il miglioramento dei livelli di sicurezza possa essere “ programmato nel tempo“
Una evoluzione del sistema normativo Da sistema esclusivamente impositivo e limitativo dell’attività organizzativa – imprenditoriale del datore di lavoro A un sistema ancora limitativo ma anche di responsabilizzazione del datore di lavoro nella “ valutazione di tutti i rischi “ emergenti e residuali con il conseguente obbligo di tenersi aggiornato anche sull’evoluzione tecnologica della Sicurezza e dell’Igiene del lavoro
Dal D.Lgs 626/94: “Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” Al D.Lgs 81/08: “modello organizzativo” “Attuazione dell’art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
6 PAROLE Programmazione: attività normale e continuativa. Organizzazione: precisare ruoli, competenze, responsabilità. Standardizzazione: delle procedure d’intervento. Consultazione e Partecipazione Formazione e Informazione Impianto Sanzionatorio
In questo processo diventa di fondamentale importanza l’attuazione delle seguenti operazioni: 1. Valutazione del rischio cioè analisi del ciclo lavorativo finalizzato all’individuazione dei potenziali rischi operativi, alla loro definizione e misura; 2. Interventi di prevenzione cioè indicazioni e criteri d’intervento per l’eliminazione, o per lo meno la riduzione, dei rischi attraverso la programmazione d’interventi di prevenzione integrata, del tipo organizzativo e procedurale. 3. Interventi di protezione cioè la programmazione degli stessi che deve privilegiare le misure di prevenzione «collettive» a quelle «individuali».
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S.
GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO Un Sistema : 2008 Un Sistema organizzato di prevenzione che preveda: individuazione e valutazione dei rischi riduzione dei rischi alla fonte adozione di misure preventive informazione, formazione, addestramento degli addetti specifiche sanzioni penali 2008 Un Sistema : GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO
APPROCCIO METODOLOGICO Individuare e valutare i rischi Identificare gli esposti Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi tecniche organizzative procedurali comportamentali Proteggere i lavoratori Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l’esistenza di danni
LA SICUREZZA è compito di tutti inizia dalla Direzione progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatrice si raggiunge con la formazione continua è misurabile
SPP RLS MEDICO COMPETENTE D. Lgs. 81 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE linea operativa e linea consultiva SPP DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE DIRIGENTI PREPOSTI MEDICO COMPETENTE RLS LAVORATORI
IL DATORE DI LAVORO CHI E’? E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE CHI E’? INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
IL DIRIGENTE CHI E’? Colui che SOVRINTENDE ORGANIZZA DISPONE nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli CHI E’? PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
IL PREPOSTO CHI E’? COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI MEZZI E STRUTTURE CHI E’? SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI VIGILARE SUI LAVORATORI
IL LAVORATORE CHI E’? PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO (EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DdL, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale) CHI E’? OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI
IL RLS RLS fino a 200 1 da 200 a1000 3 oltre 1000 6 CHI E’? PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO CHI E’? RLS (modalità di elezione e numero) eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali N° DIPENDENTI fino a 200 1 3 da 200 a1000 oltre 1000 6
RLS: COSA DEVE FARE? RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio
IL SPP IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE CHI E’? INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI CHI E’? IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE DATORE DI LAVORO SERVIZIO INTERNO SERVIZIO ESTERNO
SPP: COSA DEVE FARE? INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL MEDICO COMPETENTE MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO. CHI E’? EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali) ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA