ELUSIONE FISCALE E DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

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ELUSIONE FISCALE E DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE Prof. Sebastiano Maurizio Messina Dott.ssa Maria Grazia Ortoleva

Pianificazione fiscale Liceità dell’obiettivo di minimizzazione del carico fiscale: nessuno è obbligato ad organizzare i propri affari in modo da massimizzare le imposte dovute Art. 41 Cost. libertà di iniziativa economica: è lecita la scelta, tra diverse linee di condotta utilizzabili per conseguire un dato obiettivo economico, di quella che risulta fiscalmente meno onerosa A condizione che il comportamento non comporti una violazione: dell’art. 53 Cost. capacità contributiva dell’art. 2 Cost. diritto/dovere di solidarietà Il per il per il Tom il letto di Tom non costituisce una limitazione dei diritti né della libertà privata. Il problema fondamentale del diritto d’imposta consiste nella ripartizione e qua, ossia secondo giustizia distributiva, delle spese collettive o spese comuni ho spese pubbliche. Fino alla legge 408/1990 la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che nell’ordinamento tributario italiano non ne esistesse una clausola generale antielusiva espressadi carattere generale né una norma anche visiva avrebbe potuto considerarsi secondo l’orientamento maggioritario implicita nel sistema, attesa la presenza in esso di svariate norme anti elusive specifiche. Ne conseguiva che le operazioni valutabili come elusive se è e sino a quando il legislatore non avesse provveduto a disciplinare in modo esplicito le conseguenze sul piano tributario, erano da ritenere pienamente produttive degli effetti loro propri e opponibili all’amministrazione finanziaria, la quale non poteva disconoscerle. Lo stato della disciplina legislativa del fenomeno dell’elusione subisce un primo mutamento con l’entrata in vigore dell’articolo 10 della legge 408 ai sensi del quale un’operazione poteva considerarsi abusiva se: Fosse stata posta in essere senza valide ragioni economiche Allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale Tale scopo doveva essere esclusivo Tale scopo doveva essere perseguito fraudolentemente Inoltre la condotta doveva attendere alla realizzo di una delle cinque operazioni elencate nello stesso articolo Il ristretto ambito applicativo dell’articolo 10 confermava l’inesistenza del sistema tributario italiano di una clausola antielusiva generale Con l’emanazione dell’articolo 37 bisil quadro si complica: Viene soppresso l’avverbio fraudolentemente è sostituito con le il termine aggiramento Viene meno lo scope esclusivo Si discute ancora oggi se l’articolo 37 bis possa considerarsiuna causa antielusiva generale ma di questo ci occuperemo dopo

Definizioni Evasione: consiste in un vero e proprio inadempimento dell’obbligazione tributaria validamente sorta e, quindi, presuppone la violazione di una specifica disposizione di legge Elusione: consiste nell’aggiramento di una disposizione. Si sostanzia nella scelta di contratti o in comportamenti posti in essere al fine di non perfezionare la fattispecie ed ottenere un risparmio fiscale Lecito risparmio di imposta: utilizzo delle facoltà previste dal legislatore ma al precipuo fine di minimizzare il carico fiscale (es. misura dell’ammortamento)

Elusione fiscale nell’elusione il soggetto, con il compimento di uno o più atti voluti ed effettivi, opera in modo da non realizzare il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, pur conseguendo un risultato pratico assimilabile a quello fiscalmente rilevante nell’evasione il soggetto, pur avendo realizzato il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, non lo dichiara all’Amministrazione finanziaria 8

Elusione - requisiti Anormalità del procedimento posto in essere rispetto alla prassi degli affari giuridici Fungibilità, ovvero l’identità del risultato conseguibile attraverso l’uso dello strumento anomalo rispetto a quello garantito dallo strumento previsto dalla legge fiscale Finalità: intento soggettivo esclusivo di ottenere un risparmio fiscale

caso dividend washing data x data x+1 fondo comune di investimento azioni senza cedola azioni con cedola (20) 100 80 - x società di capitali società di capitali 6

Elusione fiscale Rimedi: legislativi (norme analitiche, clausole generali) giurisprudenziali (negozio indiretto, frode alla legge, abuso del diritto, difetto di causa)

Art. 37bis D.P.R. 600/73 Sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti (comma 1) La norma prevede che, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti necessari all’applicazione delle regole ivi contenute, siano giudicati inopponibili alla amministrazione finanziaria, e quindi fiscalmente irrilevanti, gli atti i fatti e i negozi posti in essere al solo fine elusivo. Doppio binario nel senso che una identica fattispecie è assoggettata a una diversa e parallela regolamentazione. Essa è giudicata priva di efficacia tributaria da parte del legislatore fiscale, mentre perfettamente valida per il legislatore civile.

Inopponibilità fiscale l’Amministrazione può disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti, ma la fattispecie rimane valida sotto il profilo civilistico (doppio binario)

“... gli atti, i fatti e i negozi, …” l’inopponibilità riguarda, non solo gli atti e i negozi, ma anche la categoria omnicomprensiva e residuale dei fatti. Per fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento idoneo a produrre effetti giuridici (es. costituiscono comportamenti produttivi di effetti fiscalmente rilevanti, posti in essere anche in assenza di una specifica volontà del soggetto, il cambiamento di residenza, la creazione involontaria di una stabile organizzazione, l’acquisto di un diritto reale mediante usucapione)

“… anche collegati fra loro...” il collegamento sussiste quando ciascun atto è concepito quale passo di un itinerario prestabilito (indici rivelatori: contiguità temporale e oggettiva interdipendenza) la disposizione può trovare applicazione anche quando l’ottenimento del vantaggio fiscale derivi, direttamente e formalmente, da un atto o negozio non presente nell’elencazione di cui al co. 3, ma almeno uno degli atti usati nello schema sia indicato nel suddetto elenco. L’ufficio accertatore può, pertanto, estendere il proprio raggio di osservazione, oltre che a una operazione puntualmente individuata, anche agli avvenimenti, precedenti e successivi, che risultino deliberatamente inseriti in uno unitario schema elusivo. Il collegamento fra atti giuridicamente rilevanti deve intendersi nel senso che al verificarsi delle più operazioni deve sostanzialmente già ritenersi decisa la concatenazione degli eventi futuri. Contiguità temporale: si ha quando l’intervallo fra i diversi atti e talmente breve da non potersi rifiutare l’ipotesi di una loro ideazione congiunta. L’oggettiva interdipendenza: Chirac qualora gli atti, individualmente considerati, siano privi di una apprezzabile utilità.

Requisiti l’assenza di valide ragioni economiche l’aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario l’ottenimento di riduzioni d’imposta o rimborsi altrimenti indebiti

Assenza di valide ragioni economiche implica un giudizio di valore, fondato su parametri non giuridici ma aziendali. Esso si sostanzia nella valutazione della corrispondenza della condotta gestionale al criterio di economicità L’operazione è economicamente apprezzabile, quando un operatore diligente, in condizione analoghe a quelle del contribuente, avrebbe realizzato l’operazione, anche senza di eventuali vantaggi fiscali Opera come “elemento negativo della fattispecie”: la ricorrenza di valide ragioni economiche impedisce l’operatività della norma Non vale l’equazione elusione = assenza di valide ragioni economiche Opera come “elemento negativo della fattispecie”: la ricorrenza di valide ragioni economiche impedisce l’operatività della norma Questo elemento e spesso usato in maniera distorta da parte della mia A finanziaria, che vendere a farla rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 37 bis qualunque operazione, tra quelle tassativamente previste (anche semplicemente per il fatto di esservi ricomprese) poste in essere senza apparenti e valide ragioni economiche, che consentano il conseguimento di un vantaggio tributario. le ragioni “economiche” si contrappongono a quelle “fiscali”, e devono essere in concreto “apprezzabili”

Il risparmio d’imposta può assurgere a valida ragione economica? Il mero risparmio fiscale non può costituire una valida ragione economica, perché: In tal senso depone lo scopo della disposizione le ragioni economiche sono contrapposte a quelle di matrice fiscale (ottenimento di riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti) Esso è disapprovato dall’ordinamento, quando è il fine di una scelta imprenditoriale Esso è tollerato dall’ordinamento qualora sia la conseguenza di un comportamento avente una motivazione economico gestionale. In altri termini, anche un interesse di natura tributaria può essere ricompreso nell’ambito di una fondata logica imprenditoriale, purché le valide ragioni economiche (diverse dal risparmio fiscale) siano sufficienti a giustificare il compimento dell’operazione per finalità imprenditoriali, anche in assenza di un eventuale vantaggio fiscale connesso al compimento dell’operazione.

Ottenimento di riduzioni d’imposta o rimborsi altrimenti indebiti Con l’espressione “riduzioni di imposte o rimborsi” il legislatore ha voluto intendere qualsiasi vantaggio fiscale quantificabile (riduzione del pagamento del tributo, determinazione di una minore imposta da versare, conseguimento di un indebito credito d’imposta) il conseguimento di vantaggi tributari, che diversamente non sarebbero spettati, è il risultato tendenziale cui il contribuente propende attraverso la realizzazione del comportamento elusivo La precedente disciplina anche elusiva richiedeva che il conseguimento del vantaggio tributario costituisse il fine esclusivo dell’operazione e non semplicemente il risultato ovvero l’effetto dell’operazione. La precedente formulazione garantiva perciò il rispetto della certezza del diritto poiché escludeva ogni margine di discrezionalità applicativa della norma Un’operazione elusiva può lasciare inalterato il quantum pagato, ma consentire di ottenere un indebito credito d’imposta

Aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario “diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario”: imperatività delle norme tributarie il comportamento ruota intorno alla situazione cui la norma tributaria ricollega la nascita dell’obbligo o del divieto l’aggiramento implica una sostanziale fungibilità tra: - il risultato economico raggiungibile realizzando una condotta “virtuosa” - quello raggiunto con il comportamento “elusivo” E’ onere dell’A.f. dare prova dell’esistenza di altra condotta fiscalmente meno vantaggiosa, che produce il medesimo effetto. Con l’espressione “obblighi o divieti” si fa riferimento a quelle regole, considerate nel loro insieme, poste dal legislatore fiscale a fondamento della norma impositiva. Il termine aggiramento ha sostituito l’avverbio fraudolentemente presente nella precedente articolo 10 della legge n. 408/90evoca l’atteggiamento dell’elusore, il quale sfrutta, in maniera scaltra, le regole fiscali, in modo da non fare insorgere il presupposto di imposta. Non sempre l’operazione elusiva e posta in essere in luogo di altra operazione maggiormente oneroso sotto il profilo fiscale e che conduce alla medesima finalità economica. Talvolta si ricorre infatti a determinati comportamenti esclusivamente per il vantaggio fiscale che recano: in tale evenienza il risultato fiscale dell’operazione elusiva deve essere affrontato con il carico fiscale che mi sarebbe stato in assenza della condotta contestata.

Effetti Inopponibilità della fattispecie elusiva all’A.f Determinazione del quantum d’imposta: dalle imposte calcolate sulla base dell’applicazione delle norme eluse vanno detratte quelle assolte a seguito della comportamento elusivo I soggetti diversi da quelli cui è applicato l’art. 37bis possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti. E’ subordinato alla definitività dell’accertamento Questo scomputo va riconosciuto anche se trattasi di imposte versate con riferimento ai periodi d’imposta diversi da quelli oggetto dell’azione accertatrice e per imposte di ogni tipo La possibilità o il riconoscimento per i soggetti diversi del diritto al rimborso è ispirato alla rispetto dei principi di imparzialità e di giusta imposizione e quindi al fatto che la norma antielusiva vuole colpire unicamente i vantaggi dell’elusione A tal fine detti soggetti possono proporre istanza di rimborso all’amministrazione; il termine per l’istanza di un anno dal giorno del concordato della conciliazione o della definitività dell’accertamento soggetto chiamato a rispondere per i tributi i cui presupposti positivi siano realizzati da altri: es. college responsabile per il pagamento delle imposte sui redditi dell’altro coniuge in caso di dichiarazione congiunta oppure è il cessionario o d’azienda

Aspetti procedurali Obbligatorietà del “contraddittorio endoprocedimentale: l’A.f. prima di emettere l’atto di accertamento deve richiedere al contribuente chiarimenti circa le ragioni economiche poste a fondamento dell’operazione contestata Ratio: esigenza di prevenire una proliferazione del contenzioso, trattandosi di fattispecie dotate di un elevato grado di opinabilità l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente

L‘art. 37 bis è clausola antielusiva generale? Secondo l’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza depongono in senso contrario: la collocazione sistematica della norma nel DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi La legge delega 662/1996 che incarica il governo a procedere alla “revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva … anche in funzione di un miglior coordinamento … con delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi l’indicazione tassativa delle operazioni elusive (co.3) la C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E

Interpello sull’applicabilità dell’art. 37-bis ad una specifica operazione, compiuta o da compiere, è possibile chiedere, seguendo una determinata procedura, un parere al Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, istituito presso il Ministero delle finanze (art.21 l. 413/1991) problema dell’efficacia del parere

Interpello disapplicativo è possibile chiedere al Direttore regionale delle Entrate la disapplicazione di una norma antielusiva analitica, dimostrando che nel caso di specie l’effetto elusivo che la norma mira a colpire non può verificarsi (art.37-bis, c.8, dpr 600/1973) La direzione regionale deve rispondere entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza con provvedimento che è da intendersi definitivo Problema dell’impugnabilità del provvedimento di diniego dinanzi alle commissioni tributarie Il diniego e impugnabile con ricorso straordinario al capo dello Stato oppure dinanzi a allattar ricevendo il vice dell’illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere Non sarebbe impugnabile dinanzi alle commissioni perché non elencato dall’articolo 19 LA direzione regionale dovrebbe verificare la sussistenza o menonella fattispecie delle ragioni giustificatrici della norma La mancata risposta dovrebbe configurare l’istituto giuridico del silenzio d’inadempimento

Profili sanzionatori L’articolo 37bis nulla dice in merito all’irrogazione di sanzioni amministrative per infedele dichiarazione La prassi dell’A.f è nel senso dell’applicazione delle suddette sanzioni In dottrina esistono due diversi orientamenti a seconda della natura sostanziale o procedimentale attribuita alla disposizione Corte di giustizia: “la constatazione dell’esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre una sanzione per la quale sarebbe necessario un po’ di un fondamento normativo chiare univoco” Sembra preferibile la non applicazione delle sanzioni perché è insita nella ragion d’essere dell’operazione elusiva la fedeltà formale della dichiarazione alla realtà giuridica le due suore non occulto ignora con debito d’imposta ma ma ne previene l’insorgere del presuppostodi ogni è e ho il mare r 11 le loro riserve dell’

CASO PRATICO

Fusione per incorporazione prima dopo beta Beta + gamma 100% gamma gamma 17

La società beta detiene la totalità delle azioni della società gamma La società beta detiene la totalità delle azioni della società gamma. Entrambe si trovano in stato di liquidazione Società Beta: perdite fiscalmente rilevanti riportabili a nuovo e con perdite fiscali nell’esercizio Società gamma: realizzo di plusvalenze la cessione del ramo d’azienda Operazione prospettata: fusione per incorporazione di beta in gamma Valide ragioni economiche rendere più economica l’alienazione di infrastrutture e beni strumentali; diminuire i costi amministrativi

Elusività dell’operazione L’operazione rientra tra quelle indicate nel comma 3 dell’art. 37 bis Valide ragioni economiche: la fusione ha il suo fondamento economico nella crescita dimensionale dell’impresa Risparmio d’imposta: compensazione fra perdite fiscalmente rilevanti della società Beta e plusvalenze della società Gamma Aggiramento di obblighi e divieti: divieto di compensazione intersoggettiva degli utili e delle perdite

RIMEDI GIURISPRUDENZIALI

1. Nullità civilistiche Le posizioni assunte dalla Cassazione, possono essere ricondotte a due indirizzi interpretativi: - il primo, rappresentato dalle sentenze nn. 20398 e 22932 del 2005 secondo cui i contratti posti in essere dalle parti per le operazioni suddette sono affetti da nullità assoluta per difetto (assenza) della causa; il secondo, costituito dalla sentenza n. 20816 del 2005 (concernente un’operazione di usufrutto azionario), laddove la Corte ipotizza che i contratti in questione siano da considerare posti in frode alla legge ex art.1344 c.c. Tali operazioni elusive sono da contestualizzare, dal momento che, le sentenze in questione, che risalgono tutte all’anno 2005, si riferiscono a fattispecie poste in essere prima del 10 novembre 1992364 , quando l’art. 37-bis D.P.R. 600/1973 non era ancora in vigore e quando la norma ad hoc contenuta nell’art. 7-bis del d.l. 9 settembre 1992, n. 372, non era ancora intervenuta ad ostacolare la diffusione di tali operazioni [1]. Ad essere aggirata era la norma tributaria che disciplinava l’istituto del credito d’imposta sui dividendi, il quale veniva interdetto al dante causa, ma permesso al compratore [1] ) Tale norma, con disposizione non avente efficacia retroattiva, ( applicabile quindi ai dividendi percepiti dopo il 10 novembre 1992), attribuì all'Amministrazione Finanziaria ampio potere di disconoscere gli effetti degli atti compiuti dal contribuente, al fine di beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso: essa ostacolò la diffusione delle operazioni di dividend washing, disciplinando la mancata spettanza del credito d’imposta sui dividendi la cui distribuzione fosse stata deliberata anteriormente alla data di acquisto , ed incassati da società che avevano acquistato azioni da fondi comuni d’investimento o SICAV; contro le operazioni di dividend stripping intervenne invece stabilendo la mancata spettanza del credito d’imposta “per gli utili percepiti dall’usufruttuario allorché la costituzione e la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione”.

Art. 1344 c.c. Contratto in frode alla legge. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa Art. 1418. Cause di nullità del contratto. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative [c.c. 1352, 1422, 1462, 2331, 2332], salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 1876]. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [c.c. 1343, 1344], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Posizioni della dottrina Secondo una tesi un principio generale antifrode esiste ed è rinvenibile nell’art. 1344 c.c. Sarebbero nulli per frode alla legge i contratti che stipulati allo scopo prevalente o esclusivo di eludere l’imposizione fiscale. 2. Secondo altra tesi l’art. 1344 c.c. sarebbe la specificazione, dettata solo per l’ambito del contratto illecito, di un principio generale non scritto contenuto nell’ordinamento. Nel caso in esame si dovrebbe applicare il principio generale di frode alla legge, valevole in quanto tale in ogni suo settore, compreso quello tributario, e comportante l’inefficacia del contratto e l’applicazione della norma elusa

Corte Cass. - Sez. tributaria, sent. n. 20398 del 21 ottobre 2005 Il giudice può e deve (anche in riferimento a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del D.L. 372/1992- che, al suo art. 7bis, ha reso fiscalmente irrilevanti le operazioni di dividend washing) ritenere nulle, per difetto di causa, le operazioni di trasferimento per breve tempo di azioni, da parte di un soggetto estero, al solo scopo di far usufruire al contribuente italiano una deduzione per minusvalenza

Corte Cass. - Sez. tributaria Sent. n. 20816 del 26 ottobre 2005 L'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 del codice civile); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni.

2. Principio comunitario dell’abuso del diritto

Corte di Giustizia Europea Caso Halifax Operazione devono, nonostante l’applicazione formale della legge: procurare un vantaggio la cui concessione è contraria alla ratio della disposizione l’operazione deve essere volta essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale la finalità del vantaggio fiscale deve risultare da un insieme di elementi obiettivi e determinati, da cui desumere la creazione artificiosa dei presupposti formali per il riconoscimento di un diritto

Halifax La Sesta direttiva osta al diritto del soggetto passivo di detrarre il IVA assolta a monte allorché le operazioni che dovrebbero legittimare tale diritto integrino un comportamento abusivo

Corte di cassazione, sentenze n. 10352 e n Corte di cassazione, sentenze n. 10352 e n. 10353 depositate il 5 maggio 2006 I giudici di legittimità riconoscono la diretta applicabilità in materia di IVA del principio di origine comunitaria dell’abuso del diritto .considerano operante anche nel sistema tributario interno il principio di in detraibilità dell’IVA assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi La fattispecie oggetto delle citate sentenze concerne il diritto di una società immobiliare alla detrazione del IVA assolta in relazione ad un’operazione (considerata dei giudici elusiva altresì parentesi di ristrutturazione dell’uniti immobile, acquistato e successivamente rivenduto ad un socio della stessa società.

Cassazione, Sez. trib., sent. 29 settembre 2006, n. 21221 In forza del diritto comunitario non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti che costituiscano abuso di diritto. Tale principio trova applicazione in tutti i settori dell’ordinamento tributario e dunque anche nell’ambito delle imposte dirette.

Cassazione, Sez. trib. , sentenza 4 aprile 2008, n Cassazione, Sez. trib., sentenza 4 aprile 2008, n. 8772 sentenza 21 aprile 2008, n. 10257 “Non hanno efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria quegli atti posto in essere dal contribuente che costituiscano “abuso del diritto”, cioè che si traducano in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale; ed incombe sul contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico”

3. Principi di capacità di contributiva e di progressività dell’imposizione

Cassazione, Sez. trib., n. 30055 del 23 dicembre 2008 I principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività dell’imposizione che informano l’ordinamento tributario ostano al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso strumenti giuridici l’adozione ovvero l’utilizzo dei quali sia unicamente rivolto, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili, al risparmio d’imposta - anche laddove non ricorra alcuna violazione o contrasto puntuale ad alcuna specifica disposizione.

Cassazione, Sez. trib., Sent. n. 1465 del 21 gennaio 2009 Il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.), canone informatore dell’ordinamento tributario, costituisce causa ostativa al conseguimento di risparmi di imposta o vantaggi fiscali attraverso l’esercizio dell’autonomia privata laddove non siano riscontrabili obiettive ragioni economiche a giustificazione del ricorso agli strumenti negoziali utilizzati dal contribuente nell’ambito della libera iniziativa imprenditoriale.

Elusione e inerenza Sussiste un nesso diretto fra l’elusione fiscale, intesa anche quale condotta latu sensu abusiva - finalizzata a deviare dai precetti imposti dalla normativa tributaria -, e l’inerenza quale (pre)condizione per il concorso dei componenti di reddito alla formazione della base imponibile.

Onere probatorio In merito alla ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, compete all’A.f. allegare i fatti e gli elementi costitutivi della pretesa tributaria e, nella specie, le circostanze a dimostrazione dell’oggettiva natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente; parimenti, quest’ultimo è chiamato ad assolvere l’onere di illustrare e giustificare le motivazioni di carattere economico - concrete, effettive ed essenziali - poste a fondamento delle scelte operate nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Attività dell’Ufficio Nell’esercizio del potere di accertamento e nell’apprezzamento e valutazione degli elementi e circostanze di fatto e della tipologia di negozi giuridici posti in essere dal contribuente l’A.f. è chiamata allo svolgimento di un’attività di cognizione, dovendosi confrontare con l’evoluzione degli strumenti giuridici e delle interrelazioni fra soggetti economici sovente necessarie per conseguire maggiori livelli di competitività, al fine di verificare l’effettiva riferibilità dei componenti negativi di reddito al contribuente e dunque, l’inerenza degli stessi non con riferimento stretto ai ricavi bensì, come emerge dal consolidato orientamento della giurisprudenza, all’attività d’impresa nel suo complesso.

Scissione + cessione partecipazione prima dopo Bianchi Bianchi alfa Rossi alfa cessione partecipaz. scissione beta beta 17

Scissione non proporzionale prima dopo Bianchi Rossi Bianchi Rossi alfa alfa beta 17