1. EVOLUZIONE NORMATIVA IL COLLOCAMENTO FINO AGLI ANNI ‘90: MONOPOLIO PUBBLICO PRINCIPIO DELLA RICHIESTA NUMERICA CREAZIONE DI CANALI SPECIALI PER LE CATEGORIE PIU’ DEBOLI MUTAMENTI DEGLI ANNI’90: PASSAGGIO DALLA CONVENZIONE OIL N. 96 DEL 1949 ALLA CONVENZIONE 181 DEL 1997: GESTIONE DEL COLLOCAMENTO SULLA BASE DI RAPPORTI DI COOPERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’11 DICEMBRE 1997: IL CASO JOB CENTRE
FINALITA’ DELLA RIFORMA Muta la finalità del collocamento: assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative - migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione combattere l’evasione Creare un sistema aperto trasparente ed efficiente di mediazione tra domanda e offerta di lavoro Ridefinire i ruoli dei diversi attori Centri pubblici per l’impiego: Controllo dello status occupazionale Incontro domanda offerta Prevenzione della disoccupazione di lunga durata e inserimento lavorativo di fasce deboli Privati: Mediazione ricerca e selezione del personale supporto alla ricollocazione professionale
Segue: il concorso pubblico-privato CONCORRENZA COMPLEMENTARIETA’ Strategia che vede l’operatore pubblico in concorrenza con quello privato, ma al contempo incentiva una gestione mista, nella quale soggetti pubblici e privati cooperano nella gestione dei servizi
LE RECENTI RIFORME L. N- 608/96 D.LGS. 469/97 generalizzazione della regola dell’assunzione diretta con comunicazione entro 5 gg. D.LGS. 469/97 Conferimento alle regioni e agli enti locali di poteri e funzioni in materia di servizi per l’impiego D.lgs. 181/00 definizione dello status di disoccupato (accertamento, permanenza e perdita dello status) Azioni di prevenzione della disoccupazione di lunga durata DPR 442/200 Modifica la strumentazione (introduce le schede anagrafica e professionale) COSA RESTAVA: Obbligo dei lavoratori di iscriversi alle liste di collocamento Obbligo dei datori di lavoro di assumere gli iscritti Obbligo per la p.a. di assumere mediante richiesta numerica di avviamento a selezione
Gli ultimi provvedimenti D. lgs. 297/02 Corregge il d.lgs. 181/2000 completando la riforma del servizio pubblico D. lgs. 276/03 completa la riforma per la parte riguardante i servizi privati per l’impiego disciplina e incentiva il coordinamento tra servizi pubblici e privati Regolamenta il trattamento dei dati personali Istituisce un sistema di monitoraggio
LO STATUS DI DISOCCUPATO ABBIAMO DIVERSE NOZIONI DI DISOCCUPATO: Art. 45 r.d.l. 1827/1938: ai fini dell’indennità ordinaria di disoccupazione (cessazione del rapporto e involontarietà della disoccupazione) d.lgs. 181/00 come mod. dal. D.gls. 297/03: disoccupato come destinatario delle politiche attive per il lavoro: Persona priva di lavoro Immediatamente disponibile alla ricerca di lavoro secondo le modalità concordate con il servizio pubblico immediatamente disponibile a lavorare
Lavoro precario La sussistenza di un rapporto di lavoro precario o marginale non esclude lo status di disoccupazione se Il reddito annuale non supera i 3.000 € (con deduzione di 4.500€ per i subordinati e 1.500 per gli autonomi)
ACCERTAMENTO DELLO STATUS ILSOGGETTO INTERESSATO è TENUTO A PRESENTARSI AI SERVIZI PER L’IMPIEGO DEVE RENDERE UNA DICHIARAZIONE CHE ATTESTI LA DISPONIBILITA’ IMMEDIATA AL LAVORO O ALLEMISURE FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO
Perdita dello status Ingiustificata assenza alla convocazione del servizio, ai colloqui di orientamento, alle iniziative di inserimento lavorativo o di formazione Rifiuto di attività lavorativa senza g.m. di offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato a termine o temporaneo di almeno 8 mesi (4 per i giovani)
ELEMENTI DI CRITICITA’ Eccessiva regolazione della legge statale, con possibile invasione della competenza legislativa regionale e conseguente intervento della Corte Costituzionale (corte cost. 407/2002) Necessità dei decreti attuativi per l’implementazione
I SERVIZI PER L’IMPIEGO OPERATORI PUBBLICI centri per l’impiego OPERATORI PRIVATI AUTORIZZATI a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI IN REGIME PARTICOLARE OPERATORI ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE BORSA CONTINUA DEL LAVORO
AUTORIZZAZIONE Iscrizione in apposito albo articolato in 5 sezioni Requisiti per l’attività di mediazione: la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive per determinati delitti nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro il rispetto delle disposizioni a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati
Requisiti economico-finanziari a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro; b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo
ACCREDITAMENTO È concesso a livello regionale È lo strumento privilegiato per la promozione della complementarietà tra pubblico e privato Le leggi regionali prevedono l’accreditamento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti formativi, di riqualificazione professionale e inserimento lavorativo
ACCREDITAMENTO principi generali a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'àmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse; d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e obblighi di informazione; e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
ACCREDITAMENTO regole per la concessione LE LEGGI REGIONALI DOVRANNO DEFINIRE: a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro; b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; c) le procedure per l'accreditamento; d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati; e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti
REGIMI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE SOGGETTI le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro i comuni le camere di commercio gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1 Un’apposita fondazione costituita dall’ordine nazionale dei consulenti del lavoro CIASCUN SOGGETTO HA IL PROPRIO REGIME DI AUTORIZZAZIONE
Borsa continua nazionale del lavoro I precedenti: il SIL e la banca dati informatica relativa ai soggetti in cerca di occupazione La Borsa continua del lavoro è articolazione del SIL È un sistema aperto di domanda e offerta di lavoro alimentato da tutte le informazioni e liberamente accessibile da parte di datori di lavoro e lavoratori