INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE.

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Transcript della presentazione:

INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE. Ing. Aldo Chirianni Ispettore Tecnico Coordinatore D.P.L. di Ferrara. U.O. VIGILANZA TECNICA.

Il numero degli infortuni e malattie professionali in Italia è molto alto, si registrano numerosi decessi e altrettanti casi di invalidità permanente con un costo sociale notevole. Le cause di questa situazione sono legate alla presenza e al valore, nell’ambiente e nell’organizzazione del lavoro, di una serie di fattori che contribuiscono a definire la risultante “ rischio lavorativo”.

Essi sono classificabili: ►fattori legati alla tecnologia: la sicurezza intrinseca delle attrezzature di lavoro (macchine, utensili, ecc) , il loro stato di manutenzione , ecc. ►fattori dell’ambiente di lavoro: la presenza di rumore, polveri e fumi nocivi, di ambienti inadeguati per ampiezza, ricambio d’aria, ecc.

►Fattori dell’organizzazione del lavoro: orari troppo prolungati, monotonia, ritmi eccessivamente intensi, ecc. ►fattori legati alla persona: cultura, percezione del rischio, atteggiamenti, comportamenti, esperienze, ecc. Per ottenere un’efficace prevenzione si devono prendere in considerazione tutti i fattori prima elencati e prevedere idonei interventi su di essi.

In tutti i luoghi di lavoro deve essere organizzata la funzione sicurezza, deve essere effettuata la valutazione dei rischi , intesa come valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare

il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) previsto dal D.Lgs n. 81/08 redatto a conclusione della valutazione (obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro), deve avere data certa e contenere in più rispetto al D.Lgs 626/94 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,

nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. La prevenzione definita all’art. 2, lett. n) del D.Lgs n. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza” come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto

della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” deve diventare un valore aziendale di orientamento e di guida e, per fare prevenzione, non ci si puo’ limitare solo all’adempimento delle norme tecniche di sicurezza, ma occorre anche valorizzare gli aspetti gestionali e di organizzazione del lavoro idonei a modificare i comportamenti e le consuetudini aziendali che influiscono sulla sicurezza.

Il governo della prevenzione in azienda deve essere realizzato tramite l’istituzione di specifiche figure, per le quali la legge prevede compiti individuati con chiarezza: Servizio di Prevenzione e Protezione e suo responsabile; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Medico competente;

Addetti all’emergenza (primo soccorso, evacuazione, prevenzione incendi); Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una sorta di organo tecnico di cui si serve il Datore di Lavoro , che resta comunque titolare delle responsabilità fondamentali relative all’igiene e sicurezza del lavoro (debitore di sicurezza).

Ha i seguenti compiti: ►individua e valuta i rischi, compresi quelli introdotti dal decreto 81/08, legati allo stress lavoro correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. ►individua le misure da adottarsi per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro;

► Elabora le procedure di sicurezza; ►Propone i programmi per la informazione e formazione dei lavoratori; ►fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi presenti in azienda e i provvedimenti necessari a prevenirli; Il datore di lavoro deve semplicemente designare il professionista- dopo averne verificato i requisiti- e metterlo nelle condizioni di svolgere correttamente quei compiti.

Il rapporto che intercorre tra il datore di lavoro e il RSPP è quello tra il potere ( del datore di lavoro) e la conoscenza (del RSPP) . Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura dotata di specifiche attribuzioni e diritti; uno dei punti cardine della nuova normativa, che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori al

processo di prevenzione, direttamente e tramite i propri rappresentanti. ►Può eseguire sopralluoghi negli ambienti di lavoro; ►deve essere consultato dal datore di lavoro sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e può fare sue proposte in merito;

►deve essere consultato dal Datore di lavoro sulla designazione degli addetti a: Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione in caso di emergenza; ►deve essere consultato dal Datore di lavoro sull’organizzazione della formazione dei lavoratori riguardo la sicurezza e salute;

►deve ricevere dal Datore di lavoro tutte le informazioni e la documentazione aziendale riguardante la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine , gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

►deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro; ►partecipa ad eventuali sopralluoghi degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.) con la possibilità di formulare sue osservazioni; ►può consultare la valutazione dei rischi e il registro degli infortuni; ►se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute

durante il lavoro, può richiedere l’intervento degli organi di vigilanza. Medico competente e Sorveglianza Sanitaria. Con il D.Lgs n. 81/2008, la funzione del medico competente è stata sensibilmente ampliata, richiedendosi la sua partecipazione e

collaborazione nel momento della valutazione dei rischi, nella elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, nella programmazione della formazione e informazione dei lavoratori, nella organizzazione del servizio di primo soccorso. E’ un medico dotato di una specifica competenza in medicina del lavoro.

Esegue la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a rischio, tramite l’esecuzione di visite mediche ed altri accertamenti (esami di laboratorio, prove strumentali, visite specialistiche), al termine dei quali formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il lavoratore può far ricorso contro il giudizio di idoneità, rivolgendosi, entro

30 giorni, all’ASL. Gli accertamenti effettuati dal medico competente comprendono: Accertamenti preventivi, all’atto dell’assunzione; Accertamenti da effettuarsi successivamente, in modo periodico, secondo un programma stabilito.

Addetti all’emergenza (prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso) Altra importante aspetto della normativa è quella che prevede che le aziende debbano darsi una specifica organizzazione per fronteggiare situazioni di emergenza, cioè il soccorso in caso di infortunio o malore, la prevenzione incendi

La necessità di evacuare rapidamente i luoghi di lavoro. Lo scopo è quello di prevedere le possibili emergenze che possono verificarsi, e di avere a disposizione personale, appositamente formato, che sia in grado di attuare tempestivamente i primi interventi, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco o del pronto soccorso.

Il contegno. Il contegno corretto e la condotta prudente di ogni lavoratore costituiscono una importantissima difesa contro gli infortuni. In mancanza di questa consapevolezza c’è il rischio concreto che le leggi, le norme, le disposizioni aziendali per la sicurezza e le stesse misure tecniche di prevenzione perdono efficacia.

L’attenzione. Un secondo elemento utile per prevenire gli infortuni è l’attenzione. La capacità di mantenere viva la vigilanza e il controllo delle proprie azioni, nonché di quelle persone che ci circondano, può garantire la nostra incolumità in situazioni diversissime sia sul lavoro come in casa.

Il D.Lgs n. 81/2008 precisa al Titolo I principi comuni Capo I Disposizioni generali art.2 comma 1 lett.a) che per lavoratore si deve intendere una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato ai fini della sicurezza l’allievo degli istituti di istruzione

ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di vdt limitatamente ai periodi

In cui cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

Dispositivi di protezione individuale. Come stabilito dai principi generali di prevenzione- il ricorso all’uso di dispositivi di protezione individuale è ammesso solo dopo che, nonostante l’adozione di misure tecniche di prevenzione (ovvero di mezzi di protezione o metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro) aventi efficacia

Collettiva risulti accertato che nei luoghi di lavoro permangono, insoddisfatte, precise esigenze di protezione per il persistere di livelli di rischio significativi a cui bisogna dare risposta in termini di protezione (e non di prevenzione) trattandosi in questo caso di rischi residui.(si intende per rischio residuo quello che mi rimane dopo aver adottato i dispositivi di protezione collettiva)

Da ciò discende la necessità di effettuare Una valutazione dei rischi che ponga in evidenza e valuti i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo n. 475/1992, i DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se’ un rischio maggiore , essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze

ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. IL datore di lavoro ha degli obblighi stabiliti dall’art. 77 del D.Lgs 81/2008 cosi’ come i lavoratori art. 78. In ogni caso l’addestramento è indispensabile a) per ogni DPI che ai sensi del D.Lgs n. 475/1992, appartenga alla terza categoria b) per i DPI a protezione dell’udito.

In conclusione gli alunni dovrebbero poter avere accesso alle giuste conoscenze in tema di salute e sicurezza sul lavoro ed essere sensibilizzati sull’argomento prima di entrare nel mondo del lavoro.

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Relatore: ing. Chirianni Aldo Ispettore tecnico coordinatore della D.P.L. di Ferrara. Responsabile U.O. Vigilanza Tecnica.

La scuola rappresenta il contesto ideale dove strutturare, articolare e approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni il concetto venga radicato e diventi stile di vita. Parlare di sicurezza nella scuola significa richiamare due ordini di problemi che con l’applicazione dell’ex D.Lgs. n. 626/94 riguardante il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sono emersi con sempre maggiore evidenza: Uno di tipo strutturale e tecnico organizzativo, collegato alle condizioni di sicurezza degli edifici, agli adeguamenti, alla valutazione dei rischi, alla realizzazione del piano di sicurezza, al sistema complessivo di gestione della sicurezza nella scuola richiesto dalle leggi;

Preme ricordare a tal proposito quanto già previsto dall’ex. art Preme ricordare a tal proposito quanto già previsto dall’ex. art. 4, comma 12 del D.Lgs. N. 626/94 cioè che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del predetto decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per

effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

L’altro è di tipo educativo e formativo riguardante la promozione nei giovani della conoscenza delle problematiche della sicurezza quale componente indispensabile per ogni azione tesa a ridurre il rischio infortunistico, e, per istituti tecnici e professionali, per corrispondere al mandato educativo di scuole che preparano figure destinate, nel mondo del lavoro, ad agire come imprenditori e

tecnici, quindi avere anche compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. La strategia da mettere in campo deve agire sulle seguenti linee: 1) il ruolo centrale del SPP (Servizio di prevenzione e protezione) nella gestione della formazione della sicurezza sul lavoro di tutte le componenti scolastiche, degli

Studenti e degli insegnanti. 2) l’integrazione tra azione a livello tecnico-organizzativo e formativo (la scuola come ambiente di lavoro anche degli studenti); 3) a livello didattico, la realizzazione di percorsi interdisciplinari che privilegiano una metodologia partecipativa, con

maggior utilizzo di metodologie attive di apprendimento tra cui si citano: (utilizzo del metodo dei casi situazione formativa centrata sul problema, simulazioni Role Play ossia rappresentazione recitata dell’esercizio di ruoli professionali, che permette ai partecipanti di sperimentare situazioni che si troveranno ad affrontare nella realtà lavorativa, brainstorming ove si raccolgono all’interno del gruppo di lavoro

le idee, le proposte, in maniera libera da parte di tutti e poi si clasterizzano su una lavagna; 4) l’integrazione nel territorio, le collaborazioni con agenzie non scolastiche, lo sviluppo di reti.

Il traguardo da raggiungere, anche in relazione a quanto previsto dall’Agenzia europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è inserire i principi dell’OSH – (Occupational Safety and Health) nel contesto educativo.

Si deve tendere al raggiungimento, sul posto di lavoro, di una condizione di benessere completo sotto il profilo fisico, mentale e sociale.

Pertanto, è proprio sull’istruzione della forza lavoro di domani che si rende necessario concentrare i nostri sforzi, con un innalzamento delle conoscenze in materia di rischi attraverso tre elementi che si sostengono a vicenda: educazione, consapevolezza, previsione dei rischi, che portano a far apprendere una “cultura della prevenzione”.

Concetto che riveste un’importanza ancora maggiore in un momento in cui il mondo del lavoro sta attraversando una fase di rapida evoluzione, a causa di nuove forme di organizzazione del lavoro, dell’avvento delle nuove tecnologie e di nuovi rapporti contrattuali con forte crescita dei contratti di lavoro temporanei, tutto ciò ha fatto sì che il legislatore nella stesura del nuovo codice della sicurezza imponesse al

datore di lavoro nella valutazione dei rischi prevista dall’art datore di lavoro nella valutazione dei rischi prevista dall’art. 17 del DLgs n. 81/2008 di tener conto di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro correlato nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

La qualità del lavoro, comprende tra i suoi elementi essenziali un ambiente di lavoro sano e sicuro. L’obiettivo è promuovere una cultura di prevenzione ove le misure preventive in ordine alla salute e alla sicurezza rappresentino lo standard, nell’ambito di una cultura del lavoro tesa ad evitare infortuni e malattie piuttosto che trattarli

in modo fatalista. Per poter raggiungere tali obiettivi, occorre avvalersi di una serie di strumenti politici(legislazione, dialogo sociale, misure progressive e buone pratiche, responsabilità sociale aziendale e incentivi economici con una alleanza tra tutte le parti coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro.