Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro Rachele Rinaldi.

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Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro Rachele Rinaldi

Campo applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza tutti i settori di attività dove sono presenti lavoratori lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi. Permessi e autorizzazioni allo svolgimento dell’attività Comunicazione industria insalubre. Da effettuare quando l’attività rientra nell’elenco di cui al Decreto Ministeriale 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”

Denuncia inizio attività. Notifica ex art. 48 D. P. R. 303/56 Denuncia inizio attività. Notifica ex art.48 D.P.R. 303/56*. Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai" La notifica ex art. 48 va effettuata da parte delle imprese industriali ed artigianali con più di tre addetti (negli addetti vanno considerati anche i soci, i dipendenti, le collaborazioni coordinate e continuative e le altre forme di lavoratori presenti in azienda). Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora siano presenti nelle lavorazioni emissioni inquinanti che devono essere convogliate in atmosfera. DPR 203/88 Autorizzazione agli scarichi idrici. Qualora siano presenti lavorazioni che generano scarichi idrici contenenti sostanze inquinanti e convogliate presso fognatura o scarichi in acque superficiali. D.Lgs 152/99 Autorizzazione igienico-sanitaria. In caso di attività soggette a tale adempimento: attività di estetica o parrucchiera. Attività di produzione e somministrazione di alimenti.

Requisiti degli ambienti di lavoro Tutti gli ambienti di lavoro devono rispettare i requisiti di igiene previsti dal D.P.R. 303/56. Di seguito si riportano alcuni dei requisiti previsti dalle linee guida della Regione Toscana relative ai requisiti degli ambienti di lavoro Aerazione §    1/8 della superficie utile del locale per locali < 100 m2 §   1/16 della superficie utile del locale per locali > 100 m2 e < 1.000 m2 (minimo 12,5 m2) §   1/24 della superficie utile del locale per locali > 1.000 m2 (minimo 62,5 m2) Illuminazione §    1/8 della superficie utile del locale per locali < 100 m2 §  1/10 della superficie utile del locale per locali > 100 m2 e < 1.000 m2 §   1/12 della superficie utile del locale per locali > 1.000 m2 (minimo 62,5 m2) Altezza §         Non inferiore a 3 m Servizi igienici §         1 servizio igienico in ambienti di lavoro che occupano meno di 10 addetti

DECRETO LEGISLATIVO 626/94 Misure generali di tutela. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, - valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda o ne assume direttamente i compiti b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda c) nomina, nei casi previsti, il medico competente. d) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di pronto soccorso, devono essere adeguatamente formati, come previsto dalla normativa. Anche il datore di lavoro che assume il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve seguire apposito corso di formazione