La seconda stagione costituente La dichiarazione dei diritti nel Progetto Condorcet art. 1 Libertà, uguaglianza, sicurezza, proprietà, garanzia sociale e resistenza all’oppressione. Il principio di libertà è costruito negativamente (art. 2). Il principio di uguaglianza è costruito in termini formali--> «L’uguaglianza consiste nel fatto che ciascuno possa godere dei medesimi diritti» (art. 7).
La garanzia sociale dei diritti La garanzia sociale dei diritti umani strettamente connessa alla sovranità nazionale: art. 25 «La garanzia sociale dei diritti dell’uomo riposa sulla sovranità nazionale» Collegamento con artt. 29 e 30, per i quali la garanzia sociale è assicurata, circolarmente, attraverso l’esatta previsione legale delle competenze dei funzionari pubblici e la loro responsabilità, nonché tramite il concorso dei privati cittadini.
La sovranità nazionale art. 26 «La sovranità nazionale è una, indivisibile, imprescrittibile e inalienabile» (formulazione più generale ed astratta di quella del 1789) art. 27 «Essa risiede essenzialmente nel popolo intero, ed ogni cittadino ha un uguale diritto a concorrere al suo esercizio» art. 28 «Nessuna riunione parziale di cittadini e nessun individuo possono attribuirsi la sovranità, esercitare alcuna autorità, ed adempiere alcuna funzione pubblica senza una delega (dichiarazione) formale della legge».
Resistenza all’oppressione artt. 31 e 32 definizione oggettiva e soggettiva di oppressione: violazione dei diritti naturali, civili e politici da parte della legge; violazione della legge a tutela dei suddetti diritti, in fase applicativa da parte di un funzionario; violazione della legge di cui sopra da parte di un singolo individuo, tramite atti arbitrari. Cosa si è ammessi a fare nell’esercizio della resistenza all’oppressione? «[…] In ogni governo libero, il modo di resistenza a questi differenti atti di oppressione deve essere regolato dalla Costituzione» (chiusa dell’art. 32).
Dichiarazione dei diritti della Costituzione montagnarda (24 giugno 1793) Domina la prospettiva sociale Preambolo + art. 1 «Il popolo francese […] proclama, in presenza dell’Essere Supremo, la seguente Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Articolo primo «Il fine della società è il benessere comune. Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili».
I principi art. 2 Uguaglianza, libertà, sicurezza, proprietà (l’ordine di enunciazione è rivelatorio di una nuova concezione costituzionale). art. 3 (parte finale) «[…] I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza, nelle proprie elezioni, che le virtù e i talenti». Art. 21 Principio di solidarietà «I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini sfortunati, sia procurando loro un lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a coloro che non siano in condizione di lavorare».
La sovranità popolare art 25 «La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile» art 26 No alla delega completa di sovranità ad una porzione del popolo, ma libertà piena di esprimere la propria volontà riconosciuta a ciascuna sezione del corpo sovrano art. 27 «Che ogni individuo che usurpasse la sovranità sia all’istante messo morte dagli uomini liberi» (previsione rigidissima per il singolo usurpatore, a causa dello spettro monarchico).
Oppressione art. 9 «La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l’oppressione di coloro che governano» art. 33 «La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo» art. 34 «Si ha oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Si ha oppressione contro ciascun membro quando il corpo sociale è oppresso»
Insurrezione art. 35 «Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è, per il popolo e per ogni sua porzione, il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri».
Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’anno III Preambolo «Il popolo francese proclama, in presenza dell’Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino» ripresa quasi integralmente la dizione del 1793. Articolo primo: «I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’uguaglianza, la sicurezza, la proprietà» (inversione dei primi due termini della Dichiarazione montagnarda). art. 22: «La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei funzionari pubblici non è assicurata».
art. 6: «La legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza dei cittadini o dei loro rappresentanti». artt. 17-21 sulla sovranità (senza aggettivi) art. 2 della Costituzione «L’universalità dei cittadini francesi sono il sovrano». art. 17 «La sovranità risiede essenzialmente nell’universalità dei cittadini» «[…] essenzialmente nel popolo intero», aveva scritto Condorcet a proposito della sovranità nazionale (art. 27). art. 18 «Nessun individuo, nessuna riunione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità».