Le “forme di stato” : che cosa sono ?

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Transcript della presentazione:

Le “forme di stato” : che cosa sono ?

Le definizioni possibili a) modo in cui si strutturano i rapporti fra lo Stato (Stato-apparato) e la società (Stato-comunità) b) modo in cui si strutturano i rapporti fra l’autorità e la libertà (fra governanti e governati) c) modo in cui “si combinano” gli elementi costitutivi dello Stato

Che cosa è essenziale nello Stato e quindi ne determina la forma ? Dall’insieme dei principi e valori a cui lo Stato ispira la sua azione Identificazione della “finalità prevalente”, perseguita in una certa epoca storica dallo Stato, la quale determina il modo di atteggiarsi dei rapporti Stato/società

Le forme di governo : che cosa sono ?

Le possibili definizioni a) modo in cui si strutturano i rapporti fra gli organi principali di uno Stato-apparato b) modo in cui la funzione di direzione politica (di governo o di indirizzo politico) è distribuita fra gli organi principali (costituzionali) dello Stato c) modo di essere di uno degli elementi costitutivi dello Stato, quello in cui si esprime la volontà sovrana

Le relazioni fra forme di stato e forme di governo FORMA DI STATO (es.: democrazia pluralistica) Più forme di governo (es.: governo parlamentare; governo presidenziale; governo semipresidenziale)

Forme di stato e forme di governo: a quale domanda risponde ? Forma di stato : quale è la finalità prevalente dello Stato? Forma di governo: chi e come governa all’interno dell’apparato statale per perseguire la finalità prevalente?

Evoluzione storica delle forme di stato 1) STATO ASSOLUTO (XV-XVIII sec.) Finalità prevalente : Concentrazione del potere politico in un’unica istanza unitaria rappresentata dalla Corona; limitazione del peso delle corporazioni e della nobiltà feudale Chi governa ? Il monarca è titolare della funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria (i giudici sono nominati dal Re) monarchia assoluta (forma monocratica)

Segue: evoluzione storica delle forme di stato 2) STATO DI POLIZIA (assolutismo illuminato) Finalità prevalente: cura esclusiva da parte del sovrano del benessere collettivo ( espansione dell’intervento dello Stato) Chi governa? Il monarca attraverso l’ausilio di una sempre più ampia burocrazia

Segue : evoluzione delle forme di stato 3) STATO LIBERALE DI DIRITTO Finalità prevalente: Garanzia dei diritti “naturali” dell’uomo, dell’eguaglianza di fronte alla legge, anche tramite il principio di separazione dei poteri

segue Chi governa? Pluralità di risposte possibili corrispondenti alle seguenti forme di governo: Monarchia costituzionale; Governo parlamentare (monarchico e/o repubblicano). RINVIO

Segue: evoluzione delle forme di stato I caratteri dello Stato di diritto liberale: Garanzia dei diritti (tutela della libertà e dei diritti degli individui); le libertà individuali “negative” e lo “Stato minimo”; Separazione dei poteri Principio di legalità Principio rappresentativo (divieto di mandato imperativo)

Segue: evoluzione delle forme di stato 4) STATO DEMOCRATICO (DEMOCRAZIA PLURALISTICA) Finalità prevalente : Riconoscimento e garanzia della pluralità dei gruppi, degli interessi, delle idee, dei valori che possono confrontarsi nella società ed esprimere la loro voce nei Parlamenti; riconoscimento e tutela dell’eguale libertà dei cittadini anche attraverso la predisposizione di misure positive di intervento

Segue: le democrazie pluralistiche. I presupposti - Progressivo allargamento del diritto di voto (fino al suffragio universale) compimento della democrazia (sovranità popolare) ; Affermazione dei partiti politici di massa come strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica compimento della democrazia (sovranità popolare); Configurazione degli organi elettivi come luoghi di confronto e di scontro di interessi eterogenei; Riconoscimento, accanto ai diritti di libertà “negativi” ed ai diritti civili e politici, dei diritti “sociali” Stato sociale

Segue: le democrazie pluralistiche I caratteri “nuovi”: Pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche; Eguaglianza sostanziale e diritti sociali Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale: Separazione dei poteri Principio rappresentativo Principio di legalità (principio di costituzionalità)

I caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano A) Pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche : art.2 Cost. : riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”; art.18 Cost.: libertà di associazione; art.8 Cost.: pluralismo delle confessioni religiose;

Segue : i caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano art. 33 Cost.: pluralismo delle scuole e della cultura; art. 39 Cost.: pluralismo sindacale; art. 49 Cost.: pluralismo dei partiti politici

Qualche esempio Libertà di associazione e pluralismo delle formazioni sociali: quali i limiti ? Il caso delle “associazioni sovversive” (art.270 cod.pen.): Possono essere create associazioni che “svolgono attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato”? Esiste un limite di “regime”?

Segue : qualche esempio Pluralismo delle formazioni politiche e partiti politici : La questione del metodo democratico : è possibile un controllo “interno”? la questione dei cd partiti antisistema la XII disposizione transitoria e la legge n.152 del 1975

Segue: i caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano Eguaglianza sostanziale e diritti sociali A) Principio di eguaglianza - dall’eguaglianza formale all’eguaglianza “sostanziale” - Il “canone di ragionevolezza” ed il legislatore

Segue : i caratteri nuovi nell’ordinamento costituzionale italiano B) i diritti sociali: Dall’eguaglianza sostanziale all’impegno dello Stato a garantire eguali opportunità Es.: artt.32, 34, 38 Cost. ; art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.

Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale nella Costituzione italiana A) La separazione dei poteri il principio nel costituzionalismo liberale : - le funzioni fondamentali dello Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria) devono essere attribuite a poteri (= complessi unitari di organi) distinti e separati che si controllano reciprocamente

Segue: lo sviluppo (…) La trasformazione del principio nella democrazia pluralistica : a) la “moltiplicazione” dei poteri; b) la “collaborazione” fra poteri; c) la garanzia giurisdizionale della Costituzione (e quindi del rispetto delle sfere si attribuzione costituzionalmente assegnate a ciascun potere)

Segue : lo sviluppo (…) Il principio rappresentativo: Rappresentanza politica ≠ rappresentanza privatistica (mandato) Rappresentanza politica ≠ rappresentanza di interessi (mandato imperativo)

segue La rappresentanza nel costituzionalismo liberale: Elezione di soggetti chiamati a curare l’interesse della intera collettività, in quanto rappresentanti della Nazione, non revocabili (prima della scadenza del mandato e non vincolati ad un mandato imperativo) Responsabilità “politica” del rappresentante

segue Le principali trasformazioni del principio nella democrazia pluralistica: l’intermediazione dei partiti e la nuova valenza del divieto del mandato imperativo (art.67 Cost.); la questione della rappresentanza territoriale (l’art.57 Cost.; il disegno di legge di revisione costituzionale ed il cd Senato federale)

segue I temperamenti della democrazia rappresentativa nella Costituzione italiana Gli istituti di democrazia diretta Il referendum abrogativo (art.75 Cost.) L’iniziativa legislativa popolare (art.71 Cost.) La petizione (art.50 Cost.)

segue Il referendum abrogativo Oggetto : legge o atto con forza di legge Procedimento: a) richiesta : popolare (500.000 elettori) regionale (5 consigli regionali) b) controllo di conformità alla legge presso l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione

segue c) giudizio di “ammissibilità” del referendum da parte della Corte costituzionale d) indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica e) voto Il referendum come “fonte del diritto”: RINVIO

Segue: lo sviluppo Il principio di legalità Nel costituzionalismo liberale: - l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva delle competenze al fine di assicurare un uso non arbitrario e “giustiziabile” del potere

segue Il principio di legalità nelle democrazie pluralistiche: - Legalità formale e legalità sostanziale Legalità e “riserva di legge”

segue Il principio di legalità nella Costituzione italiana: - artt.101, 113, 23 e 25 Cost.. La “riserva di legge” nella Costituzione italiana: RINVIO alle fonti

segue Dal principio di “legalità” al “principio di costituzionalità” Dal controllo del giudice al controllo della Corte costituzionale

Altre classificazione di forme di stato inerenti al rapporto fra sovranità e territorio Stato unitario Stato federale Stato regionale

segue In particolare: I caratteri dello Stato federale: Esistenza di un ordinamento statale federale con una Costituzione scritta rigida e di altri enti territoriali politici dotati di proprie Costituzioni (Stati membri, Laender etc.); Ripartizione di competenze fra Stato centrale e Stati membri quanto alle principali funzioni stabilita dalla Costituzione dello Stato centrale

segue c) esistenza di un Parlamento bicamerale con una Camera rappresentativa degli Stati membri d) partecipazione (diretta o indiretta) degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale e) presenza di una Corte costituzionale giudice dei conflitti fra Stato centrale e Stati membri

segue I caratteri dello Stato regionale: a) Il riconoscimento da parte della Costituzione scritta e rigida dello Stato dell’esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica, nei limiti della Costituzione, secondo propri statuti; b) l’attribuzione di competenze legislative e amministrative;

segue c) mancanza di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni; d) nulla o scarsa partecipazione delle Regioni all’esercizio della funzione di revisione costituzionale

segue Problema: Come qualificare l’ordinamento costituzionale italiano? Artt.5, 114, 117, 118 e 119 Cost. Il disegno di legge di revisione costituzionale dell’intera parte II della Costituzione