Le forme di governo Un primo test: Quali le definizioni possibili? Quali forme di governo nello Stato assoluto e nello Stato di polizia?
Le forme di governo nello Stato di diritto liberale A) la monarchia costituzionale dal principio di “separazione dei poteri” alla “monarchia dualistica”
segue al Re (principio monarchico-ereditario) potere esecutivo e di nomina e revoca dei membri del Governo al Parlamento (principio elettivo) potere legislativo potere di controllo della spesa
B) la monarchia parlamentare La lenta trasformazione dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare Alcuni elementi: l’affermazione del Governo quale organo “costituzionale” autonomo; l’imporsi del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
Segue: dal “parlamentarismo dualista” al “parlamentarismo monista” potere esecutivo Capo dello Stato Governo il Governo deve avere la fiducia: - dal Re - dal Parlamento il Capo dello Stato: - nomina e revoca i ministri - può sciogliere anticipatamente il Parlamento
il parlamentarismo “monista” al Capo dello Stato funzione di garanzia il Capo dello Stato esce dal circuito della decisione politica (mediante la trasformazione della cd controfirma) potere di direzione politica al Parlamento-Governo (legati dal rapporto di fiducia)
Le forme di governo nelle democrazie pluralistiche A) la forma di governo parlamentare Elementi distintivi: Rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento (il Governo è emanazione permanente del Parlamento); Capo dello Stato (Re e Presidente della Repubblica): potere “neutro” Varianti (volte a garantire la “stabilità del Governo): - Elementi di “razionalizzazione”
Elementi di razionalizzazione: un esempio Il “cancellierato” tedesco: Il “Cancelliere federale” (Capo del Governo) : è eletto dalla Camera politica (Bundestag) senza dibattito su proposta del Presidente federale (Capo dello Stato) a maggioranza assoluta; è il solo a ricevere la fiducia del Parlamento; propone al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri; è titolare del potere di determinare le direttive della politica del Governo di cui si assume la responsabilità; può essere sfiduciato dalla Camera solo se essa elegge, a maggioranza assoluta, un nuovo cancelliere (cd sfiducia costruttiva)
Segue: l’esempio inglese il Primo ministro è nominato dal Sovrano, in quanto leader del partito che ha “vinto” le elezioni (dispone, pertanto, della maggioranza parlamentare); propone sia la nomina che la revoca dei ministri; può essere sfiduciato dal Parlamento, ma con conseguente scioglimento anticipato dello stesso e ricorso a nuove consultazioni elettorali (cd regime di gabinetto o di “primo ministro”)
Segue: La forma di governo parlamentare in Italia: la “debole razionalizzazione” RINVIO
B) La forma di governo presidenziale Elementi caratterizzanti: il Presidente (Capo dello Stato): è eletto dal corpo elettorale nazionale non può essere sfiduciato dal Parlamento presiede e dirige i Governi da lui nominati (è anche Capo del Governo)
segue: il modello degli Stati Uniti d’America il Presidente: è eletto (insieme al Vicepresidente) mediante elezioni popolari di “secondo grado”; nomina i suoi collaboratori (“segretari di Stato”) che formano il “Gabinetto” (non esiste un organo chiamato “Governo”); non può essere sfiduciato; non può sciogliere anticipatamente le Camere; il Parlamento (il “Congresso”): è titolare del potere legislativo; approva il bilancio annuale. Le interferenze tra i due : il Presidente ha il potere di “veto sospensivo” sulle leggi del Parlamento; il Parlamento può mettere in stato di accusa il Presidente (“impeachment”) per tradimento, corruzione o altri gravi reati
C) La forma di governo “semipresidenziale” Elementi caratterizzanti: Il Capo dello Stato (il Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale nazionale e dura in carico per un tempo prestabilito; il Presidente non ha bisogno della fiducia del parlamento, ma deve servirsi di un Governo dal medesimo nominato (presieduto dal Primo ministro); il Governo deve avere la fiducia del Parlamento
Segue: l’esempio francese il Presidente: Nomina il Primo ministro e, su proposta di quest’ultimo, nomina e revoca i ministri; può sciogliere l’Assemblea nazionale; presiede le riunioni del Consiglio dei ministri
D) La forma di governo “direttoriale” (v. la Confederazione svizzera) Elementi caratterizzanti: il Parlamento elegge un “direttorio”, composto da sette membri e non revocabile; il “direttorio” svolge le funzioni di Governo e di Capo dello Stato
La forma di governo parlamentare vigente in Italia Alle origini della scelta (sul cd ordine del giorno Perassi) Il modello delineato dalla Costituzione del 1948 a) Il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo: La mozione di fiducia (art.94, commi 1, 2 e 3, Cost.) La mozione di sfiducia (art.94, quinto comma, Cost.) La “questione di fiducia” (art.94, comma quarto, Cost.)
segue b) il procedimento di formazione del Governo: la disciplina contenuta nella Costituzione (artt.92 e ss.): nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei ministri da parte del Presidente della Repubblica; giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica voto di fiducia
Come incide la legge elettorale ? rinvio segue La fase che precede la nomina presidenziale (consuetudini costituzionali): Le “consultazioni” del Presidente della Repubblica; Il conferimento dell’incarico (altre ipotesi : il preincarico; il mandato esplorativo) L’accettazione con riserva Lo scioglimento della riserva e la lista dei ministri Come incide la legge elettorale ? rinvio
segue c) Il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (art.95 Cost.): il Presidente del Consiglio dei ministri: dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri I ministri: rispondono collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro ministeri
segue c) il ruolo del Capo dello Stato: La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri; Lo scioglimento anticipato delle Camere (art.88 Cost.) La disciplina della cd “controfirma ministeriale” (art.89 Cost.) Il regime della responsabilità del Capo dello Stato (art.90 Cost.) Il meccanismo di elezione del Capo dello Stato (art.83 Cost.)
segue Di alcune questioni: A) può il Parlamento votare la “sfiducia” ad un singolo Ministro? (il caso Mancuso) B) in caso di crisi del governo, il Capo dello Stato deve cercare di formare una nuova maggioranza di governo?