La incidenza della riforma costituzionale sul procedimento di formazione della legge Qualche necessaria premessa: 1) Le trasformazioni del sistema bicamerale: Camera dei deputati : 518 deputati elettivi (eletti a suffragio universale e diretto) 3 deputati a vita nominati dal PdR Senato federale della Repubblica 252 senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale
segue 2) Ripartizione delle competenze legislative fra Camera dei deputati e Senato federale: La Camera : esamina i d.d.l. inerenti alle materie di competenza statale esclusiva (art.117, secondo comma, Cost.), fatta eccezione delle lettere m) e p); - Una volta approvato il testo il Senato federale può, entro trenta giorni, proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva
segue Il Senato federale Esamina i ddl concernenti la determinazione dei principi fondamentali delle materie di competenza regionale concorrente (art.117, terzo comma, Cost.); Una volta approvato il testo, la Camera può, entro trenta giorni, proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva
segue Se il Governo ritiene che proprie modifiche (approvate e proposte dalla Camera) siano : Essenziali per lattuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati; O per la tutela delle finalità di cui allart.120, secondo comma, Cost. (unità giuridica ed economica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)
segue Il Presidente della Repubblica può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se le modifiche non sono accolte dal Senato Il d.d.l. è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta
segue Entrambe le Camere devono approvare nel medesimo testo i d.d.l. concernenti: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art.117, secondo comma, lett.m), Cost.; la materia legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ex art.117, secondo comma, lett.p), Cost.; listituzione di fondi perequativi ed eventuali misure volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale di cui allart.119 Cost.; il potere sostitutivo dello Stato di cui allart.120, secondo comma, Cost.; il sistema elettorale di Camera e Senato; I casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica (artt.117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma, Cost..
segue Se il d.d.l. non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, dintesa, una commissione composta da trenta deputati e trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle assemblee
segue Qualche ulteriore novità: A) iniziativa legislativa: -Governo, ciascun membro delle Camere nellambito delle rispettive competenze, organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale