Nozione di giustizia amministrativa
Definizione di giustizia amm.va “alcuni istituti, non tutti di carattere giurisdizionale, diretti ad assicurare la tutela dei cittadini nei cfr. dell’amm.ne” (Travi 2008)
Altre definizioni: Guicciardi “istituti di qualunque natura diretti ad assicurare l’osservanza da parte dell’amm.ne dei limiti imposti all’esercizio della sua attività” (Guicciardi 1953) (comprendeva anche i controlli) (prevalenza momento oggettivo)
Altre definizioni: Sandulli “mezzi concessi dall’ordinamento giuridico ai singoli per difendere le proprie posizioni soggettive nei cfr. dell’amm.ne” (Sandulli 1989) (prevalenza momento soggettivo)
Altre definizioni: Satta “complesso di istituti che disciplinano lo svolgimento della funzione giurisdizionale in tutti i rapporti in cui sia interessata l’amm.ne nella sua specifica qualità di portatore di pubblici poteri e in conseguenza del loro esercizio” (F. Satta 1993) (esclude i ric.amm.vi)
I due significati della giustizia amministrativa Ampio: comprende anche il diritto sostanziale (partecipazione; controlli – interesse oggettivo) Ristretto: comprende ricorsi amministrativi; ricorsi giurisdizionali innanzi al GA o al GO: interesse del cittadino (Travi)
La giustizia amm.va nel 117 Cost. La giustizia amm.va è una delle materie nelle quali lo Stato ha potestà esclusiva (art. 117 comma 2 lett. l) Se s’intendesse la giustizia amm.va in senso ampio (includendovi il procedimento amm.vo) si potrebbe pervenire a ritenere che il procedimento deve essere disciplinato da leggi dello Stato
Differenza tra giustizia amm.va e controlli Ratio identica: assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amm.va Esiti simili: annullamento di un atto Interesse diverso: oggettivo e soggettivo
Istituti compresi nella definizione Mezzi ordinari (gli stessi che il cittadino ha per difendersi o pretendere da altri cittadini): 1) giudizio innanzi al GO Mezzi straordinari: 2) giudizio innanzi al GA 3) autotutela o ricorsi amm.vi
Le norme della giustizia amm.va Cost. 24, 100, 102, 103, 108, 111, 113, 117 Norme comunitarie (su risarcimento, tut.cautelare) (es. necessità di prevedere procedure efficaci per la protezione dei consumatori dir 2002/22 TLC) Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E o legge abolitiva del contenzioso) RD 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. CdS) RD 17 agosto 1907, n. 642 (reg. proc. CdS) Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 (ricorsi amm.vi) L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (l. TAR) Dec.leg. 31 marzo 1998, n. 80
Necessità di una giustizia amm.va Il sindacato sul bilanciamento del bene comune e dei beni individuali effettuato dalla p.a. esige una specifica specializzazione. Il bilanciamento può essere fatto direttamente dalla legge Giudicare l’amministrazione è amministrare
Sistemi monistici e dualistici Monistici: un unico giudice assicura tutela al cittadino nei cfr. della p.a.: o ordinario (Belgio dopo il 1831) o speciale (Francia 1872) (recessivi) Dualistici: la tutela del cittadino nei cfr. della p.a. è assicurata da due giudici su un piano di parità (Belgio dopo 1946) Necessità in questi ultimi di istituire un Tribunale dei conflitti (Francia 1848; Italia 1877): prevalenza del g.o. sul g.a.
Criterio di riparto No criterio soggettivo (tutti gli atti di p.a. al ga/tutti gli atti di soggetti privati al go) Sì criterio situazione giuridica soggettiva o causa petendi: ga come giudice degli interessi legittimi e go come giudice dei diritti soggettivi (anche se parte è la p.a.) Espansione giurisdizione esclusiva (propria del modello monista)