I poteri costituiti nella Costituzione dell’anno III (5 fruttidoro - 22 agosto 1795) Doppia presa di distanza dal regime cosiddetto convenzionale (duplicità.

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I poteri costituiti nella Costituzione dell’anno III (5 fruttidoro - 22 agosto 1795) Doppia presa di distanza dal regime cosiddetto convenzionale (duplicità rappresentativa almeno nominale+ abbandono del governo assembleare). Principali difetti della Costituzione precedente: Procedura legislativa troppo rapida e senza spazi per la riflessione; Eccesso di frazionamento e di rivalità tra i Comitati di governo, espressione della Convenzione nazionale.

Il problema del governo sotto Termidoro Processo di “partenogenesi istituzionale” dell’esecutivo dal seno della rappresentanza nazionale (continuità tra la fase convenzionale e quella termidoriana). Dopo il 9 Termidoro anno II, con la liquidazione di Robespierre, obiettivo dello smantellamento del Comitato di Salute pubblica. Da ciò, governo troppo “sparpagliato” (Lanjuinais) e incoerente -> Almeno 13 Comitati di governo + 12 Commissioni esecutive che sostituivano il Consiglio esecutivo provvisorio. Dibattito sul governo provvisorio nella primavera del 1795 -> Posizione di Thibaudeau sul ripristino del Comitato di Salute pubblica (= unico governo forte possibile in contesto repubblicano). Decreto del 21 floreale -> Comitato di Salute pubblica ancora fulcro del sistema ma con minore concentrazione di poteri.

Verso la nuova Costituzione: la Commissione degli undici Non solo il problema del governo, ma anche quello delle leggi organiche attuative della Costituzione giacobina-> Dopo il fallimento delle giornate di Pratile, Commissione degli undici adotta nuova Costituzione (ispiratore Daunou, relatore Boissy d’Anglas).

Le soluzioni istituzionali Frazionamento del Corpo legislativo-> Consiglio dei Cinquecento e Consiglio degli Anziani Ricompattamento dei Comitati di governo sotto il Direttorio -> Organo di 5 membri nominato dal Corpo legislativo e presieduto a turno da uno dei suoi membri. In esso avrebbero dovuto combinarsi “governo rivoluzionario e regime costituzionale”.

La Repubblica direttoriale come forma di governo moderata Cittadinanza attiva su base censitaria; Condizioni di età e di status per la cittadinanza passiva (31 anni per il Consiglio dei Cinquecento; 40 anni e lo status di coniugato o vedovo per il Consiglio degli Anziani); Sistema elettorale a doppio grado -> Figura centrale degli elettori che, espressi dalle Assemblee plenarie dei vari cantoni (ex artt. 17 e ss.), formano le Assemblee elettorali. Da queste ultime scaturisce il Corpo legislativo; Rinnovo elettorale permanente sia del legislativo che dell’esecutivo -> i due Consigli rinnovati annualmente di un terzo dei propri membri + alla stessa scadenza, sostituzione di uno dei 5 membri del Direttorio.

La crisi istituzionale permanente Separazione dei poteri rigida ed estrema: Risoluzioni del Consiglio dei Cinquecento, cui spettava l’iniziativa legislativa, approvate o respinte in blocco dal Consiglio degli Anziani, senza possibilità di emendamento. Iter legislativo complesso -> Nessun testo di legge poteva essere adottato se non dopo essere stato discusso almeno 3 volte, e tra una discussione e l’altra presso il Consiglio dei Cinquecento almeno 10 gg. (casi di urgenza, con dimezzamento dei termini, decisi dal Consiglio degli Anziani). Relazione tra Consigli e Direttorio si esauriva nel momento della nomina dei direttori (Consiglio degli Anziani su proposta dell’altro Consiglio) -> Nessun rapporto fiduciario.

Conclusioni Popolo come grande escluso (mancata individuazione della sede del Corpo legislativo ex art. 58 + possibilità per quest’ultimo di riunirsi fuori Parigi ex art. 102); Il problema del “posto del re” e della dissoluzione del potere esecutivo solo apparentemente risolto, con la riproposizione del “dualismo tra la direzione politica e la gestione amministrativa”; Sbilanciamento a favore del momento deliberativo piuttosto che decisionale -> Nostalgia di figure individuali capaci di forza decisionale.