Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio CEI, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici Università Cattolica di Milano, Cesen Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Roma, 25- 26 novembre 2004 Parte prima: Aspetti generali a cura di Alberto Roccella
1. Tre linee di riforma, intrecciate: Ridefinizione del ruolo dello Stato e di quello delle Regioni Riforma della disciplina sostanziale (regime dei beni culturali) Riordinamento del Ministero
1.1. La legislazione: il ruolo dello Stato e delle Regioni. Art. 117 Cost.: La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni (..): musei e biblioteche di enti locali, (…); altre materie indicate da leggi costituzionali. Spiegare la nozione di potestà legislativa concorrente. Elenco chiuso di materie di competenza legislativa regionale.
1.2. L’amministrazione: il ruolo di Stato e Regioni Art. 118 Cost.: Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Il principio del parallelismo (e le relative eccezioni).
1.3. L’autonomia speciale. La Sicilia Art. 116 Cost. L’autonomia legislativa nello statuto siciliano (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 ) Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: omissis; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; Spiegare la potestà legislativa esclusiva. Leggere e commentare anche gli articoli dello statuto sui beni (demaniali e patrimoniali)
1.3.1. Regione Sicilia e autonomia amministrativa Art. 20 Statuto Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti (D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637). Art. 1. L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio. A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'ammini-strazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Leggere e commentare gli articoli 1-4 e 7 delle norme di attuazione
1.3.2. Le Province di Trento e Bolzano (1) L’autonomia legislativa D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Articolo 8. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: omissis 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; Il principio di continuità della legislazione statale (art. 105 St. T.-A.A) (anche per le altre Regioni speciali) v. Anche disposizioni statutarie sui beni
1.3.3. Le Province di Trento e Bolzano (2) L’autonomia amministrativa (art. 16 Statuto) D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48 (art. 68 St.) D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per il T.-A.A. (…) Art.1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto Commentare, nell’ordine, le norme di attuazione
1.4. L’attuazione delle Regioni ordinarie L’amministrazione. Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, artt. 7-11. Le soprintendenze librarie e la delega alle Regioni ordinarie delle funzioni statali residue
1.5. Gli sviluppi del sistema Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 48. Le iniziative di studio, ricerca e spesa delle Regioni. La giurisprudenza della Corte costituzionale: restauro, esportazione, manutenzione di beni immobili 278/1991 (più Regioni): esportazione di beni librari 277/1993: il restauro del piviale in deposito al museo di S. Maria di Castello a Genova; 339/1994: l.r. Piemonte su esportazione di beni conservati in Piemonte 70/1995 (Toscana): regolamento su interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico, anche non statali. 136/1996: conflitto sul restauro di un dipinto della pinacoteca comunale di Spoleto
1.6. La ridefinizione del ruolo di Stato e Regioni XIII legislatura (1996-2001): “a Costituzione invariata”. Il c.d. “federalismo amministrativo”. L. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini 1), art. 1; d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 XIII e XIV legislatura (2001-2006) a) riforma del titolo V (parte II) Cost. (l.c. 18 ottobre 2001, n. 3) b) l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10; Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) Il programma dell’Ulivo. La sussidiarietà verticale.
1.7. L. 59/1997, art. 1 Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, omissis, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, omissis funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. omissis 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, omissis, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: omissis; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; omissis
1.8. L. 15 maggio 1997, n. 127 (cd Bassanini 2) Art. 17. - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo. omissis 131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
1.9. D lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155 Art. 148: tutela, gestione, valorizzazione Art. 149: funzioni riservate allo Stato Art. 150: la gestione (art. 17 l. 127/1997) Art. 152: la valorizzazione
1.10. La riforma costituzionale. La potestà legislativa. La l.c. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Il nuovo art. 117 Cost. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omissis s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. (secondo comma) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: omissis valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; omissis (terzo comma). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Viene costituzionalizzata la distinzione tra tutela e valorizzazione, come materie di potestà legislativa con diverso regime; manca però la gestione. La discutibile valorizzazione dei beni ambientali. E poi: le nozioni di tutela e valorizzazione coincidono con quelli del d. lgs. 112/1998 ? La Corte cost.le procede in tal senso. La potestà regolamentare
1.11. La riforma costituzionale. L’amministrazione. Il nuovo art. 118 Cost.. I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le forme di intesa e coordinamento per la tutela dei beni culturali (3° comma). Art. 118, 1° co: non c’è più una riserva di funzioni amm.ve per le Regioni. 3° co: si presuppone che l’amm.ne sia statale, tanto che solo la legge statale può prevedere forme di intesa e coordinamento
1.12. L’attuazione della riforma costituzionale Il codice Urbani e la rinnovata distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali: artt. 3, 4, 5, 6 e 7. L’abrogazione degli artt. 148, 150, 152 e 153 d.lgs. 112/1998 (art. 184, co. 1, sesto trattino) Art. 148 Definizioni. - Art. 150 La gestione. - Art. 152 La valorizzazione – Art. 154 La promozione
1.13. Gli sviluppi della riforma costituzionale Attuazione del nuovo art. 116, 3° comma, Cost. L’iniziativa della Toscana. Il ddlc del Governo (APS, XIV legislatura, n. 2544-B, Modifiche alla parte II della Cost.) L’iniziativa della Toscana decadrebbe: il ddlc 2544-B, approvato al Senato il 25 marzo e alla Camera il 15 ottobre 2004, abroga (art. 50, co. 1) l’art. 116, 3° comma Cost. Il nuovo art. 118 (art. 40 del ddlc): il 5° comma corrisponde all’attuale 3°.
1.14. La riforma e la Corte costituzionale La tutela dei locali storici in Lazio (94/2003) I requisiti di qualificazione dei restauratori: 9/2004. La difficile distinzione della gestione da tutela e valorizzazione: 26/2004. Il nuovo statuto della Regione Toscana: il ricorso del Governo Tutte le sentenze sono antecedenti al codice Urbani, che modifica i termini di alcune questioni. 9/2004 (Aedon, 2/2004), su ricorso della Toscana: tutela e valorizzazione. La riserva di competenza statale sulla tutela. Corte cost. 26/2004 è antecedente al codice Urbani, che ha riformulato tutela, gestione e valorizzazione. Sentenza molto pesante: fra tutela e valorizzazione, la gestione svanisce.
2.1. Riforma della disciplina sostanziale XIII legislatura, 1996-2001, ministri Veltroni, Melandri: L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1 Testo unico: d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 XIV legislatura, 2001-2006, ministro Urbani: l. 6 luglio 2002, n. 137, art 10 Il Codice Urbani (d. lgs. 28 gennaio 2004, n. 42), con ridefinizione del ruolo di Stato e Regioni, in adeguamento alla l.c. 3/2001 nonché modifiche al d. lgs. 112/1998
2.2. Il testo unico del 1999 I criteri della legge di delega (l. 352/1997) Il testo unico La mancata emanazione del regolamento di attuazione (art. 12) Il mancato aggiornamento del testo unico Mera compilazione (o poco più), in relazione alla delega. Richiami tra parentesi delle vecchie disposizioni. Montaggio delle due leggi Bottai e del d.P.R. del 1964 sugli archivi.
2.3. Il codice “Urbani” La nuova delega legislativa (l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10): pluralità di oggetti e novità dei criteri La formazione del codice La struttura del codice: Parte I (1-9)– Disposizioni generali Parte II (10-130) – Beni culturali Parte III (131-159) – Beni paesaggistici Parte IV (160-181) – Sanzioni Parte V (182-184) – Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore Il Cd: Giuliano Urbani, Tre anni di riforme, a cura dell’uff. leg. del Ministero, agg. al 15.6.2004. Deleghe non esercitate e rinnovate a luglio 2004. Leggere i criteri. L’attenzione passa dal rapporto Stato-Regioni a quello pubblico-privati (già emerso in precedenza col le fondazioni). Il d.lgs. 22.1.2004, n. 30, Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.
2.4. Gli sviluppi del codice Nuove leggi statali, sempre possibili Disposizioni correttive e integrative, entro il 1° maggio 2006 (art. 10, co. 4, l. 137/2002) Nuovo regolamento statale, per la sola tutela Leggi regionali di dettaglio, per la valorizzazione, a sviluppo dei princìpi fondamentali (artt. 7, 111 -121) Operatività di Arcus s.p.a. Sviluppi attesi e sviluppi possibili. Nuove leggi statali: ddl di sanatoria paesaggistica. Correzioni: ormai i decreti legislativi sono progetti, già in vigore ed applicabili, ma si consolidano soltanto con i decreti correttivi. Analogia col t.u.; ma a maggio 2006 potrebbe esserci ancora Urbani. La ripartizione Stato-Regioni di potestà regolamentare (art. 117, 6° comma). Per la valorizzazione, v. anche l’art. 112 Arcus: l. 16 ottobre 2003, n. 291 (e l. fin. 2003: l. 27.12.2002, n. 289, art. 60, co. 4)
3.1. Le riforme del Ministero XIII legislatura (1996-2001): disegno generale di riforma dell’amm.ne statale: l. 59/1997, art. 1 e 10; d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m. i.; d. lgs. 10 luglio 1999, n. 300 XIV legislatura (2001-2006) l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1; d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 3; d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 Problemi di costituzionalità dell’ultima riforma (Tar Marche, ord. 15 ottobre 2004, n. 136)
3.2. Le aree funzionali del Ministero Beni culturali Paesaggio Archivi e e biblioteche Spettacolo Sport Ricerca, innovazione e organizzazione
3.3. Le strutture dirigenziali generali Dipartimenti (4) Direzioni generali (10) + 2 presso il gabinetto Presso il Servizio di controllo interno: 2 incarichi Direzioni regionali (17) Le direzioni regionali (spiegare perché 17) sostituiscono le Soprintendenze regionali, previste dalla riforma del 1998 . In totale: 35 dirigenti generali (v. art. 23 e tabella A del dPR 173/2004). Nel dPCM 8 gennaio 1997 i dirigenti generali erano 6 e il totale generale del personale 25.307.
4. I beni culturali d’interesse religioso Evoluzione della normativa statale La normativa canonica La normativa pattizia L’attuazione dell’Accordo del 1984 di revisione del Concordato del 1929 Dal punto di vista cronologico i primi tre punti si intrecciano fra loro.
4.1. La normativa statale La soppressione degli ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (1866-1867) La tutela sui corpi morali L’inalienabilità nella prima legge di tutela: l. 12 giugno 1902, n. 185 La l. 20 giugno 1909, n. 364 La l. 1° giugno 1939, n. 1089, art. 8 Art. 434 c.c. 1865: “I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l’autorizzazione del governo”. Per la tutela sui corpi morali (e l’autorizzazione al restauro dei beni culturali ) v. p. 35 del mio saggio sugli archivi Per la l. 185/1902 (art. 2 ss.) v. il testo, e sempre p. 35. Menzionare anche il regolamento di esecuzione della l. 364/1909 rd 30.1.1913, n. 363, artt. 26 e 28
4.2. La normativa canonica Il Concilio Vaticano II Codex, can. 1284 Le Norme della Cei del 1974 Gli Orientamenti della Cei del 1992
4.3. La normativa pattizia I Patti lateranensi del 1929. Il Trattato e il Concordato La “prima bozza” di nuovo Concordato L’accordo del 18 febbraio 1984: l’art. 12 Il valore dell’art. 12 dell’Accordo I beni culturali delle altre confessioni religiose Sulla prima bozza di nuovo Concordato v. p. 41 del mio saggio sugli archivi. Le catacombe nell’art. 33 del Concordato Mussolini-Gasparri. Ricordare anche le premesse e l’art. 1 dell’Accordo Casaroli-Craxi. Per l’art. 12 ricordare Craxi al Senato: p. 42, nota 32, saggio archivi. Facoltatività delle nuove intese.
4.4. L’attuazione dell’Accordo L’intesa Veltroni-Ruini del 1996 L’intesa su archivi e biblioteche (2000) La convenzione Cei-ICC del 2002 Accordi e intese locali L’ art. 19 t.u. e, ora, l’art. 9 del Codice Esame dei contenuti dell’intesa del 1996, di quella del 2000 e della convenzione del 2002. Sull’inventariazione e catalogazione v. la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera ai vescovi diocesani Necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, 8 dicembre 1999, in Codice Renna-Sessa-Vismara, p. 757 ss.; Cei. Ufficio per i beni culturali, Circolare su Forme di collaborazione tra diocesi e soprintendenze in relazione all’inventario ecclesiastico dei beni artistici e storici ecc., 26 gennaio 1998, ivi, 876 ss.