a) informazione e pubblicità; b) informazioni sull’impiego dei Fondi;

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a) informazione e pubblicità; b) informazioni sull’impiego dei Fondi; REG. (CE) N. 1828/06 - modalità di applicazione del REG. (CE) n. 1083/06 e 1080/06 CAPO I – INTRODUZIONE Articolo 1 – Oggetto Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue: a) informazione e pubblicità; b) informazioni sull’impiego dei Fondi; c) sistemi di gestione e di controllo; d) irregolarità; e) dati personali; f) rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell’addizionalità; g) scambio elettronico di dati; h) strumenti di ingegneria finanziaria; i) ammissibilità dell’edilizia; j) ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

Sistemi di gestione e di controllo Articolo 12 - Organismi intermedi REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 CAPO II – Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 12 - Organismi intermedi Ove uno o più compiti dell’AdG o dell’AdC siano effettuati da un organismo intermedio (OI) i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. Le disposizioni del presente regolamento relative all’AdG e all’AdC si applicano agli organismi intermedi. La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N CAPO II - Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 13 - Autorità di gestione e controllori (1 di 4) 1. Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’AdG garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni. La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 13 - Autorità di gestione e controllori (2 di 4) 2. Le verifiche che vanno effettuate dall’AdG a norma dell'articolo 60, lettera b), del reg. (CE) n. 1083/2006 o, nel caso dei programmi con l'obiettivo «CTE», dai relativi controllori designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006, riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni. Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. Le verifiche comprendono le seguenti procedure: a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari; b) verifiche in loco di singole operazioni. La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 13 - Autorità di gestione e controllori (3 di 4) 3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, terzo comma, lettera b), relative a un PO, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo «CTE», i relativi controllori conservano una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica. L’AdG o, nel caso dei programmi con l'obiettivo «CTE», i controllori competenti definiscono le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio che l‘AdG stessa ovvero i controllori competenti stessi hanno identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno dall’AdG o dai controllori competenti. La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 13 - Autorità di gestione e controllori (4 di 4) 4. L’AdG o, nel caso dei programmi con l'obiettivo «CTE», i controllori competenti stabiliscono per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tengono una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate. 5. Qualora l’organismo designato come AdG sia anche beneficiario nel quadro di un PO, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni in conformità dell’articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006. Art. 58 lett. b) Reg. 1083/06 dispone rispetto “all'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi” La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 21 - Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 contiene informazioni relative agli aspetti trattati all’articolo 58 di tale regolamento per ogni PO nonché le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e, se del caso, 24 del presente regolamento. Tali informazioni sono presentate conformemente al modello di cui all’allegato XII. 2. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è presentata dallo Stato membro nel cui territorio ha sede l’autorità di gestione. La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

Sistemi di gestione e di controllo REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 22 - Informazioni riguardanti l’AdG, l’AdC e gli organismi intermedi Relativamente all’AdG, all’AdC e a ogni organismo intermedio lo SM fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) la descrizione dei compiti ad essi affidati; b) l’organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all’interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati; c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni; d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall’articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari; e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione; f) un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e); g) le norme di ammissibilità stabilite dallo SM e applicabili al PO; h) il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all’attuazione, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, nel quadro del PO La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

Sistemi di gestione e di controllo REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 22 - Informazioni riguardanti l’AdG, l’AdC e gli organismi intermedi Relativamente all’AdG, all’AdC e a ogni organismo intermedio lo SM fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) la descrizione dei compiti ad essi affidati; b) l’organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all’interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati; c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni; d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall’articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari; e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione; f) un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e); g) le norme di ammissibilità stabilite dallo SM e applicabili al PO; h) il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all’attuazione, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, nel quadro del PO La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

Sistemi di gestione e di controllo REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo Articolo 23 - Informazioni relative all’AdA e agli organismi che svolgono attività di audit Relativamente all’AdA e agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 3 (altri soggetti a cui vengono delegate le funzioni di audit), del reg. (CE) n. 1083/2006 lo SM fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (organismo in presenza di più AdA); b) l’organigramma dell’AdA di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al PO, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l’indipendenza, l’indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste; c) le procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit; d) se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell’AdA, dell’attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al PO; e) le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura. La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 ALLEGATO XII DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell’articolo 21 1. DATI GENERALI 1.1. Informazioni presentate da: Stato membro; tolo del programma e numero CCI; — denominazione del referente principale, compresi e-mail e numero di fax: (organismo responsabile del coordinamento delle descrizioni) 1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (gg/mm/aa) 1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo) 1.3.1. AdG (denominazione, indirizzo e referente dell’autorità di gestione) 1.3.2. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e referente degli OI) 1.3.3. AdC (denominazione, indirizzo e referente dell’AdC) 1.3.4. AdA e organismi di controllo (denominazione, indirizzo e referente dell’autorità di audit e degli altri organismi di controllo) 1.4. Orientamenti forniti alle AdG e AdC nonché agli OIper garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi strutturali (data e riferimento) La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 ALLEGATO XII DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell’articolo 21 2. AUTORITÀ DI GESTIONE 2.1. L’autorità di gestione e le sue funzioni principali 2.1.1. Data e forma della designazione formale che autorizza ‘AdG a svolgere le proprie funzioni 2.1.2. Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’AdG 2.1.3. Funzioni formalmente delegate dall’AdG(funzioni, organismi intermedi, tipo di delega) 2.2. Organizzazione dell’AdG 2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati) 2.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell’AdG OI (data e riferimento) La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO REG. (CE) N. 1828/2006 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 1083/2006 ALLEGATO XII DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell’articolo 21 2. AUTORITÀ DI GESTIONE ………………….. 2.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantirne la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione [art. 60, lett. a), del reg. (CE) n. 1083/2006]. 2.2.4. Verifica delle operazioni [art. 60, lett.a b), del reg. (CE) n. 1083/2006] — Descrizione delle procedure di verifica — Organismi che effettuano le verifiche — Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività 2.2.5. Trattamento delle domande di rimborso — Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari nonché delle procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari (incluso il diagramma indicante tutti gli organismi interessati) — Organismi responsabili di ogni fase del trattamento della domanda di rimborso 2.2.6. Descrizione del modo in cui l’autorità di gestione trasmetterà le informazioni all’autorità di certificazione La diapositiva illustra i titoli dei Regolamenti oggetto di trattazione nella giornata odierna