Ing. Vincenzo Loffredo D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106

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Ing. Vincenzo Loffredo D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 INAIL - Direzione Regionale Campania Consulenza Tecnica per l’Edilizia D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 (S.O. G.U. n. 180 del 5 agosto 2009) Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 In materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - IMPIANTI ELETTRICI - ACEN - 21 ottobre 2009

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 80 – comma 1 T.U. 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: Testo modificato 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 80 – comma 1 T.U. (invariato) ……… contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 80 – comma 2 T.U. (invariato) 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. NESSUNA PER L’ART. 80 Testo modificato 1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. NESSUNA PER L’ART. 80 Testo modificato 2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: ……… e) degli articoli 80, comma 2, …….. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 80 – comma 3 T.U. (invariato) 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 80 – comma 3bis (aggiunto) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 80 – comma 3bis (aggiunto) 3 bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. NESSUNA PER L’ART. 80 Testo modificato 3. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: ……… d) dell’ articolo 80, commi 3 e 4. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 81 – Requisiti di sicurezza (invariato) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 81 – Requisiti di sicurezza (invariato) 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. Legge 1° marzo 1968 n° 186 (G.U. 23.3.68 n° 77) 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 81 – comma 2 T.U. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. Testo modificato 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

SOSTITUITO INTEGRALMENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici ALLEGATO IX Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: • UNI (Ente Nazionale di Unificazione); • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi: 1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. 2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. SOSTITUITO INTEGRALMENTE Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 81 – comma 3 - ABROGATO 3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 1 T.U. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: Testo modificato E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 1 – lettera a) T.U. a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; Testo modificato a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 1 – lettera b) T.U. b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua: 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; Testo modificato b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 1 – lettera b) T.U. 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; Testo modificato ABROGATO Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 1 – lettera c) T.U. c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sottotensione; Testo modificato c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 1 – lettera c) T.U. 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. Testo modificato 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 3) abrogato Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. 1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione: ……… c) dell'articolo 82, comma 1, …….. Testo modificato 2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: ……… e) degli articoli … 82, comma 1, …….. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 2 T.U. (invariato) 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). Leggi: Autorizzazioni Ministeriali per V>1000 V ex monopolio ENEL/Terna Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 82 – comma 3 T.U. (invariato) 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 83 – comma 1 T.U. 1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Testo modificato 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. 1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione: ……… c) dell'articolo 83, comma 1, …….. Testo modificato 2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: ……… e) degli articoli 83, comma 1, …….. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 83 – comma 2 T.U. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica Testo modificato 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 84 T.U. 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Testo modificato 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 85 – comma 1 T.U. 1.Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Testo modificato 1.Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. 1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione: ……… c) dell'articolo 85, comma 1, …….. Testo modificato 2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: ……… e) degli articoli 85, comma 1, …….. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 85 – comma 2 T.U. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX. Testo modificato 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 86 – comma 1 T.U. 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Testo modificato 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 86 – comma 2 T.U. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. Testo modificato 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 86 – comma 3 T.U. 3.L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza Testo modificato 3.L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro T.U. 3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione: ……… d) dell'articolo 86, comma 3, …….. Testo modificato 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 per la violazione: ……… d) dell'articolo 86, commi 1 e 3. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 117 – comma 1 T.U. 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: Testo modificato 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 117 – comma 1 T.U. a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. Testo modificato INVARIATO Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 117 – comma 2 T.U. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. Testo modificato 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti T.U. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli … 117 …; Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti Testo modificato Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli … 117 …; Materiale didattico Ing. V. Loffredo

SOSTITUITO INTEGRALMENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici ALLEGATO IX Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: • UNI (Ente Nazionale di Unificazione); • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi: 1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. 2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. SOSTITUITO INTEGRALMENTE Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Testo modificato ALLEGATO IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: • Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); • Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua; • Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione, quelli a tensione nominale da oltre 1000 V se in corrente alternata o da oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso; • Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V. Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D. Lgs DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici TAB. 1 - ALLEGATO IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette. Un (kV) Dmin (m) ≤1 3 10 3.5 15 132 5 220 7 380 T.U. Materiale didattico Ing. V. Loffredo

≤1 3 3.5 5 >132 7 Testo modificato 1<Un≤30 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Impianti elettrici Testo modificato TAB. 1 - ALLEGATO IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Un (kV) Dmin (m) ≤1 3 1<Un≤30 3.5 30<Un≤132 5 >132 7 Materiale didattico Ing. V. Loffredo