Gli aspetti salienti della normativa nazionale e regionale sul fotovoltaico CONVEGNO Fonti rinnovabili: lenergia fotovoltaica Opportunità e BENEFICI per.

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Gli aspetti salienti della normativa nazionale e regionale sul fotovoltaico CONVEGNO Fonti rinnovabili: lenergia fotovoltaica Opportunità e BENEFICI per la pubblica amministrazione, limpresa e la famiglia. Celano, GIOVEDI 29 GENNAIO 2009 Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia -Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA - Iris Flacco

la promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 Principi: promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, creare occupazione locale,, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto Garantire che i costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da FER siano oggettivi. NORMATIVA

Obiettivi ridurre gli ostacoli normativi allaumento della produzione di energia elettrica da FER; razionalizzare ed accelerare le procedure a livello amministrativo; garantire norme oggettive e trasparenti che tengano in considerazione le particolarità delle varie tecnologie; sviluppare regimi di sostegno.

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità definisce le nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti rinnovabili : Viene istituita lAutorizzazione Unica (art. 12) Viengono definite procedure semplificate attraverso un Procedimento Unico, da svolgersi nellarco di 180 giorni. Risponde quindi ad una delle esigenze più sentite dagli operatori: la semplicità e la certezza del procedimento autorizzativo. D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.

Sono soggetti allAutorizzazione Unica: la costruzione l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili gli interventi di modifica potenziamento rifacimento totale o parziale riattivazione le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi A titolo esemplificativo si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dellenergia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotto, ecc.).

La pubblica utilità Il primo comma dellart. 12 D.Lgs. 387/03 dispone: Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01. D.G.R. 351/07: disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata; fornire informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede lesproprio; provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato; effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui allart. 11 del D.P.R. 327/01 conseguentemente allavvio del procedimento effettuato dal servizio competente (ufficio espropri).

Compatibilità urbanistica Per quanto disposto al comma 7 dellart. 12, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione duso. LA.U. costituisce, dove occorre, variante allo strumento urbanistico. D.G.R. 351/07: Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.

La D.G.R. 351/07 e s.m.i.: ha istituito lAutorità Competente quale struttura responsabile del procedimento finale nel Servizio Politica Energetica, Qualità dellAria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha isitiuito lo Sportello Regionale per lEnergia che ha sede presso lAutorità Competente e gestisce le funzioni tecnico-amministrative inerenti il procedimento unico Autorità competente regionale

La domanda deve essere presentata allo SRE completa di tutta la documentazione di cui allallegato B della DGR 351/07 (4 copie cartacee e una informatica) Entro 30 giorni è convocata la Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90. La conferenza di servizi è la sede di comparazione e coordinamento dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 180 giorni. Il Procedimento Unico puntualmente regolamentato calla D.G.R. 351/07 allegati A e B

AUTORIZZAZIONE Acquisiti i pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, compreso quello di ambientale, lAutorità Competente rilascia lAutorizzazione Unica che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti e comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti alla predetta conferenza. Il procedimento della AU si sospende in caso di VIA/VA.

Dall Allegato IV del D.Lgs.4/2008 correttivo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), sono obbligati alla verifica di assoggettabilità GLI IMPIANTI INDUSTRIALI NON TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, VAPORE ED ACQUA CALDA LArt. 5 comma 8 D.M. 19/2/2007 Conto Energia esclude dalla verifica ambientale Gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati e con integrazione architettonica nonché gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 504/1995, poiché sono considerati impianti non industriali e non pagano le accise. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA alla VIA ai sensi del D.Lgs 4/2008

Tale adempimento appare configurarsi come un appesantimento della procedura autorizzatoria La Regione, già in fase di redazione del DM 19/02/2007 ha avanzato proposte per rendere meno stringente tale adempimento. Inoltre non appare essere in relazione ad esempio al punto a) del medesimo allegato a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW LA VALUTAZIONE AMBIENTALE criticità

LAutorizzazione Lautorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti di produzione di energia elettrica da FER, Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia). LAutorizzazione definisce un tempo massimo per linizio dei lavori e per la realizzazione dellimpianto. Inoltre definisce una durata massima di 5 anni per lesercizio dellimpianto nel rispetto dei parametri autorizzati.

Quando non è necessaria lAutorizzazione Unica Ai sensi del comma 5 dellart. 12 del D.Lgs. 387/03, lAU non è richiesta quando la realizzazione di impianti non abbiognano di alcuna autorizzazione. Per gli impianti che hanno capacità di generazione inferiore alle soglie sotto indicate è necessario richiedere la DIA al Comune interessato Per tali impianti è comunque obbligo inoltrare alla Regione una relazione tecnico-descrittiva dellimpianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio (D.G.R. 351/07 e s.m.i.) Tab. A art. 12 D.Lgs. 387/03 fontesoglie Eolica60 KW Solare fotovoltaica20 KW Idraulica100 KW Biomasse200 KW Gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas250 KW

D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 impianti esclusi dallobbligo di D.I.A. art. 11 comma 3 Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano linstallazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;

Art. 1 Comma 289 Allarticolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, linstallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dellintervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW». Finanziaria 2008 Obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali

art. 2 comma 150 Si prevede lestensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW con modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare (D.M. 18/12/2008); Finanziaria 2008

Gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti: impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 200 kW installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007 Possono essere autorizzati ai sensi dellart.12 del D. Lgs. 387/2003 in via generale a condizione che… Autorizzazione Unica Generalizzata D.G.R. n. 760 del 12/08/2008

… -la Ditta sia proprietaria del sito interessato dallimpianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile; -la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dellesercizio dellimpianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello; - la Ditta trasmetta allAutorità Competente, allARTA e al Comune ove è sito limpianto lautodichiarazione di cui alla delibera Autorizzazione Unica Generalizzata D.G.R. n. 760 del 12/08/2008

Documentazione necessaria relazione tecnico descrittiva dellimpianto (con planimetria) ricevuta del versamento dei costi istruttori ai sensi dellart. 7 All. A della DGR 351/2007 e s.m.i. copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Autorizzazione Unica Generalizzata

Impianti fotovoltaici in Abruzzo Potenza totale autorizzata KWp Producibilità annua totale MWh/anno Procedimenti in itinere MW 3.124,58circa Impianti realizzati ed esclusi dallAutorizzazione Unica= 1,098 MWp

INCENTIVI Il Ministero dell'Ambiente ha emanato: -il Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane -il Bando "Il sole a scuola" rivolto ai Comuni e alle Province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici (bando aperto) DM 19 febbraio 2007Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 c.d. CONTO ENERGIA

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Fonte IPI SPORTELLO REGIONALE PER LENERGIA c/o Servizio Politica Energetica, Qualità dellaria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA Via Passolanciano, 75 – Pescara Tel. 085/