La gestione dei beni parrocchiali: nuovi orientamenti Incontri di aggiornamento per i consiglieri degli affari economici parrocchiali La gestione dei beni parrocchiali: nuovi orientamenti La sicurezza sul lavoro L’uso del vademecum Sabato 7 marzo Monza Sabato 14 marzo Milano Sabato 21 marzo Varese Sabato 28 marzo Lecco
STRUTTURA DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TITOLO I Principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU. TITOLO DA II A XI Specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative, secondo la seguente articolazione: Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (compresi impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
STRUTTURA DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) Titolo X: Agenti biologici Titolo XI: Atmosfere esplosive TITOLO XII Disposizioni sanitarie TITOLO XIII Norme transitorie
LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (abrogazione precedente D.Lgs. 626/94) NOVITÀ estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività lavorativa, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di lavoratori, autonomi e subordinati maggior articolazione e inasprimento del sistema sanzio-natorio adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori rafforzamento delle misure antinfortunistiche sicurezza considerata un investimento e non un semplice costo per il datore di lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO Tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio SOGGETTIVO Tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché soggetti ad essi equiparati
DEFINIZIONE DI LAVORATORE IL LAVORATORE VIENE DEFINITO COME “… qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione” indifferenza rispetto alla tipologia contrattuale ovvero alla sussistenza o meno dell’elemento retributivo.
LAVORATORI EQUIPARATI I soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto gli associati in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.) i volontari, così come definiti dalla Legge 266/1991 (in tale categoria non rientrano ovviamente coloro che gratuitamente prestano il loro servizio in parrocchia, a titolo di volontariato)
LA NORMATIVA SI APPLICA ANCHE A: lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi: “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente” (ad es. nel caso delle Parrocchie, l’educatore dell’oratorio incaricato con contratto a progetto che svolge la sua attività all’interno delle strutture parrocchiali) lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario, compreso chi presta assistenza a bambini, anziani, malati, disabili lavoratori distaccati (obbligo ad esclusivo carico del distaccatario) somministrazione di lavoro (adempimenti a carico dell’utilizzatore)
OBBLIGHI DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
ALTRI OBBLIGHI DEI LAVORATORI contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed adeguata informazione in materia di salute e sicurezza: rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro; eventuali pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure di protezione e prevenzione adottate.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere: periodica (evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi); durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori; effettuata da persona esperta e sul luogo di lavoro; facilmente comprensibile per i lavoratori (per gli immigrati → verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo); registrata nel libretto formativo del cittadino.
DATORE DI LAVORO E’ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto organizzativo, esercita i poteri decisionali e di spesa. Alla “titolarità”, che è un criterio di imputazione formale di una condizione giuridica, la norma aggiunge il concetto di “esercizio”, che indica una condizione di fatto.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (artt. 74 ss: si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da eventuali rischi)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguati alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione verificare che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e a pulitura prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati
DELEGA DATORE DI LAVORO Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, purché nel rispetto di precise condizioni: la delega deve essere fatta per iscritto e recare data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve inoltre attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; il delegato deve accettare per iscritto. L’eventuale delega non può far venire meno l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
DELEGA DATORE DI LAVORO NON SONO DELEGABILI la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
ULTERIORI RESPONSABILITÀ DIRIGENTI obblighi analoghi al datore di lavoro, tranne quelli non delegabili (valutazione rischi ed elaborazione DVR, nonché designazione RSPP). PREPOSTI obbligo di vigilanza sui singoli lavoratori, affinché siano osservate la normativa e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Il documento deve avere data certa (è sufficiente far apporre un timbro postale). I datori di lavoro hanno tempo sino al 16 maggio 2009 per assicurare data certa al suddetto documento (Decreto Legge 207/2008).
Nel DVR devono essere analizzati tutti i rischi dovuti a: DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Nel DVR devono essere analizzati tutti i rischi dovuti a: attività lavorative utilizzo attrezzature di lavoro movimentazione manuale dei carichi utilizzo di attrezzature munite di videoterminali esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazione, campi elettromagnetici, …) utilizzo di sostanze pericolose (agenti chimici, …) utilizzo di agenti biologici eventuale incendio presenza di atmosfere potenzialmente esplosive
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Deve contenere: relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro con la specificazione dei criteri adottati; nominativi del RSPP, Rappresentante lavoratori, medico competente; descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate, programma di quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, individuazione delle procedure per la loro attuazione con riferimento ai ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
RISCHI PARTICOLARI L’attività valutativa deve riguardare anche i rischi particolari: collegati allo stress lavoro-correlato, cioè obbligo di valutazione della componente psicologica del lavoro (Accordo Europeo dell’ottobre 2004); riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001); connessi alle differenze di genere, cioè tra uomini e donne, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
VALUTAZIONE RISCHI 1) E’ INDELEGABILE 2) VA EFFETTUATA PREVIA CONSULTAZIONE DEL RE-SPONSABILE LAVORATORI ED IN COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVEN-ZIONE E PROTEZIONE 3) IMPLICA: individuazione dei pericoli presenti in un ambiente di lavoro (a partire dalle reali mansioni svolte dai lavoratori); individuazione dei rischi che possono essere originati da tal pericoli.
VALUTAZIONE RISCHI PERICOLO RISCHIO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore – materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di lavoro, ecc. – avente il potenziale di causare danno. RISCHIO Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.
VALUTAZIONE RISCHI Il RISCHIO può dunque essere determinato da: UTILIZZO DI STRUTTURE O MACCHINARI AZIENDALI (contatto con l’elettricità, rischio meccanico, incendio,…); PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE (agenti chimici, fisici, biologici, esplosivi, …); ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (mansioni troppo onerose, fattori ergonomici); CONDIZIONI SOGGETTIVE DEI LAVORATORI (stato di gravidanza, età, provenienza da altri paesi, …) ► STRESS DA LAVORO CORRELATO SOLO RISCHI CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA (CASS. PENALE 478/2002)
QUANDO VA ELABORATO IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI? Sempre e solo nel caso in cui ci siano LAVORATORI; in concomitanza con l’avvio delle attività lavorative; provvedendo ad un periodico aggiornamento nel caso di: modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione infortuni significativi sorveglianza sanitaria che ne evidenzi la necessità
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AUTOCERTIFICAZIONE Tutti i datori di lavoro sono tenuti alla valutazione dei rischi, tuttavia: quelli che occupano sino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010. In attesa di dette procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, questi datori di lavoro (dunque la maggior parte delle nostre Parrocchie) possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI L’autocertificazione deve essere: sottoscritta dal parroco, quale legale rappresentante della Parrocchia; portata presso un ufficio postale per far apporre il timbro che conferisce la certezza della data (16 maggio 2009); conservata presso la Parrocchia. L’autocertificazione non può ridursi ad un mero documento formale: è necessario che quanto dichiarato attesti quanto realmente posto in essere dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi previsti dal decreto in esame.
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO? PESANTI SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Sono da ascrivere al solo datore di lavoro l’omessa valutazione dei rischi o la valutazione incompleta, nonché l’omessa salvaguardia della salute dei lavoratori e delle esigenze di tutela ambientale. Il regime sanzionatorio è attenuato – sanzione pecuniaria – se la valutazione dei rischi presenta profili di incompletezza di minor rilievo o in caso di omesso aggiornamento della valutazione.
SISTEMA SANZIONATORIO SANZIONI SISTEMA SANZIONATORIO CONTRAVVENZIONI (la maggior parte) arresto: pena detentiva da 5 giorni a 3 anni ammenda: da 2 euro a 1.032 euro VIOLAZIONI DI MINOR ENTITÀ sanzioni amministrative pecuniarie sanzioni amministrative atipiche - sospensione attività imprenditoriale - sanzioni di natura interdittiva
SANZIONI ARTICOLO 55 D.LGS. 81/2008 Detto articolo prevede l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento valutazione rischi; che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
APPARATO SANZIONATORIO LAVORO IRREGOLARE Al fine di contrastare il lavoro irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale possono, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche nei cantieri edili, nell’ipotesi di: impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori reiterata violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, nonché riposo giornaliero e settimanale gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE È una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le capacità e i requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con obbligo di aggiornamento.
REQUISITI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il responsabile deve possedere: titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore; frequenza a corsi specifici tarati sulla natura del rischio e sui tipi di attività svolta.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI? SÌ, purché: ne dia preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza frequenti corsi di formazione e aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, nel rispetto dei contenuti minimi definiti con Accordo Stato Regioni da adottare entro il 15 maggio 2009 (durata minima 16 ore, massima 48 ore). In attesa dell’Accordo, è valida la formazione effettuata nel rispetto della disciplina precedente (art. 3 D.M. 16 gennaio 1997): 16 ore.
RAPPRESENTANTE LAVORATORI Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. SINO A 15 LAVORATORI: il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. OLTRE 15 LAVORATORI: il rappresentante è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
RAPPRESENTANTE LAVORATORI Accede ai luoghi di lavoro. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale circa la valutazione rischi e misure di prevenzione Ha copia del DVR Accede ai dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno Ha diritto ad una formazione specifica ► durata minima dei corsi 32 ore iniziali, di cui 12 su rischi specifici presenti in azienda
SORVEGLIANZA SANITARIA Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, i lavoratori: esposti ad agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni; esposti ad agenti biologici; esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute: tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, cancerogeni; esposti all’amianto; addetti all’attività di movimentazione manuale dei carichi; videoterminalisti. A tal fine il datore nomina un MEDICO COMPETENTE
GESTIONE EMERGENZE Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze PRIMO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI Il datore può provvedere direttamente sull’attuazione di tali misure; in alternativa può designare uno o più lavoratori. Tutti i lavoratori devono essere informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare ► evitare le conseguenze del pericolo Datore di lavoro ► elabora un piano di emergenza interno planimetrie con vie di fuga collocazione attrezzature antincendio
GESTIONE EMERGENZE GESTIONE PRIMO SOCCORSO A CURA DIRETTA DEL DATORE DI LAVORO corsi di formazione e aggiornamento (16 ↔ 48 ore) In attesa dell’Accordo Stato - Regioni da adottare entro il 15 maggio 2009 circa i contenuti minimi dei corsi, è valida la formazione effettuata nel rispetto della disciplina precedente (D.M. 16 gennaio 1997).
GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003 n. 388
GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON TRE O PIU’ LAVORATORI Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON MENO I TRE LAVORATORI Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
VIGILANZA I principali organi attualmente preposti alla vigilanza della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono: ASL Regionali Direzioni Provinciali del Lavoro INAIL Vigili del fuoco ISPESL ►Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Ministero della Salute) ANPA ►Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Ministero Ambiente) ARPA (Regione)
VIGILANZA A.S.L. Si avvalgono di personale ispettivo costituito da medici (specializzati in medicina del lavoro), tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
AMBIENTE DI LAVORO Il datore di lavoro deve assicurare: regolare pulizia; adeguate condizioni igieniche; sistematica manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro; eliminazione tempestiva degli eventuali difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
ATTREZZATURE DI LAVORO (cioè macchine, apparecchi, utensili, impianti) AMBIENTE DI LAVORO ATTREZZATURE DI LAVORO (cioè macchine, apparecchi, utensili, impianti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge; idonei ai fini della salute e sicurezza; adeguati al lavoro da svolgere; corredati da istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
CANTIERI COMMITTENTE ► colui che commissiona opere edili ad imprese o lavoratori autonomi deve promuovere azioni volte a garantire e controllare le misure di sicurezza previste nel cantiere, direttamente o nominando un responsabile dei lavori (apposita delega; poteri decisionali e di spesa).
OPERA E SOMMINISTRAZIONE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA E SOMMINISTRAZIONE Nell’ipotesi di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro deve: verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi specifici, le misure di prevenzione ed emergenza elaborare il DUVRI rispondere in solido con l’appaltatore, ed eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente di appaltatore o subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL/IPSEMA
DUVRI : DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA Ha per oggetto i rischi derivanti dalla simultanea presenza di diverse aziende. Ciò potrebbe comportare il contatto rischioso, cioè la sovrapposizione tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che nella stessa sede aziendale opera con contratti differenti. Deve riguardare unicamente i rischi derivanti dalla interferenza delle lavorazioni, mentre per tutti gli altri rischi resta immutato l’obbligo, per ogni impresa, di elaborare il proprio DVR.
D.U.R.C. Resta fermo l’obbligo di acquisire il DURC (documento unico di regolarità contributiva), cioè l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Si ricorda che ha validità trimestrale (L. 51/2006).
TESSERA DI RICONOSCIMENTO In regime di appalto o subappalto i lavoratori devono munirsi di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
I contratti di appalto, subappalto e somministrazione COSTI SICUREZZA I contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono riportare la specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: in mancanza sono nulli ex art. 1418 c.c.
POS – PIANO OPERATIVO SICUREZZA Viene redatto dall’impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere e deve contenere: i dati identificativi dell’impresa esecutrice le specifiche mansioni inerenti la sicurezza la descrizione delle attività di cantiere l’elenco dei macchinari, degli impianti, dei ponteggi, … la valutazione del rumore
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Parte integrante del contratto di appalto è il cd. PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) → relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, se necessario, una tavola tecnica sugli scavi.