UN BIOLOGO PUO’ PRESCRIVERE DIETE?

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UN BIOLOGO PUO’ PRESCRIVERE DIETE? V. Longo Delegato Ordine Nazionale Biologi Email: v.longo@ifc.cnr.it

Il termine biologia deriva dal greco e significa scienza della vita, e si propone, appunto, di studiare la vita in tutte le sue manifestazioni, i fenomeni comuni a tutti gli esseri viventi. Ora, la complessa organizzazione caratteristica della vita viene conservata grazie ad un costante apporto energetico: negli organismi viventi tale apporto energetico è garantito dalla nutrizione.

Pertanto, già dalla sola analisi etimologica del termine si comprende il legame inscindibile esistente tra biologia e nutrizione.

Questo spiega il perché uno studioso della vita, quale è appunto il biologo, ed in particolare della vita umana, non possa prescindere dall’occuparsi, dallo studiare e dal conoscere quello che è il fabbisogno nutritivo-energetico dell’uomo, l’apporto energetico di cui abbisogna per mantenersi in “vita” e affinché il proprio organismo possa funzionare correttamente.

Importante intervento legislativo Legge n. 396 del 24 maggio 1967 istituisce l’ordinamento della professione di biologo

Art. 3 lettera b), l. n. 396/67 Attribuisce alla competenza del biologo la “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.

La lettera b) citata rappresenta la colonna portante sulla quale poggia e si sostiene la tesi per cui il biologo possa svolgere attività di nutrizionista ed, in particolare, possa elaborare diete in considerazione delle condizioni fisiopatologiche dell’individuo.

Ne consegue, pertanto, che sia sufficiente l’iscrizione all’ordine professionale affinché il biologo, con o senza specializzazione, possa svolgere attività di nutrizionista.

A confortare tale ricostruzione è successivamente intervenuto il

D.M. 22 luglio 1993, n. 352 “Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”

L’allegato G) del regolamento, infatti, stabilendo il tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante, provvede a specificare nel dettaglio le attività che possono farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 3, lett. b), della legge 396/67.

Attività rientranti nella nozione di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo” sono: la determinazione della dieta ottimale umana individuabile in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche; la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo, attività, ecc.); la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, ecc.

D.M. 352/93 non è di per sé sufficiente a legittimare la figura del biologo nutrizionista, ma costituisce, indubbiamente, un ulteriore contributo al suo riconoscimento ed un supporto per la tesi che si sta sostenendo.

Cost. 21 luglio 1995, n. 345 Compito della tariffa non è quello di “definire le competenze dei singoli professionisti, al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali”.

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.

Albo professionale Sezione A biologo Sezione B biologo junior

Art. 31, D.P.R. n. 328/01: oggetto della professione degli iscritti nella sezione A Lettera h)  “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.

Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 270/2004, art. 3 comma 6 “il corso di laurea magistrale” (compresa, ovviamente la laurea in biologia) “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (compresa, quindi, per il biologo, l’attività di valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici dell’uomo).

Poiché lo Stato italiano non prevede lauree di serie A e di serie B, ma solo lauree di primo livello e magistrali, ne consegue che, la laurea magistrale in biologia e quella in medicina e chirurgia, essendo entrambe lauree magistrali, hanno lo stesso livello accademico: quindi, a norma di legge, il biologo ne sa quanto il medico relativamente alla nutrizione!

Il biologo può svolgere l’attività di nutrizionista e, di conseguenza, prescrivere diete in funzione dei fabbisogni nutritivi e delle intolleranze alimentari, che rientrano nelle valutazioni relative ad accertate condizioni fisiopatologiche quale, ad esempio, l’obesità conclamata.

...ma è anche vero che la competenza del biologo deve arrestarsi ogniqualvolta occorra accertare le condizioni fisiopatologiche della persona, diagnosticare una qualunque patologia e prescrivere la relativa cura, compiti di esclusiva pertinenza del medico.

In altri termini.... va riconosciuta la “sussistenza di una chiara riserva diagnostica-terapeutica in favore del medico” (TAR Lazio, sez. I, 17 ottobre 1979, n. 791).

Il biologo non può: diagnosticare un eventuale stato patologico del soggetto; prescrivere farmaci; richiedere analisi.

A tal fine e per l’apertura di uno studio professionale, al biologo si richiede semplicemente:

di aprire partita IVA; di comunicarla all’ordine e all’Ente Nazionale di Previdenza a favore dei Biologi; di iscriversi all’ENPAB; di ottenere il nullaosta da parte dell’Ordine Nazionale dei Biologi; in caso di utilizzo di targhe pubblicitarie, inserzioni, carta intestata, biglietti da visita, ecc., di ottenere il nullaosta da parte del comune (L. n. 175/72 e decreto n. 657/64).

Nulla è d’ostacolo, pertanto, al riconoscimento, anche al biologo, della competenza a prescrivere diete.