FONTI NORMATIVE PRINCIPI FONDAMENTALI sanciti dalla

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Transcript della presentazione:

FONTI NORMATIVE PRINCIPI FONDAMENTALI sanciti dalla COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Diritti inviolabili art.2 elenco-doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale Uguaglianza formale art.3 Tutti I cittadini hanno pari dignità sociale E sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di: SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE, opinioni politiche e condizioni personali e sociali Uguaglianza sostanziale art.3 È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico E sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana Il diritto al lavoro art.4 la repubblica riconosce a tutti I cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. La formazione della famiglia art.31 La tutela della salute art.32 La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. FINE

L’istruzione obbligatoria e gratuita art.34 L’istruzione art.33 L’istruzione: l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento L’istruzione obbligatoria e gratuita art.34 La scuola è aperta a tutti; l’istruzione è inferiore impartita per 8 anni, è obbligatoria e gratuita Il diritto allo studio art.34 I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti di studio Lavoro (norme relative) Art. 35-40 Tutela art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (formazione, diritti, libertà emigrazione) Lavoro subordinato art.36 La lex regola, la retribuzione, l’orario, il riposo, le ferie. FINE

SICUREZZA SOCIALE art.38 Parità fra lavoratori e lavoratrici art.37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore….. lavoro minorile Il lavoro degli inabili art.38 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’ assistenza sociale”. Preparazione inabili III° comma “Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. SICUREZZA SOCIALE art.38 ASSISTENZA SOCIALE Diretta a tutti i cittadini nelle varie situazioni di bisogno, a prescindere dal fatto che lavorino o meno. PREVIDENZA SOCIALE Indirizzata ai soli lavoratori ai quali in rapporto ai contributi versati, sono erogate prestazioni economiche in relazione agli eventi dannosi da cui possono essere colpiti. FINE

NORMATIVA SULL’ HANDICAP LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE, I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE legge n.104 del 92 Art 1 La Repubblica garantisce: dignità umana e autonomia persona handicappata; previene e rimuove le condizioni invalidanti; persegue il recupero sociale e funzionale dei minorati; predispone interventi per superare stati di emarginazione; FINALITA’ Art 3 E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d’apprendimento, di relazione e integrazione lavorativa diritto: la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all’ efficacia delle terapie riabilitative. Criteri gravità: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera personale, la situazione assume connotato di gravità. SOGGETTI AVENTI DIRITTO FINE

Accertamento dell’handicap Art 4 Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,alle necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva globale individuale, sono effettuati presso le Unità Sanitarie Locali (poi ASL) mediante le commissioni mediche di cui l’art 1 legge 295/90 integrate da uno operatore sociale. I principi generali per i diritti alla persona handicappata Art 5 Prevenzione e diagnosi precoce Art 6 Cura e riabilitazione Art 7 Inserimento ed integrazione sociale Art 8 Si realizzano mediante: a) Interventi di carattere socio psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitarie a domicilio: aiuto domestico ed economico. b) Servizi di aiuto personale alla persona. c) Interventi diretti ad assicurare l’accesso ad edifici pubblici e privati o superamento delle barriere architettoniche Provvedimenti che rendono effettivi il diritto allo studio e della persona handicappata. Servizi di aiuto personale Art 9 FINE

Art. 10 Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. Art. 12 Diritto all’educazione e all’istruzione: Sancisce il diritto allo studio per tutti i gradi d’istruzione ; l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità delle persone; l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. All’individuazione dell’alunno come portatore di handicap ad all’acquisizione della documentazione per la diagnosi funzionale (D.F.) fa seguito un profilo dinamico funzionale (P.D.F.) per formulare un piano educativo personalizzato (P.E.P) , alla cui definizione collaborano a) Genitori b) Operatori ASL c) Insegnanti specializzati d) Operatore psicopedagocico Le verifiche del profilo dinamico funzionali vedono operatori ASL, Scuola, famiglia. Il profilo è aggiornato a conclusione della scuola materna, elementare, media, e durante il corso di Ist. Secondario Superiore I compiti della ASL sono stabiliti nell’Art 5. I livello 833/ 78 - I minori ricoverati, hanno il diritto ad educatori esterni FINE

Integrazione scolastica Art 14. Modalità di attuazione dell’integrazione Art 15. Valutazione del rendimento e prove d’esame Formazione professionale Art 17 le regioni secondo lex Art 3 L. 845 /78 realizzano l’inserimento delle persone disabili negli ordinari corsi di formazione professionale di enti pubblici e privati e garantiscono l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica in centri di formazione Integrazione lavorativa Art 18 Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio Art 19 Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni Art 20 Precedenza nell’assegnazione di sedi ( diritto a scelta prioritaria tra sedi disponibili se l’inabilità supera i 2/3) Art 21 Rimozione di ostacoli per l’esercizio dell’attività sportiva Art 23 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche Art 24 Trasporti individualizzati Art 27 Protesi e ausili tecnici gratuiti Art 34 Convenzioni Art 38 per fornire servizi , i Comuni , anche consorziati tra loro, le loro unioni , le comunità montane e le ASL si avvalgono della struttura e dei servizi di Associazioni, istituti privati di assistenza no-profit , cooperative. FINE

Compiti delle Regioni Art 39 Delibera REGIONALE N. 158 del 18/03/1992 Nei limiti delle possibilità di bilancio,provvedono ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi a) definire i servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, i criteri di assistenza economica integrativa dei compiti dei comuni b) le modalità di coordinamento e integrazione di servizi e delle prestazioni individuali c) definire i programmi e le modalità organizzative d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione e) a definire le modalità d’intervento nel campo delle attività assistenziali f) disciplinare le modalità di controllo periodico di inserimento g) disciplinare i criteri per istituzione di servizi d’aiuto personale h) controlli periodici i) programmi di informazione Delibera REGIONALE N. 158 del 18/03/1992 PROGETTO OBIETTIVO: RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PROTESICA, HANDICAP PREMESSA: la legge interessa le grandi aree dell’handicap: sensoriale, motorio, psichico. Sono da considerarsi portatori di handicap quelle persone che per nascita o evento, presentino una menomazione delle proprie condizioni motorie, sensoriali, psichiche… FINE

Obiettivo Generale Art. 1 Fermo restando la volontà di mantenimento nella famiglia, è rappresentato dal conseguimento di ulteriori e qualificanti livelli di integrazione del portatore di handicap nei vari stadi della vita sociale Obiettivi specifici Art.2.1 Realizzare le condizioni per: A) la segnalazione terapeutica alle ASL di residenza dei nati con handicap B) la formulazione della diagnosi sanitaria funzionale (D.F) C) la presa in carica da parte delle ASL sia per casi sorgenti che progressivi attivando, sulla base del D.F il progetto abilitativo riabilitativo globale (PARG) che continua fino a obiettivi raggiunti (per tutta la fase evolutiva) Mantenere il soggetto con handicap nel nucleo familiare Art.2.2 per questo necessita di risposte tempestive e puntuali , di ordine sociale e sanitario volte a prevenire forme di emarginazione o di aggravamento della situazione di partenza , perseguendo il pieno coinvolgimento della famiglia per renderla consapevole del problema Garantire la qualità del processo di integrazione educativa e scolastica Art.2.3 attraverso il lavoro interdisciplinare e con ausili personalizzati al fine di attuare l’uguagliamento delle opportunità. FINE

Consolidare e sviluppare ulteriori interventi Art.2.6 Favorire, dopo l’obbligo scolastico , l’inserimento Art.2.4 secondo le indicazioni emerse negli itinerari dei piani educativi individualizzati prima attivati Promuovere attività per migliorare l’integrazione in atto. Art.2.5 Consolidare e sviluppare ulteriori interventi Art.2.6 Eventuali proposte devono essere di competenza del Gruppo Operativo Multifunzionale e controllate dal Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale (G.O.I.F.). AZIONI - per conseguire gli obiettivi specifici Vi sono 3 livelli operativi a) livello informativo - attivazione canali informativi b) livello progettuale - all’insorgere dell’handicap si attiva il PARG c) livello di attuazione - GOIF… GOM…PARG Per l’attuazione degli obiettivi ci sono le seguenti risposte: a) interventi di assistenza domiciliare, sociale e sanitaria; b) interventi specialistici e di riabilitazione funzionale; c) Piani educativi personalizzati; d) Sostegno scolastico; e) Individua- zione di tecniche e strumenti per la scuola; f) Trasporti per le situazioni di incapacità; g) Attività di preformazione professionale; h) Attività di formazione professionale; i) Inserimenti lavorativi j) Individuazione di centri di socializzazione diurni; k) Progetti giovani; l) Posti residenziali; m) Interventi per disagio abitativo FINE

LINEE ORGANIZZATIVE - L’organizzazione è così individuata a) Gruppo Operativo Interdisciplinare Globale (G.O.I.F.) per realizzare il progetto obiettivo b) Gruppi Operativi Multiprofessionali (G.O.M.) c) Presidi Zonali “laboratori Ausili e documentazione Ausili” d) Presidio di documentazione Ausili informatizzato e) Presidi doc. Reg. Ausili. LEGGE REGIONALE Toscana N. 72 del 1997 Piano integrato sociale Regionale AP Riordino dei servizi socio-assistenziali legge n.72 del 03/10/1997 regione Toscana Piano integrato sociale Regionale: E’ elaborato dalla giunta regionale (sentito parere della Conferenza Sanitaria Regionale) e approvato dal Consiglio Regionale entro 80 giorni. Ogni anno il Consiglio Regionale definisce le modalità di raccordo e integrazione tra Piano integrato Sociale Regionale e Sanitario Regionale FINE