Workshop AICIPI - Milano, 14 settembre Nuove norme in campo penale in materia di Proprietà Industriale introdotte dal DDL Sviluppo (legge 23 luglio 2009 n. 99) Avv. Riccardo Castiglioni Studio Legale Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n (GU n. 52 del Suppl. Ordinario n.28 - in vigore dal 19 marzo 2005); A.S (legge 99/2009) Interventi legislativi rilevanti dopo il Codice Rocco (1931)
Con quali strumenti di tipo veniva fronteggiato il fenomeno a livello penale?? 1.Art. 473 Codice Penale; 2.Art. 474 Codice Penale; 3.Art. 517 Codice Penale; 4.Art. 127 Codice dei Diritti di PI; (Ed ancora: Art. 416 c.p.; art. 648 c.p.; art. 240 c.p. … ) c.d. Codice Rocco, ovvero R. D. n del 19 ottobre 1930; c.d. Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, ovvero D. L.gs. 10 febbraio 2005, n. 30
Marchi Modelli - utilità - industrial design Brevetti Art. 473, primo e terzo comma codice penale; Art. 474 codice penale; Art. 517 codice penale; (Art. 648 codice penale). ________________________________________________________ Art. 473, secondo e terzo comma codice penale; Art. 127 Codice della Proprietà Industriale; (Art. 648 codice penale). _______________________________________________________ Art. 473, secondo e terzo comma codice penale Art. 127 Codice della Proprietà Industriale; (Art. 648 codice penale). __________________________________________________
Criticità della normativa previgente Applicabilità della tutela prevista dallart. 473 secondo comma ai brevetti per invenzione e falso documentale; Tutela dei titoli che si trovano nella fase della domanda; Rapporti tra lart. 473 secondo comma c.p. e lart. 127 del Codice dei Diritti di PI;
Marchi (Art.473, 1° e 3° co. c.p.) Art Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Primo comma: Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dellingegno o dei prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Terzo comma: Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Primo comma: - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro Terzo comma: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale (??) o industriale»;
Marchi (Art.474 c.p.) Art Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti preveduti dallarticolo precedente, introduce nello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dellingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dellultimo capoverso dellarticolo precedente. Art Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
Art. 517 codice penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dellingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sullorigine, provenienza o qualità dellopera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni (un anno) o con la multa fino a ventimila euro.
Art. 474-ter - (Circostanza aggravante) Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro a euro
(Brevetti e) Modelli Industriali (Art.473, 2° e 3° co. c.p.) Secondo comma: Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Terzo comma: Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Secondo comma: Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Terzo comma: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 127 (Sanzioni penali e amministrative) Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del Codice penale chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente Codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517- bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517 bis. Circostanza aggravante. ( … ) Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Ulteriori novità: Art. 474-bis. - (Confisca); Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante); Art. 517 (pena aggravata da uno a due anni); Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari); Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante); Abrogazione dellart. 127 CPI; Possibilità di utilizzare le operazioni sotto copertura; Inclusione dei reati di contraffazione tra quelli che generano responsabilità per limpresa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
Art. 1. (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo). E punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato Qualora lacquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dallacquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dallarticolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, allaccertamento delle violazioni provvedono, dufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Le linee di intervento stabilite nel DDL predisposto dallAlto Commissario per la Lotta alla Contraffazione Introduzione di nuove fattispecie penali; Nuovi strumenti di indagine da impiegare per contrastare i reati di contraffazione; Modifica della norma che sanziona invia amministrativa lacquirente finale; Distruzione delle merci contraffatte già sottoposte a sequestro penale.
In dettaglio … Introduzione di nuove fattispecie penali; Inclusa una nuova forma di ipotesi associativa tailor made per i reati di contraffazione; Nuovi strumenti di indagine da impiegare per contrastare i reati di contraffazione; Consegna controllata; sequestri ritardati; operazioni sotto copertura; ( Lapplicazione deve essere orizzontale, ovvero possibile per tutti gli interventi penali; Modifica della norma che sanziona invia amministrativa lacquirente finale; E necessario implementarne lapplicazione; Distruzione delle merci contraffatte già sottoposte a sequestro penale; Introduzione di nuove possibilità di impiego dellincidente probatorio.
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