Le motivazioni della riforma Fischler Allargamento e accordi euromediterranei allargamento: + 75 milioni di abitanti + 3,5 milioni di agricoltori difficoltà dei Peco ad inglobare l’attuale Pac Nuova direttrice di bilancio prospettive finanziarie fino al 2013 Globalizzazione e negoziato WTO difficoltà a difendere la scatola gialla e scatola blu difficoltà a giustificare le restituzioni all’esportazione tutela delle denominazioni d’origine Rilegittimare la PAC nei confronti della società L’equilibrio tra opinione pubblica e Pac si è rotto Nuove esigenze dell’Ue (politica di difesa, immigrazione, ricerca, ecc.)
Gli obiettivi della riforma Definire chiare prospettive di politica agricola dopo l’allargamento e la nuova direttrice di bilancio Migliorare la competitività dell’agricoltura europea garantire una rete di sicurezza per proteggere gli agricoltori dalle fluttuazioni di mercato orientare la produzione agricola al mercato ridurre le forme di sostegno distorsive degli scambi e ridurre le esportazioni sovvenzionate Accrescere la posizione negoziale dell’Ue in sede WTO Promuovere un’agricoltura sostenibile subordinata al rispetto di norme ambientali, in materia di benessere degli animali e di sicurezza alimentare Garantire un sistema più equilibrato di aiuti e rafforzare il secondo pilastro della Pac tramite la modulazione tramite l’ampliamento degli strumenti a favore dello sviluppo rurale.
Riforma Fischler: i 6 punti chiave 27/03/2017 Riforma Fischler: i 6 punti chiave Disaccoppiamento totale Condizionalità Modulazione Incremento del 2° pilastro della PAC (sviluppo rurale) Disciplina finanziaria Riforme di alcune Ocm (latte, riso, foraggi essiccati, tabacco, olio di oliva, zucchero)
PREVISIONI FINANZIARIE 2004-2006 DELL'UE A 25 (milioni di euro) 43%
Prospettive finanziarie 2007 – 2013 43% 35%
Un obiettivo della nuova Pac Un obiettivo della nuova Pac. Sostenere il reddito e giustificare la spesa agricola Sostenere il reddito degli agricoltori Giustificare meglio la spesa destinata al settore agricolo Ottenere dagli agricoltori come contropartita: - qualità degli alimenti; - tutela dell’ambiente e del benessere degli animali; - salvaguardia dei paesaggi e del patrimonio culturale.
il disaccoppiamento
Il pagamento unico per azienda DATI DESCRIZIONE Importo di riferimento. Equivale alla media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati. Numero di ettari = numero di titoli. Pari al numero medio triennale di ettari che hanno dato origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggiera. Numero e valore dei titoli. Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero di ettari.
La gestione del pagamento unico per azienda il calcolo del pagamento unico per azienda
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (1)
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (2)
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (3)
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (4)
Azienda zootecnica a Ancona collina interna (1)
Azienda zootecnica a Ancona collina interna (2)
Azienda zootecnica a Ancona collina interna (3)
Tipologie di titoli all’aiuto Titoli storici Standard o ordinari Da ritiro (set aside) Speciali (senza terra) Titoli storici vincolati art. 33, par. 2, Reg. Ce 1782/2003 (titoli storici con i vincoli di titoli da riserva). Provenienti dalla riserva art. 42, Reg. Ce 1782/2003
Titoli ordinari I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono caratterizzati da un “importo di riferimento” ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato VI del citato regolamento (seminativi, riso, zootecnia, foraggi essiccati); tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (“superficie di riferimento”) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.
Titoli di ritiro I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell’articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell’art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell’utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
Titoli speciali I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell’art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell’art. 47 (pagamenti premi zootecnici) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
Titoli da riserva I titoli da riserva possono essere utilizzati con gli stessi criteri dei titoli storici, con la sola eccezione che essi sono sottoposti a due vincoli: non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni; i titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio confluiscono immediatamente nella riserva nazionale. I titoli da riserva sono gratuiti. La riserva non assegna titoli di ritiro.
Titoli storici vincolati I titoli storici vincolati sono quelli calcolati con media ponderata diversa dalla media triennale. Essi interessano gli agricoltori che hanno iniziato l’attività durante il periodo di riferimento: per esempio che hanno iniziato l’attività agricola nel 2001 o nel 2002 ed hanno chiesto che l’importo di riferimento si calcoli sulla media biennale o annuale. A questi agricoltori verranno assegnati titoli storici, ma essi sono sottoposti ai vincoli dei titoli da riserva ovvero: non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni; i titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio confluiscono immediatamente nella riserva nazionale.
Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (1) ARGOMENTO OPZIONI DECISIONI GOVERNO Entrata in vigore Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime di pagamento unico per azienda entro il 1° gennaio 2005 o il 1° gennaio 2006 o il 1° gennaio 2007. L’entrata in vigore del regime di pagamento unico è fissata al 1° gennaio 2005. Disaccoppia-mento parziale Gli Stati membri possono mantenere accoppiati alcuni pagamenti per i seminativi (25% seminativi o 40% supplemento grano duro), per le carni bovine (vacca nutrice, bovini maschi, macellazione) e per le carni ovicaprine. Disaccoppiamento totale. Esclusione delle sementi dal regime unico di pagamento Gli Stati membri possono decidere di escludere dal regime unico di pagamento gli aiuti relativi al settore delle sementi. Esclusione delle sementi dal disaccoppiamento.
Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (2) ARGOMENTO OPZIONI DECISIONI GOVERNO Anticipo del disaccoppiamento per i prodotti lattiero-caseari Lo Stato membro può decidere che gli importi dei prodotti lattiero-caseari siano inclusi nel regime unico di pagamento a decorrere dal 2005, anziché dal 2007. Attuazione del disaccoppiamento dei pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario al 2006. Regionalizzazione Gli Stati membri hanno la possibilità di regionalizzare l’aiuto, con un pagamento uniforme a livello di zona omogenea sugli ettari ammissibili. Escluso il ricorso alla regionalizzazione. Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità (art. 69) Gli stati membri possono destinare fino al 10% del loro plafond nazionale (e settoriale) di aiuti per incoraggiare tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per la conservazione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Attuazione dell’art. 69 nel settore dei seminativi, della carni bovine, carni ovicaprine e zucchero.
Attuazione art. 69: pagamenti supplementari
Art. 69: pagamenti supplementari ai seminativi PLAFOND NAZIONALE COLTURE A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 141,712 milioni di euro grano duro utilizzazione di sementi certificate (elenco), esenti da contaminazione da ogm, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%; 48 euro/ha (circa) grano tenero utilizzazione di sementi certificate dall’ENSE, esenti da contaminazione da ogm; mais utilizzazione di sementi certificate esenti da contaminazione da ogm; seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa) applicazione obbligatoria, attraverso l’utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm, dell’avvicendamento almeno biennale, che includa: - le colture miglioratrici della fertilità del terreno o - le colture da rinnovo nell’ambito dei seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa).
Art. 69: pagamenti supplementari alle carni bovine PLAFOND NAZIONALE CAPI A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 28,674 milioni di euro vacche nutrici Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze specializzate da carne: iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici. 23 euro/capo (circa) vacche nutrici a duplice attitudine Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nell’allegato B): rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera. vacche nutrici di razze diverse bovini tra 8-20 mesi Vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi: possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA; obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera Bovini macellati Bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi, allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, autorizzata dal Mipaf ai sensi del Reg. Ce 1760/2000, che rechino in etichetta i dati relativi all’allevamento, e bovini allevati secondo il Reg. Ce 2081/92 (IGP) e secondo il Reg. Ce 1804/99 (zootecnia biologica): permanenza nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.
Art. 69: pagamenti supplementari alle carni ovine e caprine PLAFOND NAZIONALE CAPI A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 8,665 milioni di euro capi ovini e caprini Allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni. 1,3 euro/capo (circa)
Art. 69: pagamenti supplementari alla barbabietola PLAFOND NAZIONALE COLTURE A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 6,389 milioni di euro barbabietola applicazione obbligatoria dell’avvicendamento almeno biennale. 2006: 70 euro/ha (circa) 2007: 85 euro/ha (circa)
Pagamenti ancora accoppiati premio alla qualità del grano duro 40 euro/ha premio per le colture proteiche (fave, favette, pisello proteico, lupini) 55,57 euro/ha aiuto specifico per il riso 453 euro/ha pagamento per la frutta a guscio 241,50 euro/ha aiuto per le colture energetiche 45 euro/ha aiuto per le sementi Importo variabile per alcune categorie di sementi pagamento supplementare art. 69 per i seminativi 47,80 euro/ha (*) pagamento supplementare art. 69 per le carni bovine 22,80 euro/capo (*) pagamento supplementare art. 69 per le carni ovine 1,28 euro/capo (*) pagamento supplementare art. 69 per la barbabietola (***) 70-90 euro/ha (**) aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati 33 euro/t aiuto per il tabacco (dal 2006 al 2009) Flue cured: 1,87779 euro/kg Light air cured: 1,50206 euro/kg Fire cured: 1,83539 euro/kg aiuto comunitario per ton. di zucchero per i produttori di barbabietola (dal 2006 al 2010) (***) 2006: 25,64 euro/ton 2007: 32,75 euro/ton 2008: 39,86 euro/ton 2009-2010: 43,66 euro/ton
Beneficiari BENEFICIARI NOTE 1) agricoltori che hanno fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento I regimi di sostegno che rientrano nel nuovo regime di pagamento unico sono: seminativi, patate da fecola, leguminose da granella (lenticchie, ceci, vecce), riso, sementi (*), foraggi essiccati, carni bovine, carni ovi-caprine, latte (**) 2) agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria Nel caso in cui l’agricoltore che concede l’eredità abbia fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento 3) agricoltori che hanno ricevuto un titolo dalla riserva nazionale Per ricevere un titolo dalla riserva nazionale occorre rientrare nei criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri.
La gestione dei nuovi titoli utilizzazione dei titoli
Utilizzazione dei titoli ordinari Uso dei titoli ordinari L’agricoltore titolare di un titolo all’aiuto può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”. Ettari ammissibili per l’uso dei titoli ordinari Qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse: le colture permanenti, gli ortofrutticoli freschi, gli ortofrutticoli da destinare alla trasformazione, le patate, le colture forestali e gli usi non agricoli. Disponibilità delle parcelle agricole Tali parcelle devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire da una data stabilita dall’agricoltore tra il 1° settembre e il 30 aprile.
Utilizzazione dei titoli di ritiro Uso dei titoli di ritiro L’agricoltore titolare di un titolo di ritiro può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile al titolo di ritiro”. Ettari ammissibili per l’uso dei titoli di ritiro Qualunque superficie agricola investita presa dai seminativi, escluse: le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o pascoli permanenti. Precedenza I titoli di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro titolo. Esenzione dall’obbligo di set aside Non è soggetto all’obbligo di set aside l’agricoltore che: utilizza le superfici ritirate a colture no food; conduce la totalità dell’azienda ad agricoltura biologica. Disponibilità delle parcelle agricole Tali parcelle devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire da una data stabilita dall’agricoltore tra il 1° settembre e il 30 aprile.
titoli all’aiuto inutilizzati I titoli all’aiuto inutilizzati rientrano nella riserva nazionale, quando: titoli non utilizzati per un periodo di 3 anni (Art 45 Paragrafo 1) titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio dalla loro attribuzione da parte della riserva nazionale (non sono trasferibili per 5 anni) (Art 42 Paragrafo 8)
I titoli speciali (art. 47-49, Reg. Ce 1782/2003) I titoli speciali si attivano quando: gli agricoltori che hanno percepito pagamenti zootecnici (zootecnia bovina, ovi-caprina e latte) non possiedono ettari durante il periodo di riferimento; oppure il titolo per ettaro supera 5.000 euro/ha. Calcolo dei titoli speciali: importo di riferimento: media triennale dei pagamenti ricevuti dall’agricoltore (ricalcolata secondo l’Allegato VII del reg. Ce 1782/2003); numero dei titoli: per ogni 5.000 euro dell’importo di riferimento; valore dei titoli: 5.000 euro o frazione.
Utilizzazione dei titoli speciali Uso dei titoli speciali L’agricoltore titolare di un titolo speciale può richiedere annualmente il pagamento dell’importo: sono autorizzati a derogare dall’obbligo di fornire gli ettari ammissibili; sono obbligati a mantenere almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento (espressa in UBA). Calcolo delle UBA per i titoli speciali UBA del periodo di riferimento = capi ammissibili al pagamento x tabella di conversione; UBA per il pagamento = 50% delle UBA del periodo di riferimento = numero di capi presenti nell’allevamento x tabella di conversione. Disponibilità dei capi Sulla base della dichiarazione del produttore o sulla base dell’anagrafe zootecnica.
Limitazioni geografiche all’utilizzazione Uno Stato membro può decidere che i titoli possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione (art. 46, par. 1, Reg. Ce 1782/2003). Lo Stato membro definisce la regione entro l’11 ottobre di ogni anno (art. 26, par. 2, Reg. Ce 795/2004). Gli agricoltori non possono trasferire o utilizzare i propri titoli fuori di tale regione. Il Mipaf non ha introdotto limitazioni geografiche all’utilizzazione dei titoli. Il battesimo dei titoli potrà avvenire solo nell’anno in cui sono state individuate le restrizioni all’utilizzazione.
Trasferimento dei titoli Trasferimento temporaneo dei titoli: affitto, comodato. Anche a titolo oneroso. Solo contestualmente all’affitto di un equivalente numero di ettari ammissibili di terra. Trasferimento definitivo dei titoli, insieme alla terra: compravendita. Trasferimento definitivo dei titoli, senza alla terra: compravendita. Un agricoltore può trasferire i suoi titoli senza terra soltanto dopo averne utilizzato almeno l’80% per almeno un anno civile.
La condizionalità o cross-compliance 27/03/2017 La condizionalità o cross-compliance
Condizionalità (1) La condizionalità ecologica diventa obbligatoria. I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme regolamentari (ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali). La terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche in linea con requisiti ambientali. Rispetto di 18 atti legislativi da rispettare: gradualità nella loro implementazione: otto nel 2005, sette nel 2006 e tre nel 2008.
Condizionalità (art. 3-9, Reg. Ce 1782/2003): i contenuti generali Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti debbano rispettare: alcuni “criteri di gestione obbligatori” (CGO), definiti a livello comune, di cui all’Allegato III, Reg. Ce 1782/2003; “mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA), di cui all’Allegato III, Reg. Ce 1782/2003. Si applica a partire dalle domande di pagamento presentate in relazione all’anno civile 2005 (indipendentemente dall’avvio del disaccoppiamento).
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) I criteri di gestione obbligatori” sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi: - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; - ambiente; - benessere degli animali. Entreranno in vigore gradualmente: 8 nel 2005, 7 nel 2006, 3 nel 2007.
CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (1)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (2)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (3)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (1)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (2)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (3)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2007 (1)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2007 (2)
CGO: controlli e sanzioni L’inosservanza delle norme imposte – sia per un’azione contraria, che per un’omissione dell’agricoltore beneficiario – comporta la perdita del titolo al pagamento pieno dell’aiuto spettante. Le penalizzazioni possono essere adottate solo se l’inottemperanza riguarda una delle attività agricole presenti in azienda o una qualsiasi superficie aziendale. L’applicazione della condizionalità investe l’intera attività e struttura aziendale. Ciò è testimoniato anche dall’inclusione tra l’elenco delle 18 norme dell’Allegato III di disposizioni relative al comparto suinicolo, in relazione al quale non sussistono pagamenti diretti. La riduzione dell’aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell’infrazione commessa (art. 7). In sostanza, la riduzione varia: entro il 5% per le negligenze (maggiorata fino al 15% in caso recidiva); dal 20% al 100% per le infrazioni dolose. Il regolamento applicativo indica come regola generale una riduzione del 3%. In caso di recidiva (ripetizione della medesima infrazione nell’arco di tre anni consecutivi) la riduzione stabilita dovrà essere moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Inoltre, un’infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa.
CGO: destinazione degli importi tagliati Gli importi eventualmente derivanti dall’applicazione della condizionalità, vanno accreditati alla sezione garanzia del FEOGA, mentre gli Stati membri possono trattenerne al loro interno fino ad un massimo del 25% degli importi recuperati (art. 9). Non vengono date indicazioni su come o per quali azioni utilizzare le somme risparmiate, né da parte dell’Unione né dei paesi membri.
CGO: controlli Agli Stati membri è affidato il compito di verificare, in loco, il rispetto degli obblighi imposti agli agricoltori, utilizzando i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti, con particolare riferimento anche al SIGC previsto al capitolo 4 dello stesso regolamento. In base ai contenuti del regolamento applicativo, l’attività di controllo dovrà essere espletata tramite enti di controllo specializzati o, a discrezione del paese membro, anche dall’organismo pagatore, e dovrà essere effettuata su quantomeno l’1% dei complessivi beneficiari di pagamenti diretti (art. 44).
Buone Pratiche Agronomiche e ambientali (BCAA) La condizionalità prevede che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti si impegnino a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, oltre che rispettare i criteri di gestione obbligatori. Tale obbligo riguarda tutte le terre agricole, con particolare riguardo a quelle non più utilizzate a fini di produzione, come richiamato anche del terzo considerando dello stesso regolamento. Le disposizioni per il mantenimento della terra in “buone condizioni agronomiche e ambientali” non sono definite nel dettaglio a livello comune, ma vengono rimandate alle autorità nazionali (o regionali) competenti (art. 5, Reg. 1782/2003). Agli Stati membri è assegnato il compito di specificare, in funzione delle caratteristiche particolari delle loro diverse zone – condizioni pedologiche e climatiche, metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e strutture aziendali – i requisiti minimi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi schematizzati nello stesso regolamento all’Allegato IV. Tali requisiti, peraltro, devono essere definiti tenendo conto anche di quanto previsto nell’ambito delle buone pratiche agronomiche stabilite per l’applicazione delle misure agroambientali del reg. 1257/1999 sullo sviluppo rurale.
BCAA: Allegato IV, Reg. CE 1782/2003
BCAA: compiti affidati agli Stati membri Per la gestione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, sono state affidate agli Stati membri le seguenti competenze: - la definizione e la comunicazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare (che possono essere stabilite anche a livello regionale) in base all’Allegato IV (artt. 5 e 1); - il compito di vigilanza sul rispetto dei vincoli imposti (artt. 41-48 del reg. 796/04); - il compito di garantire che le superfici investite a pascolo permanente mantengano la stessa destinazione d’uso (art. 5 del reg. 1782/03 e artt. 3-4 del reg. 796/04).
27/03/2017 La modulazione
Modulazione L’1% dei fondi modulati resterà agli stati membri, mentre il resto sarà ripartito in base ai criteri a suo tempo proposti Tuttavia a nessuno stato membro potrà essere tolto più del 20% del gettito della modulazione sui propri agricoltori (solo 10% per la Germania!)
Incremento del 2° pilastro della Pac (sviluppo rurale) POLITICA DEI MERCATI (OCM) POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA (2000-2006) 1° pilastro 2° pilastro +30% dal 10 al 13% Modulazione
La PAC nel medio periodo Medio periodo (2008): il completamento della riforma Fischler modulazione volontaria riforma ortofrutta riforma vino Ocm unica condizionalità 2008 avvio della politica di sviluppo rurale 2007-2013 (tra cui la consulenza aziendale, …) progressione riforma zucchero riforma bis del settore zucchero altre novità: azzeramento set aside stop ai micropagamenti inferiori ai 100 euro
La PAC nel lungo periodo Verifica dello stato di salute della Pac (health check): affronta tre domande: Come rendere più efficace, più efficiente e più semplice il sistema dei pagamenti diretti disaccoppiati? Come adattare gli strumenti di sostegno ai mercati, originariamente concepiti per una Comunità a sei paesi, ad un mondo sempre più globalizzato e ad una UE a 27? Come affrontare le nuove sfide in tema di cambiamenti climatici, biocarburanti, gestione delle risorse idriche e salvaguardia della biodiversità? La dichiarazione della commissaria all’agricoltura e allo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel: "Il fatto che stiamo facendo un controllo dello stato di salute significa che il paziente è malato? Certamente no! È abbastanza normale che una persona perfettamente sana vada a farsi visitare dal medico per sapere se deve modificare qualcuna delle sue abitudini per rimanere in buona salute. Allo stesso modo dobbiamo appurare se è necessario adeguare la PAC alla realtà di un'UE a 27 e di un mondo in rapida mutazione. Le modifiche che propongo cambieranno davvero le cose per agricoltori, consumatori e contribuenti."
Evoluzione delle componenti di spesa 2007-2013
Health check: pagamenti diretti TEMI CONTENUTI Pagamento semplificato (regionalizzazione) Ogni agricoltore riceverà un pagamento in base alle dimensioni aziendali. L’agricoltore riceverà un titolo all’aiuto su tutta la superficie aziendale; il valore del titolo sarà omogeneo per tutti gli agricoltori di una determinata regione. Pieno disaccoppiamento I paesi che avevano scelto il disaccoppiamento parziale (es. Francia, Spagna, ecc.) dovranno passare al disaccoppiamento totale. Modulazione Il tasso di modulazione, attualmente fissato al 5%, sarà aumentata dal 2010 al 2013, con un incremento del 2% annuo, fino ad arrivare al 13% nel 2013. Plafonamento Le aziende beneficiarie di elevati importi dei pagamenti diretti subiranno una forte riduzione progressiva: -10% tra 100.000 e 200.000 euro; -25% tra 200.000 e 300.000 euro; -45% sopra 300.000 euro. Limiti minimi Limite minimo per l’accesso ai pagamenti diretti: da 0,3 ettari ad 1 ettaro.
Health check: regionalizzazione Il primo tema sarà il futuro dei pagamenti diretti. Nella comunicazione sull’health check, la Commissione prpone un pagamento unico semplificato per tutti gli agricoltori, basato sulle dimensioni aziendali, un sistema comunemente chiamato regionalizzazione. Ciò significa la trasformazione degli attuali pagamenti storici, in pagamenti omogenei regionalizzati. Modello storico Modello regionale Spagna Inghilterra, Irlanda del Nord Grecia Germania Francia Danimarca Belgio Svezia Olanda Lussemburgo Portogallo Finlandia Austria Nuovi Paesi membri (entrati nell’Ue dopo il 2004) Italia Irlanda Galles, Scozia
Regionalizzazione: distribuzione del sostegno
Health check: modulazione Incremento della modulazione dal 2010 al 2013 Esercizio finanziario 2007 5% 2008 2009 2010 7% 2011 9% 2012 11% 2013 13%
Health check: plafonamento Percentuale di riduzione Importi di pagamenti diretti pagati alle aziende Percentuale di riduzione Importi maggiori di 100.000 euro 10% Importi maggiori di 200.000 euro 25% Importi maggiori di di 300.000 euro 45%
Health check: interventi di mercato TEMI CONTENUTI Regime di intervento nei cereali Il regime di intervento nei cereali sarà soppresso; rimarrà solo per il frumento tenero. Abolizione del set aside Il set aside sarà definitivamente abolito. Quote latte Abolizione delle quote latte dal 1° aprile 2015. Introduzione di misure per giungere in modo meno traumatico alla fine del regime delle quote (atterraggio morbido): aumento graduale delle quote durante il periodo di transizione 2010-2014; riduzione progressiva delle multe (prelievo supplementare). Aiuti alla trasformazione dei foraggi essiccati, lino e canapa L’aiuto alla trasformazione nel settore dei foraggi essiccati, del lino e della canapa sarà soppresso. Sussidi all’esportazione I sussidi all’esportazione saranno eliminati entro il 2013.
Health check: quote latte abolizione delle quote latte entro il periodo 2014/2015 le quote rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2015 “atterraggio morbido” (soft-landing) per giungere in modo meno traumatico alla fine del regime delle quote. Il documento dell’health check parla di due ipotesi allo studio: l’aumento graduale delle quote durante il periodo di transizione; la riduzione progressiva delle multe (prelievo supplementare).
Health check: nuove sfide TEMI CONTENUTI Gestione dei rischi Una parte dei fondi della modulazione saranno utilizzati per misure di gestione dei rischi. Cambiamenti climatici L’agricoltura europea contribuisce a limitare le emissioni di gas serra. Ma anche è esposta ai cambiamenti climatici (es. andamento aleatorio delle precipitazioni, ecc.) Occorre promuovere pratiche di adattamento a questa situazione. Bio-energie Obiettivi vincolanti: quota di biocarburanti (10%) energie rinnovabili (20%) Risorse idriche Gestione sostenibile delle risorse idriche. Biodiversità Fermare il declino della biodiversità