RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI Art. 6 del D.Lgs 494/96
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per lesecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica delladempimento degli obblighi di cui allarticolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).articolo 4, comma 15, comma 1, lettera a)
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI Obblighi del coordinatore per l'esecuzione (estratto art. 5 D.Lgs 494/96) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, lapplicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; articolo 12
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI Obblighi del coordinatore per l'esecuzione Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: b) verificare lidoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 12, assicurandone la coerenza con questultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b),articolo 12articolo 4, comma 1, lettera b)
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI Obblighi del coordinatore per l'esecuzione Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: in relazione allevoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI L'art. 5 comma1 lett a evidenzia: L'importanza che tutte le maestranze comprendano i contenuti dei piani e delle riunioni di coordinamento. PROBLEMA DELLA LINGUA
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI L'art. 5 comma1 lett b evidenzia: la necessità di controllare l'evoluzione dei cronoprogrammi e delle lavorazioni negli appalti di manutenzione nonchè della presenza di più imprese a seguito dell'autorizzazione dei subappalti
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI FASI E TEMPISTICHE: i costanti imprevisti modificano le fasi di lavori e le tempistiche di ultimazione dei lavori, NE CONSEGUE una organizzazione diversa del progetto della sicurezza
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI SUBAPPALTI E MANUTENZIONI – MAGGIORE INDETERMINATEZZA ART. 3 COMMA 3 - Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nellallegato II.allegato II
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI SUBAPPALTI E MANUTENZIONI – MAGGIORE INDETERMINATEZZA ART. 3 COMMA 4 BIS - La disposizione di cui al comma 4 (NOMINA CORDINATORE PER L'ESECUZIONE) si applica anche caso in cui, dopo laffidamento dei lavori a ununica impresa, lesecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI SUGGERIMENTI: OBBLIGO nei capitolati della presenza di soggetti che traducano e chiariscano i contenuti dei PSC e delle varie disposizioni emerse nelle riunioni COSTANTE verifica e aggiornamento dei cronoprogrammi con analisi delle sovrapposizioni delle lavorazioni pericolose