Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

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Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
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Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

E SUCCESSIVE MODIFICHE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 DECRETO LEGISLATIVO Di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 31 AGOSTO 1999, N. 394 - Art. 49 E SUCCESSIVE MODIFICHE Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il riconoscimento della professione docente

PROFESSIONI REGOLAMENTATE DI DOCENTE IN ITALIA Docente scuola dell’infanzia Docente scuola primaria Docente scuola secondaria di primo grado Docente scuola secondaria superiore

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE SI APPLICA AI TITOLI COMUNITARI – ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal D.L.vo n. 206/2007 AI TITOLI NON COMUNITARI – ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 394/99

SPENDIBILITA’ DEL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE PER I CITTADINI COMUNITARI: il riconoscimento attribuisce il diritto di accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani PER I CITTADINI NON COMUNITARI: il riconoscimento attribuisce il diritto di accedere alla professione subordinatamente alle condizioni ed ai limiti imposti dalla normativa vigente

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO POSSEDERE UN TITOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(Formazione Regolamentata) COSA SI INTENDE PER TITOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE un titolo di formazione disciplinare e didattico pedagogica che, in base alle norme del paese ove è stato conseguito, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento (Formazione Regolamentata)

PROFESSIONE CORRISPONDENTE Il riconoscimento può essere richiesto Per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo Può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI COMUNITARI La domanda di riconoscimento in bollo d € 14,62 deve essere prodotta corredata dalla seguente documentazione: Documento di riconoscimento in corso di validità Titolo di istruzione secondaria superiore Titolo relativo a ciclo di studi post secondari Titolo relativo a formazione professionale (se previsto) Apposita attestazione da parte dell’Autorità competente, sul valore legale del titolo o dei titoli abilitanti, in alternativa, “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata, Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione ricevuta Certificazione relativa ad eventuale esperienza professionale Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI NON COMUNITARI La domanda di riconoscimento in bollo d € 14,62 deve essere prodotta corredata dalla seguente documentazione: Permesso di soggiorno Certificato di cittadinanza o copia del passaporto Titolo di istruzione secondaria superiore Titolo relativo a ciclo di studi post secondari Titolo relativo a formazione professionale (se previsto) “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata, Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione ricevuta Certificazione relativa ad eventuale esperienza professionale Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana

TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I documenti da presentare ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti. I cittadini comunitari possono presentare traduzione con asseverazione (timbro che si ottiene presso un Ufficio giudiziario italiano).

La durata legale della formazione; CONTENUTI ESSENZIALI DELL’ATTESTAZIONE E/O DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE L’attestazione dell’Autorità competente e/o la “dichiarazione di valore in loco” devono certificare: L’indicazione che la professione di docente di cui si chiede il riconoscimento è Professione Regolamentata nel Paese che ha rilasciato il titolo; La natura giuridica dell’istituzione scolastica/accademica che ha rilasciato il titolo; La durata legale della formazione; L’indicazione che il titolo di formazione è requisito necessario e sufficiente ai fini dell’insegnamento nelle scuole dell’ordinamento scolastico del Paese che ha rilasciato il titolo; L’indicazione delle discipline che l’interessato può insegnare; La fascia di età degli alunni cui è consentito insegnare.

COMPETENZA LINGUISTICA Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana Le modalità di accertamento o di esonero della conoscenza linguistica come “mezzo “ di insegnamento sono stabilite con circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81

Conferenza dei servizi Avvio di procedimento Istruttoria Conferenza dei servizi Adozione del provvedimento di riconoscimento incondizionato o subordinato al superamento di misure compensative Fasi della procedura di riconoscimento 4 mesi

Tirocinio di adattamento Prova attitudinale Subordinato al superamento di misura compensativa Tirocinio di adattamento Il riconoscimento della professione docente può essere: Incondizionato Adozione decreto di riconoscimento

LA PROVA ATTITUDINALE si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente

IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto , per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Formazione altro Paese La differenza nella durata e/o nei contenuti della formazione dà luogo a misure compensative Formazione altro Paese Formazione italiana MISURE COMPENSATIVE

Per i cittadini dell’Unione europea Differenza di durata nella formazione Prova attitudinale o Tirocinio di adattamento Differenza nei contenuti della formazione A scelta dell’interessato A scelta dell’interessato

Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea Differenza di durata nella formazione Prova attitudinale o Tirocinio di adattamento Differenza nei contenuti della formazione A scelta della Amministrazione A scelta della Amministrazione

Esperienza professionale Formazione italiana Formazione altro Paese + esperienza professionale Le conoscenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale attestata dal richiedente possono colmare la differenza sostanziale o di durata della formazione Esperienza professionale

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E’ SUBORDINATO ALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

TERMINE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta il decreto motivato di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione completa della documentazione da parte del richiedente. Tale termine è stabilito dalla Direttiva comunitaria Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.