IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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Transcript della presentazione:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ”IMU” GUIDA PRATICA

Le aliquote ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO (7,6 per mille) ATTENZIONE L’ALIQUOTA DELLO 0,76 PER CENTO E’ L’ALIQUOTA DI BASE E PERTANTO DEVONO ESSERE VERIFICATE LE ALIQUOTE DEFINITIVE DETERMINATE DA OGNI SINGOLO COMUNE AL LINK SOTTO RIPORTATO RICERCARE LE DELIBERE DI TUTTI COMUNI D’ITALIA CON LE ALIQUOTE DEFINITIVE ED I REGOLAMENTI IMU AL SEGUENTE LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

Le aliquote ALIQUOTA DI BASE Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze (fabbricati strumentali agricoli esenti in zona montana ISTAT) N.B. Le aliquote definitivamente determinate dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, avranno effetto esclusivamente per la rata di saldo/conguaglio del 16 dicembre 2012; per il versamento in acconto opera pertanto l’aliquota stabilita dallo stato del 0,76 per cento ed il contribuente dovrà poi rifare il calcolo dell’imposta al 16/12/2012 con aliquota comunale, ed operare il conguaglio per differenza con quanto versato in acconto al 16/06/2012 L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

Le aliquote ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 PER CENTO (4,0 per mille) ATTENZIONE L’ALIQUOTA DELLO 0,40 PER CENTO E’ L’ALIQUOTA DI BASE E PERTANTO DEVONO ESSERE VERIFICATE LE ALIQUOTE DEFINITIVE DETERMINATE DA OGNI SINGOLO COMUNE AL LINK SOTTO RIPORTATO RICERCARE LE DELIBERE DI TUTTI COMUNI D’ITALIA CON LE ALIQUOTE DEFINITIVE ED I REGOLAMENTI IMU AL SEGUENTE LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

Le aliquote Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare “ 1 ”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di “ 1 ” unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate – quindi massimo 1 C/2 + 1 C/6 + 1 C/7 N.B. Le aliquote definitivamente determinate dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, avranno effetto esclusivamente per la rata di saldo/conguaglio del 16 dicembre 2012; per i versamenti in acconto opera pertanto l’aliquota stabilita dallo stato del 0,40 per cento ed il contribuente dovrà poi rifare il calcolo dell’imposta al 16/12/2012 con aliquota comunale, ed operare il conguaglio per differenza con quanto versato in acconto al 16/06/2012 e 16/09/2012. L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali

Le detrazioni DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE € 200 detrazione di base verificare eventuali modifiche comunali alle detrazioni LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno) € 50 maggiorazione detrazione per figli Maggiorazione detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari ad € 25 per ciascuno coniuge)

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Modalità di versamento ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE OPZIONE 1 VERSAMENTO IN 2 RATE prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre OPZIONE 2 VERSAMENTO IN 3 RATE prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata “1/3” entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali – E’ INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI Modalità di versamento ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI VERSAMENTO VERSAMENTO IN 2 RATE prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali – E’ INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Calcolo IMU RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati 525 x 160 = 84.000 Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40 (l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) MOLTIPLICATORI Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 160 X 140 X 80 X 55 X 60

Dichiarazione IMU e pertinenze DICHIARAZIONI IMU Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7 Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/09/2012, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota di base.

CODICE COMUNE/ CODICE ENTE Codici Versamento Modello F24 CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNE CODICE COMUNE F24 ACQUALAGNA A035 APECCHIO A327 CAGLI B352 CANTIANO B636 FRONTONE D808 PIOBBICO G682 SERRA SANT'ABBONDIO I654

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 Codici Versamento Modello F24 CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNE STATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 3912 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 3915 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 3917 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 3919

Ipotesi del versamento in TRE rate Ipotesi del versamento in DUE rate Codici Versamento Modello F24 PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24 DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL MODO DI SEGUITO RIPORTATO: Ipotesi del versamento in TRE rate Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare 0102 (pagamento della prima rata) Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): indicare 0202 (pagamento della seconda rata) Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare 0101 Ipotesi del versamento in DUE rate Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione): (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”)

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI NON AMMESSE CONCESSIONI IN USO GRATUITO NON AMMESSE sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale

ISTAT COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI 2012 ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI nei comuni classificati montani o parzialmente montani ISTAT scarica elenco ISTAT COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI 2012 ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNI MONTANI E PAZIALMENTE MONTANI - Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - CONVERSIONE DL 16/2012

TERRENI AGRICOLI ESENTI ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI TERRENI AGRICOLI TERRENI AGRICOLI ESENTI nelle aree montane o di collina scarica elenco CIRCOLARE N.9/93 ESENZIONE TERRENI AGRICOLI ELENCO COMUNI AREE MONTANE O COLLINARI ESENZIONE TERRENI AGRICOLI AREE MONTANE O COLLINARI - ART.7 - COMMA 1 - LETTERA h) D-Lgs 504/92

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI ALIQUOTA 0,40 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Codice tributo 3912

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO POSSIBILE ASSIMILAZIONE A TERRENI AGRICOLI Necessaria specifica richiesta e dimostrazione permanenza requisiti Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali RIDUZIONE DEL 50% fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 codice tributo comune 3918 codice tributo stato 3919 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento)

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali DETRAZIONE € 200 per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale). La quota di imposta residua va versata a favore del Comune codice tributo comune 3918 ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER) per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE ALIQUOTA 0,40 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione - Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato essendo assimilata ad abitazione principale per legge (art. 13 comma 10 DL 201/2011). Pertanto va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune. codice tributo comune 3912 ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L’UNITA’ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato “AIRE” Opzione 1: ALIQUOTA 0,40 PER CENTO Opzione 2: ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali Opzione 1 : assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,40 con detrazioni - va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune. codice tributo comune 3912 Opzione 2 : non assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,76 senza detrazioni codice tributo comune 3918 codice tributo stato 3919

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile) ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l’anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. codice tributo comune 3916 codice tributo stato 3917

APPROFONDIMENTI scarica PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI Scarica APPROFONDIMENTI IMU - CM CATRIA E NERONE Approfondimenti IMU aggiornati al 7 settembre 2012 INFORMATIVA IMU PER I CONTRIBUENTI FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI PROGRAMMI DI CALCOLO E MODELLI F24 COMPILABILI ON-LINE Scarica CALCOLO IMU 2 RATE - CONGUAGLIO DICEMBRE CALCOLO IMU e QUOTE F24 su 2 RATE CALCOLO IMU e QUOTE F24 su 3 RATE CODICI COMUNI F24 E ISTRUZIONI MODELLO F24 IMU COMPILABILE MODELLO F24 IMU SEMPLIFICATO

FAC-SIMILI DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI RURALITA’ Agenzia del Territorio LINK : http://www.agenziaterritorio.it/?id=12569 Scarica autocertificazione comunale AUTOCERTIFICAZIONE Ruralità ALTRE DICHIARAZIONI Scarica IMU - DICH. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE IMU - DICH. INAGIBILITA'/INABITABILITA' IMU - DICH. INTERESSE STORICO O ARTISTICO IMU - DICH. UTILIZZO COMMERCIALE PROMISCUO

Riferimenti e recapiti servizio tributi associato IMU - ICI GUERRA LUCIO (responsabile) Recapiti Via Alessandri n.19 - 61043 Cagli (PU) Via Lapis n. 8 - 61043 Cagli (PU) tel. 0721/787068 fax 0721/701049 e-mail : tecnico@cm-cagli.ps.it web : http://servizi.cmcatrianerone.pu.it