Il contratto di compravendita Art. 1470 c.c.: è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto dietro corrispettivo di un prezzo
I caratteri della compravendita È un contratto consensuale, perché si perfeziona con il semplice consenso delle parti, non è necessaria la consegna della cosa È un contratto ad effetto reale, perché produce immediatamente il trasferimento della proprietà È un contratto non formale, perché le parti possono esprimere il loro consenso in qualsiasi forma È un contratto a prestazioni corrispettive, perché alla prestazione dovuta da una parte corrisponde una prestazione dell’altra parte
Obblighi del venditore Il venditore è obbligato a consegnare la cosa Il venditore è obbligato a far acquistare al compratore la proprietà della cosa Il venditore è obbligato a garantire il compratore dall’evizione Il venditore è obbligato a garantire il compratore da eventuali vizi
Evizione e vizi occulti Evizione è la perdita del diritto acquistato dal compratore in seguito ad una sentenza che accerti che titolare del diritto oggetto della compravendita non era il venditore, ma un terzo I vizi occulti sono difetti che rendono la cosa non idonea all’uso cui è destinata. Tali vizi non devono essere riconosciuti dal compratore, né essere facilmente riconoscibili.
I vizi occulti In presenza di vizi occulti, il compratore, che deve denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni, ha due possibilità: Chiedere la risoluzione del contratto, con restituzione della cosa al venditore e rimborso del prezzo pagato Chiedere una riduzione del prezzo tale da compensare i difetti scoperti.
Obblighi del compratore Il compratore deve: Pagare il prezzo nel termine e nel luogo stabiliti nel contratto Pagare tutte le spese della vendita (es. le spese notarili) Pagare le altre spese accessorie ( es. l’imposta di registro)