Il decreto 78/2010 Manovra correttiva Norme di diretto interesse per i dipendenti pubblici
Art. 7 (soppressione di enti pubblici) Art. 9 (contenimento della spesa in materia di impiego pubblico) Art. 12 (Interventi in materia previdenziale) Art. 14 (Patto di stabilità interno e altre disposizioni per Regioni- Province e Comuni)
IMPORTANTE I limiti imposti al Turn-Over per le P.A. (art. 9 per le Funzioni Centrali e art. 14 per gli Enti territoriali) pare non siano previsti per la Sanità, in quanto mai esplicitamente citata, se non sulla riduzione dei contratti di lavoro flessibile (art. 9 comma 28).
ART. 7 Soppresse IPSEMA e ISPESL – Funzioni attribuite allINAIL Soppresso lIPOST – Funzioni attribuite allINPS Soppresso lIstituto Affari Sociali – Funzioni attribuite allISFOL Soppresso lEnte di Previdenza per pittori, scultori, ecc – Funzioni attribuite allENPALS Soppresso lISAE – Funzioni attribuite al Ministero dellEconomia Soppresso lEnte Italiano Montagna – Funzioni attribuite alla PCM ATTENZIONE: Soppressa la Stazione Sperimentale per lIndustria delle Conserve Alimentari – Funzioni attribuite alla CCIAA di PARMA
Art. 7 I dipendenti degli Enti soppressi sono trasferiti agli Enti subentranti e mantengono il trattamento economico in godimento. Se più elevato, viene riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici (?????)
Art. 7 Modifica degli Organi di INPS, INAIL e INPDAP, che diventano: –IL PRESIDENTE –IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA –IL COLLEGIO DEI SINDACI –IL DIRETTORE GENERALE
ART. 7 Chi fa parte del Collegio dei Sindaci degli Enti soppressi diventa DIRIGENTE GENERALE presso il Ministero del Lavoro e presso il Ministero dellEconomia per esigenze di consulenza, studio e ricerca (sic!) Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i Collegi dei Sindaci degli enti soppressi cessano, ma……. Se non viene attribuito lo stesso incarico presso il Collegio dei Sindaci degli Enti subentranti, viene loro conferito un posto di livello dirigenziale generale dallAmministrazione di competenza
Art. 9 – Commi 1-2 Lo stipendio dei singoli dipendenti pubblici resta congelato al 2010, fatta salva la IVC. Dal 2011 al 2013 la quota di stipendio tra 90mila e 150mila è ridotta del 5% e quella superiore a 150mila del 10%. I tagli non hanno effetti previdenziali, per cui si presume che vi sia copertura contributiva sulla parte tagliata
Art. 9 – Comma 4 I contratti relativi al biennio 2008/2009 non possono determinare aumenti superiori al 3,2%. (non si applica quindi laumento dello 0,8% per la sanità e l-1,5% per le Autonomie Locali) La disposizione si applica anche ai contratti già stipulati e le norme difformi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed i trattamenti retributivi vanno conseguentemente adeguati (nulla si dice rispetto al recupero delle somme eccedenti il 3,2 % già stanziati e pagati con la Contrattazione Integrativa.) La norma non si applica al comparto Sicurezza-difesa ed ai Vigili del Fuoco.
Art. 9 – Commi 5-12 Per il quadriennio 2010/2013 nelle Funzioni Centrali si potrà assumere massimo il 20% del numero di dipendenti cessati lanno precedente, sia in termini numerici che in termini di spesa (per gli Enti Locali vedere art. 14) Nel 2014 il tetto sale al 50% e nel 2015 al 100%. Dal 2010 nel Comparto Sicurezza e Vigili del Fuoco le assunzioni non possono superare il numero del personale cessato.
Art. 9 – Comma 16 In conseguenza dei risparmi per il personale dipendente e convenzionato, è rideterminato il finanziamento per gli Enti del SSN: - riduzione di 418 ml per il 2011 e di ml a decorrere dal 2012
Art. 9 – Comma 17 Non si dà luogo, SENZA POSSIBILITA DI RECUPERO, ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010/12. E fatta salva lerogazione della Indennità di Vacanza Contrattuale Questo comma si applica anche al personale convenzionato con il SSN (v. comma 24)
Art. 9 – Comma 21 Negli anni sono aboliti gli adeguamenti retributivi e gli scatti di anzianità automatici dei dipendenti pubblici non contrattualizzati (Comparto Sicurezza, Magistrati) senza possibilità di recupero. Per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree durante i predetti anni hanno effetti solo ai fini giuridici (ma come si faranno, senza Contrattazione Integrativa e risorse a disposizione? ??????)
Art. 9 comma 28 Dal 2011 le Amministrazioni delle Funzioni Centrali devono ridurre del 50% i costi per TUTTE le tipologie di lavoro flessibile, compresi quelli di diretta collaborazione con gli Organi Politici Queste norme costituiscono principi generali ai quali si devono adeguare le Regioni, le Province Autonome e gli Enti del SSN
Art. 9 – Comma 29 Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
Art. 9 – Comma 31 Dallentrata in vigore del Decreto i trattenimenti in servizio (personale con 40 anni di contributi) possono essere effettuati solo nellambito dei limiti imposti al turn-over.
Art. 9 – Comma 32 E possibile attribuire ad un dirigente, alla scadenza di un incarico, una posizione economica inferiore, anche senza una valutazione negativa. Non si applicano le norme che garantiscono il trattamento economico più favorevole.
Art. 9 – Comma 33 Il 10% delle risorse determinate dalle maggiori entrate collegate alla lotta allevasione (art. 12 legge n. 140/97) vengono destinate: 1.Al 50% per finanziare il fondo di assistenza per i finanzieri 2.Per il restante 50% a finanziare il fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze e i dipendenti civili dellAmm.ne economico-finanziaria, iscritti dal 1 gennaio 2010 RESTANO OVVIAMENTE I TAGLI PREVISTI SU QUESTO FONDO DALLA L. 133/08
Art. 12 – commi 1-4 Dallanno 2011 riduzione ad UNA delle quattro finestre annuali previste per le pensioni. Vale per tutti i lavoratori dipendenti, per le pensioni di vecchiaia, di anzianità ed anche con i 40 anni di contributi. La pensione verrà erogata 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti. Le nuove regole non si applicano al personale della Scuola, per il quale resta la vecchia normativa
Art. 12 – commi 5 e 6 I lavoratori in mobilità potranno andare in pensione con le vecchie regole NEL LIMITE DI UNITA……… LINPS dovrà provvedere al monitoraggio e, una volta raggiunto il fatidico numero, NON PRENDERA PIU IN ESAME ULTERIORI DOMANDE DI PENSIONAMENTO
Art. 12 – Commi 7-9 I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici saranno rateizzati: in due rate in caso di importi da a in tre rate per gli importi superiori ai LINPDAP provvede alla corresponsione delle liquidazioni entro 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età, decesso, inabilità e limiti di servizio, entro 270 giorni in tutti gli altri casi. LE NUOVE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI COLLOCAMENTI A RIPOSO PER LIMITI DI ETA ENTRO IL 30/11/2010 O ALLE DOMANDE DI CESSAZIONE PRESENTATE ED ACCOLTE PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, A CONDIZIONE CHE LA CESSAZIONE AVVENGA PRIMA DEL 30/11/2010
Art. 9 – comma 10 CON EFFETTO DELLE ANZIANITA CONTRIBUTIVE MATURATE DAL 1 GENNAIO 2011 E ESTESO ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 30/12/2000 IL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO LE REGOLE DEL TFR (ART CODICE CIVILE) CON APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DEL 6,91% (nulla dice sul contributo attualmente a carico dei lavoratori)
Art. 14 – Commi Vengono individuati i tagli ai trasferimenti nel triennio 2011/2013. Per le Regioni si tratta di 14,5 miliardi complessivi, per gli Enti Locali e di 7,8 miliardi, di cui 6,5 in carico ai Comuni.
Art. 14 – Commi 7-8 Gli Enti sottoposti al patto di stabilità devono ridurre la spesa di personale IN VALORE ASSOLUTO e non più in rapporto alla spesa corrente. Rientrano nel calcolo gli oneri sostenuti per i contratti flessibili. Sono abolite le precedenti norme sulle spese di personale
Art. 14 – Commi 9-10 Gli Enti locali possono assumere nella misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dellanno precedente. Se le spese per il personale superano il 40% della spesa corrente non si possono effettuare assunzioni. Queste disposizioni si applicano dal 1/1/2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010.
Art. 14 – Commi Individua, in attesa delle specifica legge, le FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI, che sono a)Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo nel limite del 70% delle spese b)Polizia locale asili nido, assistenza scolastica e refezione, edilizia scolastica viabilità e trasporti territorio e ambiente, tranne edilizia residenziale pubblica e locale e servizio idrico integrato funzioni del settore sociale
Art. 14 – commi I Comuni con meno di abitanti DEVONO svolgere le Funzioni Fondamentali in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa
Art. 14 – commi I Comuni con più di abitanti non sono obbligati in nessun caso alla gestione associata. Entro 90 giorni sarà individuato per decreto il numero minimo di abitanti che le forme associate di gestione devono raggiungere.
Art. 14 – Comma 32 I Comuni con meno di abitanti non possono avere partecipazioni societarie, e da 30 a 50mila possono averne solo UNA. La norma non si applica alle società con partecipazione paritaria costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i abitanti. Entro il 31 dicembre 2010 vanno messe in liquidazione le società non consentite.