La legge Stanca: principi ed attuazione Dott. Antonio De Vanna Responsabile dellUfficio accessibilità dei sistemi informatici Treviso 16 dicembre 2004
Finalità della legge Stanca (Art. 1) Tutelare il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi Garantire, in particolare, il diritto di accesso dei disabili alle risorse informatiche e ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione
Contenuti innovativi Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità Per i privati il provvedimento non genera un obbligo, ma è fattore di stimolo a promuovere laccessibilità dei loro siti Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile, saranno resi disponibili in formati leggibili al computer da non vedenti o ipovedenti
Soggetti erogatori (Art. 3) Si applica a: –pubbliche amministrazioni –enti pubblici economici –aziende private concessionarie di servizi pubblici –enti pubblici di assistenza e riabilitazione –aziende di trasporto e comunicazione a prevalente capitale pubblico –aziende appaltatrici di servizi informatici Si estende a: –soggetti diversi che facciano richiesta di valutazione di accessibilità dei propri siti
Obblighi per laccessibilità (Art. 4) Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce condizione necessaria per: –i contratti stipulati dalle P.A. per la realizzazione e la modifica di siti internet –la concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per lacquisto di beni e servizi informatici destinati allutilizzo da parte di lavoratori disabili
Accessibilità strumenti didattici (Art. 5) I criteri di accessibilità si applicano al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Si prevede, inoltre, che gli strumenti didattici forniti alle biblioteche scolastiche siano accompagnati da una copia realizzata su supporto digitale accessibile agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno.
Verifica dellaccessibilità (Art.6) I soggetti privati richiedono la valutazione di accessibilità –dei propri siti internet –del materiale informatico Il MIT, attraverso DIT e CNIPA, svolge le funzioni di verifica
Formazione (Art. 8) Le problematiche dellaccessibilità diventano oggetto fondamentale di formazione: –Nellalfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti La formazione professionale nella P.A. è effettuata con tecnologie accessibili
Attuazione della legge (art. 10 e 11) Regolamento di attuazione Regole tecniche La segreteria tecnica della Commissione ha predisposto gli schemi di tali provvedimenti
Regolamento di attuazione Definisce: –I criteri generali per l'accessibilità dei servizi informatici –Le modalità di attribuzione della certificazione di accessibilità dei siti privati (bollino blu) –I controlli sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche –I controlli esercitabili sui soggetti pubblici E elaborato previa consultazione con: –le associazioni delle persone disabili –gli sviluppatori competenti in materia di accessibilità –i produttori di hardware e software
Regolamento di attuazione Modalità di valutazione accessibilità –verifica tecnica: valutazione condotta da esperti sulla base di parametri tecnici, anche con strumenti informatici –verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità tramite prove empiriche con lintervento dellutente dei servizi I validatori sono inseriti in un elenco pubblico I disabili sono coinvolti nel processo di verifica
Iter del regolamento Schema definitivo elaborato e approvato in fase preliminare dal Consiglio dei Ministri a luglio 2004 Successivamente approvato da: –Conferenza Unificata –Unione Europea –Consiglio di Stato In attesa di: –parere Commissioni Parlamentari –firma del Presidente dello Stato –parere della Corte dei Conti Pubblicazione in G.U. prevista per aprile 2005
Contenuti delle regole tecniche Regole per laccessibilità dei siti web pubblici Metodologia per la valutazione dei siti Regole di accessibilità dellHW, S.O. e applicazioni Regole per la gestione del logo Regole e parametri economici per lattuazione del processo di valutazione
Regole di accessibilità dei siti Definiscono: –Le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità –Le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET Sviluppate con un processo aperto –consultazione con le associazioni delle persone disabili, di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, produttori di hardware e software –pubblicità delle bozze di regole tecniche su web –supporto specialistico dei gruppi di lavoro istituiti presso la Segreteria della Commissione Disponibili su
Iter regole tecniche Documenti in fase avanzata di predisposizione Da sottoporre a parere U.E. entro gernnaio 2005 Pubblicazione in G.U. prevista per maggio 2005, in forma di Decreto Ministeriale
accessibilità = efficienza + civiltà Per maggiori informazioni Treviso 16 dicembre 2004 La legge Stanca: principi ed attuazione – A. De Vanna