LEGGE 214 DEL 22/12/2011 ARTICOLO 24
L’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione del sistema pensionistico obbligatorio a decorrere dall’anno 2012. Le numerose novità riguardano: 1. L’estensione, dal 01.01.2012, del sistema di calcolo contributivo, con il metodo pro-rata, anche ai lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 (ex sistema retributivo l. 335/95). (comma 2)
(commi 4 – 5 - 6 – 7 – 9 – 10, parte prima) 2. Riconoscimento della certezza dei diritti ai lavoratori che, alla data del 31.12.2011, hanno già maturato il diritto a pensione secondo la normativa previgente. (commi 3, parte prima - 14) 3. Abolizione della pensione di anzianità determinata con il sistema della c.d. “quota previdenziale”. (comma 3, parte seconda) 4. Incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto a pensione, con contestuale soppressione del regime delle decorrenze posticipate (c.d. finestre mobile). (commi 4 – 5 - 6 – 7 – 9 – 10, parte prima) Diritto a pensione = requisiti di accesso al pensionamento
5. Nuove modalità del diritto a pensione anticipata per i lavoratori del sistema contributivo. (comma 11) 6. Incentivi e disincentivi per favorire il proseguimento dell’attività lavorativa oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione. (commi 4, parte seconda – comma 10, seconda parte – comma 16, parte prima) 7. Deroghe ai nuovi requisiti per il diritto a pensione a favore dei lavoratori del settore privato. (comma 15-bis)
8. Speciali esenzioni dal nuovo diritto a pensione per particolari categorie di lavoratori, come gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, donne optanti per il sistema contributivo, lavoratori collocati in mobilità. (commi 14 – 17 – 17-bis) 9. Estensione, dal 01.01.2013, dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita anche al requisito contributivo per il diritto a pensione anticipato indipendentemente dall’età anagrafica. (comma 12)
10. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01. 01 10. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01.01.2019, dell’adeguamento dei limiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione agli incrementi della speranza di vita. (comma 13) 11. Estensione della possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, con l’eliminazione del limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione previdenziale. (comma 19)
12. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01. 01 12. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01.01.2019, di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il sistema di calcolo contributivo della pensione. (comma 16, parte seconda) 13. Previsione di forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria a favore della Previdenza complementare. (comma 28, parte seconda)
Regimi pensionistici
Le regole della legge 335/1995 In base alla anzianità contributiva, posseduta alla data del 31.12.1995, i lavoratori vengono inseriti in tre diversi sistemi pensionistici (art. 1, c. 12 e 13): - Sistema retributivo: lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni; - Sistema misto: lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni; - Sistema contributivo: lavoratori che non possiedono anzianità contributiva e lavoratori del sistema misto che si avvalgono della facoltà di optare per il sistema contributivo.
Facoltà dell’opzione al sistema contributivo Inizialmente era stata prevista per tutti i lavoratori in possesso dei anzianità contributiva al 31.12.95 (art. 1, c. 23 secondo periodo, l. 335/95); successivamente è stata limitata ai soli lavoratori appartenenti al sistema misto (art. 2, DL. 335/01 convertito in l. 417/01 e nota informativa Inpdap 65 del 30.11.01). Ai sensi del comma 23, art. 1, l. 335/95, la facoltà dell’opzione può essere esercitata da coloro che abbiano maturato una anz. contr. pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Anzianità contributiva E’ costituita dalla sommatoria di tutti i periodi e/o servizi comunque utili ai fini pensionistici. Quindi comprende: 1) servizio effettivo; 2) servizi e periodi ricongiunti o ricongiungibili; 3) servizi e periodi totalizzati, in alternativa alla ricongiunzione; 4) servizi e periodi riscattati o riscattabili; 5) servizi resi in paesi esteri; 6) periodi di prosecuzione volontaria della contribuzione; 7) maggiorazione dei servizi.
I tre sistemi pensionistici, oltre alla discriminante legata alla diversa anzianità contributiva, sono caratterizzati da regole differenti ai fini sia del diritto a pensione che del trattamento di pensione. Diritto a pensione: - il sistema retributivo e quello misto prevedono regole comuni; - il sistema contributivo prevedeva inizialmente regole diverse che, nel corso degli anni, si sono quasi del tutto uniformate a quelle dei sistemi retributivo e misto;
Trattamento di pensione - il sistema retributivo prevede una modalità di calcolo totalmente retributiva; - il sistema misto prevede una doppia modalità di calcolo: retributiva per l’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1995; contributiva per l’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.1996; - il sistema contributivo prevede una modalità di calcolo totalmente contributiva.
Le regole della legge 214/2011 Viene apportata una revisione dei sistemi pensionistici. Infatti, in base al disposto del comma 2, che prevede l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori, con riferimento all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012, viene di fatto cancellato il sistema pensionistico retributivo previsto dalla legge 335/95.
I lavoratori vengono quindi inquadrati in due nuovi sistemi pensionistici: - Sistema contributivo: comprende i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori già appartenenti al sistema contributivo, come individuato dalla legge 335/95; - Sistema misto: comprende i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre antecedentemente al 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori appartenenti ai sistemi retributivo e misto, come individuati dalla legge 335/95.
I due “nuovi” sistemi pensionistici, oltre alla discriminante legata alla diversa anzianità contributiva, sono caratterizzati da regole comuni e differenti ai fini sia del diritto a pensione che del trattamento di pensione. Diritto a pensione: Sono previste sia regole comuni che particolari regole valevoli per il solo sistema contributivo;
Trattamento di pensione E’ prevista la regola comune del calcolo, secondo il metodo contributivo, della quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012. Rimangono le differenti modalità di calcolo, di cui alla legge 335/95, per quanto riguarda la quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.
Facoltà dell’opzione al sistema contributivo Il comma 7, parte seconda, nel confermare la previgente normativa (facoltà di opzione limitata ai soli lavoratori appartenenti all’ex sistema misto), con la soppressione di parte dell’art. 1, c. 23, l. 335/95, stabilisce che coloro che esercitano la facoltà di opzione non sono soggetti alle nuove regole, valevoli solo per il sistema contributivo, in materia di diritto a pensione, sia di vecchiaia che anticipata. Quindi, coloro che esercitano la facoltà di opzione adottano soltanto le regole di calcolo del trattamento di pensione del sistema contributivo.
Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico Il quadro normativo fino al 31.12.211
Tipologie di pensione - Pensione di vecchiaia; - Pensione di anzianità; - Pensione di inabilità (non derivante da causa di servizio); - Pensione di privilegio; - Pensione indiretta.
DIRITTO A PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO PENSIONE DI VECCHIAIA Trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d’ufficio. Il diritto si consegue: 1) Per limiti di età (Dlgs 503/92); 2) Per limiti di servizio (se previsti da norme regolamentari dell’ Ente datore di lavoro).
1) Limiti di età Prevede il possesso congiunto di due requisiti: - Età anagrafica; - Requisito contributivo minimo.
Età anagrafica In base al disposto degli artt. 1 e 5 del Dlgs 503/92, a decorrere dal 01.01.2000, sono stati previsti i seguenti limiti di età: Uomini: 65 anni; Donne: 60 anni, oppure, 65 anni se previsto dalle norme regolamentari dell’Ente. Per la seconda fattispecie relativa alle donne (65 anni) trova applicazione la norma di deroga dell’art. 2,c. 21, l. 335/95, che prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni di età a domanda (dimissioni volontarie) dell’interessata.
All’impianto normativo, come sopra definito, sono state apportate delle sostanziali modifiche in ordine a: - elevazione dell’età pensionabile delle donne; - adeguamento periodico dell’età pensionabile.
Elevazione dell’età pensionabile delle donne Con il comma 1 dell’art. 22-ter della l. 102/09, così come sostituito dal comma 12-sexies, art. 12, l. 122/10, adottato in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13.11.2008, l’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del pubblico impiego è stata innalzata nella seguente misura: 1 anno per il biennio 2010 – 2011; 4 anni dal 2012.
Adeguamento periodico dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita La materia è disciplinata dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quinques dell’art. 12 della legge 122/10, così come modificati dall’art. 18, comma 4, della legge 111/11. I commi in oggetto rappresentano la disciplina attuativa del principio enunciato con l’art. 22-ter, comma 2, della legge 102/09. Principio: adeguamento, agli incrementi della speranza di vita, dei requisiti di età anagrafica per il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2013.
Per requisiti di età anagrafica si intendono (c. 12-bis): - requisito di età per la pensione di vecchiaia: 65 anni uomini e donne del pubblico impiego; 65 anni uomini e 60 anni donne del settore privato. - requisito di età e valore della somma di età e anz. contr. (cd “quota previdenziale”) per le pensioni di anzianità. Viene previsto un sistema di revisione triennale del requisito dell’età anagrafica (c. 12-bis) legato alla variazione, nel triennio precedente a quello interessato, della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia (c. 12-ter).
L’aggiornamento viene disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, sulla base dei dati forniti dall’Istat (c. 12-bis). Per il primo triennio (2013-2015) l’aggiornamento non può essere superiore a 3 mesi e lo stesso non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita come sopra definita (comma 12-ter, lett. a)).
Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Uomini fino al 2012: 65 anni; dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento, con periodicità triennale, legato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Donne fino al 2009: 60 anni; 2010 – 2011: 61 anni; 2012: 65 anni. dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento, con periodicità triennale, legato all’incremento della speranza di vita.
Requisito contributivo: 20 anni di anzianità contributiva (artt. 2 e 6, Dlgs 503/92) Clausola di salvaguardia: 15 anni di anzianità contributiva se, al 31.12.1992, il lavoratore era in possesso di anzianità contributiva accreditata presso una delle gestioni Inpdap (art. 2, c. 3, lett. c), Dlgs 503/92).
2) Limiti di servizio E’ una forma di pensione non contemplata dalla legge, ma eventualmente prevista da regolamenti o norme interne dell’Ente datore di lavoro. Per le Amministrazioni Comunali la fonte normativa è costituita dall’articolo, dell’ex Regolamento Organico, in cui vengono indicate le cause di cessazione del rapporto di lavoro. Nonostante che il R.O. sia stato disapplicato dal nuovo “Regolamento degli uffici e dei servizi”, la norma è tutt’ora in vigore, così come previsto dall’art. 27-ter del CCNL 94/97, nella modificata apportata dall’art. 21 del CCNL del 21.01.2004. Requisito: 40 anni di servizio utile a pensione (da interpretarsi come 40 anni di anzianità contributiva).
PENSIONE DI ANZIANITA’ Trattamento di quiescenza spettante a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie. A decorrere dal 01.01.2008 la previgente normativa (art. 59, c. 6, l. 449/97) è stata sostituita dall’art. 1, c. 6, lett. a), l. 243/04, così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della l. 247/07. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue attraverso due modalità:
a) Con il possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. b) Con il possesso congiunto: - del requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva; - di una determinata età anagrafica, che aumenta gradualmente nel corso degli anni; Dal 01.07.2009 deve essere obbligatoriamente posseduto un ulteriore requisito: la maturazione della cosiddetta “quota previdenziale”, mix tra anzianità contributiva ed età anagrafica.
Adeguamento periodico dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita A decorrere dal 01.01.2013, così come previsto per la pensione di vecchiaia per limiti di età, i requisiti di età anagrafica sono adeguati, con cadenza triennale, agli incrementi della speranza di vita. L’adeguamento riguarda sia il requisito dell’età che il valore della quota previdenziale.
Tabella diritto a pensione di anzianità Anno Età anagrafica e quota () Almeno 35 anni anz. contr. 2008 58 – (==) 01.01.09 – 30.06.09 01.07.09 – 31.12.09 59 – (95) 2010 2011 - 2012 60 – (96) 2013 - 2015 61a, 3m – (97a, 3m) Dal 2016 Possibile incremento triennale dell’età anagrafica e della quota
PENSIONE DI ANZIANITA’ DONNE La legge 243/2004 prevede all’art. 1, c. 9, un regime sperimentale per le donne lavoratrici. Fino al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti possono conseguire, in alternativa ai maggiori requisiti previsti a partire dal 2008, il diritto a pensione di anzianità con i requisiti in vigore al 31.12.2007 (almeno 35 anni di anz. contr. e 57 anni di età anagrafica), a condizione che optino per la liquidazione del relativo trattamento pensionistico secondo le norme del sistema contributivo.
PENSIONE DIFFERITA DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA’ E’ una particolare forma di pensione che non era presente nell’ordinamento previdenziale Inpdap. La sua nascita trova fondamento nella abrogazione della legge 322/58 disposta dall’ art. 12, c. 12-undecies, l. 122/2010. Questa legge consentiva, agli iscritti all’Inpdap che cessavano dal servizio senza diritto a pensione e non erano titolari di una posizione assicurativa attiva presso l’Inps, il trasferimento gratuito dei contributi all’Inps. In questo modo veniva acquisito il diritto a ricevere comunque una prestazione previdenziale.
L’abrogazione della norma ha comportato, per i lavoratori iscritti all’Inpdap, la perdita di un importante strumento di tutela previdenziale. Per sopperire a questa carenza è stata prevista (circ. Inpdap 17/2010) la possibilità di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche al lavoratore che, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia già cessato dal servizio e non stia procedendo alla contribuzione volontaria.
PENSIONE DI ANZIANITA’ CON BENEFICI D.M. 331/97 (PENSIONE PART-TIME) E’ una particolare forma di pensione di anzianità che permette al lavoratore, al conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione di anzianità: - di proseguire il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a part-time; - di conseguire lo status di pensionato con diritto ad un trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla prestazione lavorativa part-time.
PENSIONE DI INABILITA’ Trattamento di quiescenza spettante a seguito di sopravvenuta inidoneità, parziale o totale, alla attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio. Esistono tre diverse tipologie di pensione di inabilità:
1) Per inidoneità alla mansione svolta: con requisito di almeno 20 anni di anz. contr., indipendentemente dall’età anagrafica (art. 7, lett. b), l. 379/55); 2) Per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro: con requisito di almeno 15 anni di anz. contr., indipendentemente dall’età anagrafica (art. 7, lett. a), l. 379/55);
3) Per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: con il requisito di almeno 5 anni di anz. contr., di cui almeno 3 di contribuzione effettiva nell’ultimo quinquennio, indipendentemente dall’età anagrafica (art. 2, c. 12, l. 335/95). Le anzianità contributive di cui ai punto 1) e 2) sono arrotondate con il criterio: 11 mesi e 16 giorni = 1 anno (art. 59, c. 1, lett. b), l. 449/97). Ai sensi del Dlgs 461/01 la commissione medica deputata alla valutazione di tutte le inidoneità sopra dette è stata individuata nella Commissione Medica di Verifica (ex C.M.O.).
PENSIONE DI PRIVILEGIO Il diritto alla pensione si consegue, per inidoneità assoluta e permanente alla attività lavorativa in dipendenza di causa di servizio, con qualsiasi anz. contr. (anche un solo giorno), indipendentemente dall’età anagrafica (art. 33, R.D.L. 680/38).
PENSIONE INDIRETTA E’ la pensione che spetta ai superstiti del lavoratore deceduto. Il diritto viene conseguito: - se il lavoratore alla data del decesso, non dipendente da cause di servizio, possedeva almeno 5 anni di anz. contr., di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio (art. 1, c. 41, l. 335/95); oppure almeno 15 anni di anz. contr., qualunque sia il periodo temporale nel quale siano stati maturati; (pens. indiretta ordinaria) - qualunque sia l’anz. contr. posseduta dal lavoratore in caso di decesso dipendente da causa di servizio (art. 33, R.D.L. 680/38). (pens. indiretta di privilegio)
DECORRENZA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO I commi 1, 2 e 3, dell’art. 12, legge 122/2010 hanno modificato completamente il regime della decorrenza dei trattamenti pensionistici introducendo il criterio della cd. “finestra mobile” Per le pensioni il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2011 è previsto, infatti, il differimento di 12 mesi (oppure di 18 mesi per le pensioni in totalizzazione) della data di decorrenza del trattamento rispetto alla data di maturazione del relativo diritto.
Nel caso in cui il diritto a pensione sia stato maturato alla data del 31.12.2010 continua, invece, a trovare applicazione la previgente normativa basata su un sistema di scaglionamento delle uscite (trimestrale e semestrale) in funzione della data di maturazione del requisito pensionistico.
Ulteriore modifica decorrenza pensione con 40 anni di anzianità contributiva L’art. 18, c. 22-ter, della legge 111 del 15.07.2011 modifica il termine di decorrenza del trattamento pensionistico delle pensioni con 40 anni di anzianità contributiva, maturate a decorrere dal 01.01.2012. Infatti con l’aggiunta apportata al comma 2, art. 12, legge 122/10 viene disposto che:
- per le pensioni il cui diritto viene maturato nel corso dell’anno 2012 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno ed 1 mese dalla data di maturazione del diritto; - per le pensioni il cui diritto viene maturato nel corso dell’anno 2013 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno e 2 mesi dalla data di maturazione del diritto; - per le pensioni il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2014 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno e 3 mesi dalla data di maturazione del diritto.
Prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione L’Inpdap, con circolare 18/2010, ha disposto che “al fine di garantire una adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt. 3 e 38 della costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico”
Si tratta, chiaramente, di una disposizione finalizzata a garantire una continuità economica al lavoratore, evitando che lo stesso possa trovarsi per un certo periodo di tempo senza stipendio, essendo cessato dal servizio, e senza pensione, non avendo ancora raggiunto la data di decorrenza del trattamento pensionistico. Il mantenimento in servizio è limitato al solo periodo intercorrente tra il limite di età o di servizio e la data di decorrenza della pensione.
Poiché il prolungamento del servizio, fino alla data di decorrenza della pensione, si configura come mantenimento e non trattenimento in servizio ed è previsto da specifica disposizione normativa Inpdap, non trova applicazione la disposizione che prevede il calcolo della quota A) di pensione con la media ponderata di cui all’art. 29 della l. 183/81, che, invece, è applicabile ai casi di trattenimento in servizio di fatto oltre i limiti di età o di servizio.
Trattamenti pensionistici esclusi dalla disciplina della legge 122/2010 Rimangono esclusi dalla nuova disciplina i trattamenti pensionistici: per inabilità non derivante da causa di servizio (decorrenza immediata), di privilegio (decorrenza immediata), indiretti a seguito di decesso del lavoratore (decorrenza dal mese successivo al verificarsi dell’evento). La ragione è da ricercarsi nel fatto che questi trattamenti pensionistici sono riconosciuti a seguito di acquisizione di particolari “stati fisici” o di eventi traumatici che comportano la necessità dell’erogazione di una prestazione previdenziale immediata di sostegno al lavoratore od ai superstiti.
DIRITTO A PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO E’ il nuovo sistema pensionistico introdotto dalla legge 335/95. I destinatari della norma, come già ricordato, sono: - lavoratori che alla data del 31.12.1995 non possiedono anzianità contributiva; - lavoratori che alla data del 31.12.1995 possiedono una anzianità contributiva inferiore a 18 anni ed esercitano la facoltà di opzione al nuovo sistema.
La legge 335/95 ha previsto per il sistema contributivo regole completamente diverse rispetto al sistema retributivo, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione che della misura dell’importo della prestazione pensionistica. Successive disposizioni normative (l. 243/04, l. 247/07, l. 122/10) hanno, però, modificato le originarie regole per il diritto a pensione fino a farle coincidere, quasi esattamente, con quelle che disciplinano il sistema retributivo-misto. pertanto, le differenze tra i due sistemi riguardano, quasi esclusivamente, le modalità di calcolo del trattamento di pensione.
Prestazione pensionistica unica Nell’ambito del sistema contributivo le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unico tipo di prestazione denominata “pensione di vecchiaia” (art. 1, c. 19, l. 335/95).
PENSIONE DI VECCHIAIA L’originaria normativa (art. 1, commi 7 e 20, l. 335/95) prevedeva che il diritto a pensione veniva conseguito: - con almeno 57 anni di età anagrafica, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione non risulti inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto importo dal 65° anno di età; - con almeno 40 anni di anz. contr., a prescindere dal requisito anagrafico. Ai fini del computo di tale anzianità non concorrono il riscatto dei periodi di studio ed i periodi di prosecuzione volontaria.
La normativa dal 01.01.2008 Dal 01.01.2008 le regole per il conseguimento del diritto a pensione sono state totalmente rideterminate dall’art. 1, c. 6, lett. b), l. 243/04, così come modificato dall’art. 1, c. 2, l. 247/07. Pur continuando a mantenere formalmente un unico tipo di pensione, sono state introdotte, di fatto, le tipologie pensionistiche di vecchiaia e di anzianità già in vigore per il sistema retributivo-misto.
Il diritto a pensione si consegue: 1) Con una età anagrafica di almeno 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione e che l’importo della prestazione non risulti inferiore ad 1,2 volte l’assegno sociale. Si prescinde dal predetto importo dal 65° anno di età (art. 1, c. 6, lett. b) prima parte, l. 243/04). Questa tipologia di pensione è l’equivalente della pensione di vecchiaia del sistema retributivo – misto. L’unica differenza riguarda gli anni di contribuzione/anzianità contributiva.
Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo – misto, anche questa tipologia di pensione è interessata dalle modifiche apportate dalla legge in ordine a: - elevazione dell’età pensionabile delle donne; - adeguamento periodico dell’età pensionabile.
2) Con il possesso di un requisito di anz. contr 2) Con il possesso di un requisito di anz. contr. pari ad almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico (art. 1, c. 6, lett. b) seconda parte, n. 1, l. 243/04). Ai fini del computo di tale anzianità concorre anche il riscatto dei periodi di studio ed i periodi di prosecuzione volontaria (c. 5-ter, art. 2, Dlgs 184/97, così come introdotto dal c. 77, art. 1, l. 247/07). 3) Con il possesso congiunto: - del requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva; - di una determinata età anagrafica, che aumenta gradualmente nel corso degli anni.
Dal 01.07.2009 deve essere obbligatoriamente posseduto un ulteriore requisito: la maturazione della cosiddetta “quota previdenziale”, mix tra anzianità contributiva ed età anagrafica (art. 1, c. 6, lett. b) seconda parte, n. 2, l. 243/04, come modificato dall’art. 1, c. 2, l. 247/07). I punti 2) e 3) altro non sono che la pensione di anzianità del sistema retributivo – misto, avendo gli stessi identici requisiti.
Come per la pensione di anzianità del sistema retributivo – misto, conseguita con il requisito congiunto di età, anz. contr. e quota, anche l’omologa tipologia di pensione del sistema contributivo è interessata dalle modifiche apportate dalla legge in ordine all’adeguamento periodico dell’età pensionabile.
ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE Per i lavoratori assoggettati al regime contributivo vengono confermate le altre tipologie di pensione già previste per il sistema retributivo-misto. Vengono, altresì, confermati anche i relativi requisiti pensionistici di età anagrafica e anzianità contributiva.
Si tratta dei seguenti tipi di pensione: - Pensione differita (di vecchiaia e di anzianità); - Pensione di anzianità con benefici DM 331/97 (pensione part-time); - Pensione di inabilità; - Pensione di privilegio; - Pensione indiretta.
DECORRENZA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Anche le pensioni del sistema contributivo, maturate a decorrere dal 01.01.2011, sono soggette alla disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 della l. 122/2010, in quanto rientranti nella disposizione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 12. Si ricorda che le pensioni del sistema contributivo sono definite nell’art. 1, c. 6, della l. 243/04 richiamato dal suddetto comma.
Viene prevista una unica data di decorrenza del trattamento pensionistico, collocata temporalmente al compimento di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione. Le pensioni con 40 anni di anz. contr. , il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2012 sono soggette all’ulteriore differimento della decorrenza, così come previsto per il sistema retributivo – misto.
Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico La legge di riforma 214/2011 e le novità dal 2012
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI Comma 3, parte prima e Comma 14 – Art. 24 I lavoratori che hanno maturato, entro il 31.12.2011, i requisiti per il diritto a pensione (diritto all’accesso) di vecchiaia o di anzianità in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Quindi, i soggetti che hanno maturato uno dei diritti a pensione previsti dalla normativa previgente (pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensione anticipata con 40 anni di anz. contr.) entro la data del 31.12.2011: - mantengono il diritto a pensione acquisito; - mantengono il precedente regime di decorrenza del trattamento di pensione (c.d. finestre mobili); - sono riguardati dalla nuova disciplina per il sistema di calcolo della pensione, per l’anz. contr. maturata a decorrere dal 01.01.2012, se trattasi di lavoratori appartenenti al regime retributivo ex l. 335/95.
I lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31. 12 I lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011 possono chiedere all’Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Ricordiamo che, per i lavoratori del Pubblico Impiego, l’”Ente di appartenenza” non è il datore di lavoro ma l’ex Inpdap (confluita nell’Inps dal 01.01.2012), in quanto la titolarità del rapporto previdenziale intercorre tra il lavoratore e l’Istituto previdenziale a cui per legge vengono versati i contributi previdenziali.
LE NUOVE PENSIONI Comma 3, parte seconda – Art. 24 A decorrere dal 01.01.2012 la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata con 40 anni di anzianità contributiva sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione anticipata.
Considerazioni: 1) La nuova disposizione si applica unicamente ai lavoratori che, alla data del 31.12.2011, non hanno maturato alcun diritto a pensione secondo la previgente normativa; 2) La nuova disposizione si applica, altresì, a tutti i lavoratori prescindendo dal regime pensionistico di appartenenza. I destinatari, richiamati nel testo letterale della norma, sono, infatti, i lavoratori dei nuovi regimi misto e contributivo;
3) Da una analisi dei commi che disciplinano i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione delle nuove prestazioni pensionistiche emerge che: - la “nuova” pensione di vecchiaia si identifica con la precedente pensione di vecchiaia, con un incremento dell’originario requisito dell’età anagrafica; - la “nuova” pensione anticipata si identifica con la precedente pensione anticipata di anzianità conseguita con 40 anni di anzianità contributiva, con un incremento dell’originario requisito contributivo.
La diretta conseguenza, di quanto disposto dal comma 3, parte seconda, è che, a decorrere dal 01.01.2012, viene abrogata, perché non più prevista, la precedente pensione di anzianità che veniva conseguita con il sistema della c.d. “quota previdenziale”.
PENSIONE DI VECCHIAIA Commi 4, 6, 7, 9 – Art. 24 Il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con il possesso congiunto di due requisiti (c. 4, parte prima): - Età anagrafica; - Requisito contributivo minimo.
Età anagrafica I requisiti di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono definiti dai commi 6 e 9 dell’art. 24. Il comma 6 prevede: - l’accellerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. L’allineamento viene anticipato a decorrere dal 01.01.2018 anziché dal 01.01.2026 come previsto dall’ordinamento previgente;
- l’incremento di un anno del requisito anagrafico, rispetto a quanto stabilito dall’ordinamento previgente, per: • i lavoratori uomini del settore privato; • per i lavoratori e per le lavoratrici del pubblico impiego (lett. c)). Il nuovo requisito è, quindi, rideterminato in 66 anni di età anagrafica a decorrere dal 01.01.2012.
Il comma 9 prevede che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, così come definiti dal comma 6 ed incrementati periodicamente ai sensi dei commi 12 e 13, devono essere tali da garantire un’età minima non inferiore a 67 anni a decorrere dal 01.01.2021.
Adeguamento periodico dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita Il comma 12 della nuova norma, confermando quanto già previsto dalla previgente disciplina, dispone che il requisito dell’età anagrafica sia adeguato, dall’anno 2013, agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 della legge 122/10 e successive modificazioni. Il successivo comma 13 indica, però, una diversa scansione temporale dei predetti adeguamenti. Infatti, a decorrere dal 01.01.2019, la cadenza degli adeguamenti da triennale diventa biennale.
Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Lavoratrici donne e lavoratori uomini: dal 2012: 66 anni; dal 2013: 66 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento; dal 2019: possibile incremento; dal 2021: 67 anni con possibile incremento; dal 2023: possibile incremento, con periodicità biennale.
Considerazioni: Poiché la nuova normativa nulla dispone in merito, rimane confermata la pensione differita di vecchiaia, introdotta con la circolare Inpdap 17/2010 a seguito dell’abrogazione della Legge 322/58. Pertanto il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito, a decorrere dal 01.01.2012, in presenza dei nuovi requisiti contributivi minimi prescritti, anche dal lavoratore che, al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico previsto dalla legge, sia già cessato dal servizio e non stia procedendo alla contribuzione volontaria.
Requisito contributivo minimo Il comma 7, dell’art. 24, prevede un requisito contributivo di carattere generale per tutti i lavoratori ed un requisito aggiuntivo valevole solo per i lavoratori appartenenti al sistema pensionistico contributivo (lavoratori che non possiedono anzianità contributiva al 31.12.95): Requisito contributivo generale possesso di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
Ulteriore requisito per il sistema contributivo l’importo della pensione deve essere non inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 335/95. Il predetto importo soglia, pari, per l’anno 2012 ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale. L’ importo soglia non può, in ogni caso, essere inferiore, per un dato anno, ad 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal possesso del requisito di importo minimo della pensione se il lavoratore ha una anzianità anagrafica pari a 70 anni, ferma restando il requisito di una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.
Considerazioni: 1) L’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della legge 335/95, è una prestazione di carattere assistenziale erogata dall’Inps, che spetta ai cittadini in condizioni economiche disagiate e che non dipende dal versamento dei contributi. L’assegno ha un carattere transitorio: viene liquidato solamente finchè sussistono i requisiti. Non è soggetto a trattenuta Irpef e non è reversibile ai familiari superstiti.
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini che: - abbiano compiuto 65 anni di età. Tale requisito, adeguato agli incrementi della speranza di vita, è elevato a 66 anni a decorrere dal 01.01.2018 (comma 8, dell’art. 24, legge 214/11) ; - non possiedano reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore all’importo dell’assegno sociale. Il valore dell’importo dell’assegno sociale viene annualmente rivalutato. Per l’anno 2012 l’importo annuo dell’assegno sociale è di € 5.577,00, pari ad un importo mensile di € 429,00 da erogare per 13 mensilità.
2) La determinazione, per un dato anno, dell’importo soglia della pensione di vecchiaia non risulta di semplice applicazione, in quanto il meccanismo di calcolo comporta: a) determinazione dell’importo soglia mensile iniziale, pari ad 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale dell’anno 2012; b) rivalutazione, per ogni anno successivo al 2012, dell’importo soglia mensile dell’anno precedente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale;
c) confronto, per ogni anno, dell’importo soglia mensile rivalutato con l’importo di riferimento dell’anno, costituito da 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale dello stesso anno; d) eventuale integrazione dell’importo soglia mensile al valore dell’importo di riferimento, se il valore dell’importo soglia è inferiore al valore dell’importo di riferimento. 3) poiché il valore dell’importo soglia mensile della pensione può essere conosciuto solo all’inizio di ogni anno, non si possono fare previsioni precise sull’eventuale maturazione del diritto a pensione per anni successivi a quello considerato.
Decorrenza del trattamento pensionistico Il comma 5 dispone, per i lavoratori che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2012, la soppressione del regime di decorrenza del trattamento di pensione (c.d. finestre mobili) previsto dall’ordinamento previgente. Pertanto la decorrenza del trattamento pensionistico diventa immediata rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alle nuove tipologie di pensione. La decorrenza del trattamento pensionistico è comunque sempre collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Considerazioni: 1) Nell’intento del legislatore questa disposizione, valevole per entrambe le nuove tipologie di pensione, assolve la funzione di mitigare, in tutto ed in parte, gli effetti derivanti dall’innalzamento dei requisiti anagrafici, per la pensione di vecchiaia, e dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata; Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, gli effetti derivanti dall’innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto a pensione risultano, almeno fino al 31.12.2020, totalmente compensati dal nuovo regime della decorrenza del trattamento pensionistico.
E’ del tutto evidente, però, che le nuove disposizioni obbligano, comunque, il lavoratore a proseguire l’attività lavorativa per un anno rispetto alla previgente normativa, che concedeva la facoltà di concludere il rapporto lavorativo, una volta conseguito il diritto a pensione, anticipatamente rispetto alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa Il comma 4, parte seconda, dell’art. 24, propone un meccanismo di incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiaia, collegato al sistema di calcolo della quota contributiva del trattamento di pensione. Viene, infatti, previsto, in raccordo con il comma 16, parte prima, l’estensione dei coefficienti di trasformazione dall’età di 65 anni (normativa previgente) fino all’età di 70 anni.
La prosecuzione dell’attività lavorativa, oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiai, comporta un duplice effetto positivo sul calcolo della quota contributiva della pensione: - aumento del valore del montante contributivo accantonato, in considerazione dell’allungamento del periodo lavorativo; - applicazione, al montante contributivo accantonato, di un coefficiente di trasformazione più elevato collegato alla maggiore età anagrafica posseduta alla data di cessazione dell’attività lavorativa.
L’intento del legislatore appare, però, limitato dal richiamo, contenuto nel comma in oggetto, al rispetto dei limiti ordinamentali vigenti nei vari settori di appartenenza dei lavoratori. La portata della norma, quindi, sembra avere un effetto compensativo, in termini economici, all’aumento dei limiti di età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia, piuttosto che rappresentare un vero e proprio incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa oltre i predetti limiti.
PENSIONE ANTICIPATA Commi 10, 11 – Art.24 Il diritto alla pensione anticipata si consegue: - per tutti i lavoratori secondo le modalità previste dal comma 10; - per i lavoratori appartenenti al sistema contributivo anche con le modalità previste dal comma 11.
PENSIONE ANTICIPATA RIFERITA ALLA TOTALITA’ DEI LAVORATORI Ai sensi del comma 10, parte prima, a decorrere dal 01.01.2012, il diritto alla pensione anticipata, ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, si consegue, esclusivamente, con il possesso di una anzianità contributiva non inferiore a 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014.
Adeguamento periodico dell’anzianità contributiva agli incrementi della speranza di vita Il comma 12 estende, dall’anno 2013, l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 della legge 122/10, già previsto dall’ordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata. Anche in questo caso, in base al disposto del comma 13, la cadenza temporale dei predetti adeguamenti, a decorrere dal 01.01.2019, da triennale diventa biennale.
Requisiti anzianità contributiva – pensione anticipata Lavoratrici donne: dal 2012: 41 anni ed 1 mese; dal 2013: 41 anni e 5 mesi (2m + 3m di speranza di vita); dal 2014: 41 anni e 6 mesi (3m + 3m di speranza di vita); dal 2016: possibile incremento; dal 2019: possibile incremento; dal 2021: possibile incremento, con periodicità biennale;
Requisiti anzianità contributiva – pensione anticipata Lavoratori uomini: dal 2012: 42 anni ed 1 mese; dal 2013: 42 anni e 5 mesi (2m + 3m di speranza di vita); dal 2014: 42 anni e 6 mesi (3m + 3m di speranza di vita); dal 2016: possibile incremento; dal 2019: possibile incremento; dal 2021: possibile incremento, con periodicità biennale;
Decorrenza del trattamento pensionistico Ricollegandosi a quanto già esposto per la pensione di vecchiaia, anche nel caso della pensione anticipata la decorrenza del trattamento pensionistico, ai sensi del comma 5, è immediata rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso. La decorrenza del trattamento pensionistico è comunque sempre collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Considerazioni: 1) Come già rilevato per la pensione di vecchiaia, il nuovo regime della decorrenza del trattamento di pensione assolve la funzione di mitigare, in tutto ed in parte, gli effetti derivanti dall’innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto a pensione. Per quanto riguarda la pensione anticipata, gli effetti derivanti dall’innalzamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione risultano diversi per le lavoratrici donne e per i lavoratori uomini.
Infatti: - per le lavoratrici i predetti effetti sono totalmente compensati: all’incremento di un anno dei requisiti corrisponde l’abrogazione dell’anno di differimento del trattamento pensionistico; - per gli uomini i predetti effetti sono compensati in parte: all’incremento di due anni dei requisiti corrisponde l’abrogazione dell’anno di differimento del trattamento pensionistico.
Rimane, comunque, l’obbligo per il lavoratore, come già evidenziato per la pensione di vecchiaia, di proseguire l’attività lavorativa per un anno rispetto alla previgente normativa, che concedeva la facoltà di concludere il rapporto lavorativo, una volta conseguito il diritto a pensione, anticipatamente rispetto alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Penalizzazioni La parte seconda del comma 10 introduce un sistema di disincentivi economici teso a favorire la prosecuzione dell’attività lavorativa nel caso in cui, al momento del conseguimento del diritto a pensione anticipata, il lavoratore possieda una età anagrafica inferiore all’età limite, individuata, inizialmente, in 62 anni. L’età limite, ai sensi dei commi 12 e 13, è periodicamente adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Sulla quota del trattamento pensionistico, relativa all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 01.01.2012, è applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. La riduzione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Deroga al sistema della penalizzazione Con la Legge 14 del 24.02.2012, di conversione del D.L. 216/11 (cd. “Decreto milleproroghe”), la norma sulla penalizzazione è stata parzialmente modificata. Infatti, l’art. 6, c. 2-quater, secondo periodo, dispone che la penalizzazione non trova applicazione nei confronti dei soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Considerazioni: L’individuazione della quota di pensione da sottoporre a riduzione può comportare qualche difficoltà in relazione al sistema pensionistico di appartenenza del lavoratore interessato: ex sistema retributivo La quota di pensione oggetto di riduzione è facilmente determinabile in quanto è già calcolata separatamente in fase di determinazione dell’importo complessivo della pensione. La stessa infatti coincide con la somma delle quote A) e B) della pensione:
• quota A: riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31. 12 • quota B: riferita all’anzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 al 31.12.2011. ex sistema misto La quota di pensione oggetto di riduzione solo in parte è già calcolata separatamente in fase di determinazione dell’importo complessivo della pensione. Si tratta della parte relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, che coincide con la somma delle quote A) e B) della pensione:
• quota A: riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31. 12 • quota B: riferita all’anzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995; La restante quota di pensione oggetto di riduzione (quella dal 01.01.96 al 31.12.11) fa, invece, parte della quota C) della pensione che, calcolata con il regime contributivo, è riferita all’anzianità contributiva maturata dal 01.01.1996 alla data di cessazione. Pertanto, per la sua corretta individuazione è necessario procedere come segue:
- determinare il montante contributivo alla data del 31. 12 - determinare il montante contributivo alla data del 31.12.2011 (è possibile utilizzare il montante calcolato a tale data con la quota C) di pensione); - rivalutare il suddetto montante, su base composta, al tasso di capitalizzazione (PIL) per gli anni intercorrenti dal 01.01.2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro; - applicare al montante contributivo finale, come sopra calcolato, il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
sistema contributivo Per individuare la quota di pensione da sottoporre a riduzione non è possibile utilizzare, nemmeno in parte, la procedura di calcolo del trattamento pensionistico. La quota di pensione oggetto di riduzione è, infatti, ricompresa nell’intera quota di pensione che, calcolata con il regime contributivo, è riferita alla complessiva anzianità contributiva posseduta dal lavoratore alla data di cessazione dal servizio. E’ quindi necessario procedere come segue:
- determinare il montante contributivo alla data del 31. 12 - determinare il montante contributivo alla data del 31.12.2011 (è possibile utilizzare il montante calcolato a tale data con la quota C) di pensione); - rivalutare il suddetto montante, su base composta, al tasso di capitalizzazione per gli anni intercorrenti dal 01.01.2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro; - applicare al montante contributivo finale, come sopra calcolato, il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Il comma 11 prevede che, in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, i lavoratori appartenenti al sistema contributivo possono conseguire il diritto alla pensione anticipata con il possesso congiunto dei seguenti requisiti: - Età anagrafica di almeno 63 anni; - possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva; - ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un predeterminato importo soglia mensile.
Adeguamento periodico dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita Ai sensi dei commi 12 e 13 anche il requisito dell’età anagrafica per il conseguimento del diritto a pensione anticipata nel sistema contributivo viene adeguato agli incrementi della speranza di vita con le cadenze temporali previste.
Importo soglia mensile Uno dei requisiti che deve essere posseduto per il conseguimento del diritto a pensione anticipata nel sistema contributivo è che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore ad un importo soglia mensile, pari, per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 335/95. L’importo soglia mensile viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale.
Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Considerazioni: Sull’argomento valgono le considerazioni già espresse per l’importo soglia relativo al requisito aggiuntivo, valevole per il sistema contributivo, per il diritto a pensione di vecchiaia (slides 86 – 89).
Decorrenza del trattamento pensionistico Anche nel caso della pensione anticipata per il sistema contributivo la decorrenza del trattamento pensionistico, ai sensi del comma 5, è immediata rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso. La decorrenza del trattamento pensionistico è comunque sempre collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE PREVIGENTE NORMATIVA Comma 14 – Art. 24 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso (diritto a pensione) e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova normativa continuano ad applicarsi ad alcune categorie di lavoratori. Quelle che interessano il pubblico impiego sono:
- lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31. 12 - lavoratrici donne che maturano i requisiti pensionistici di cui all’art. 1, comma 9, della legge 243/2004 (opzione contributivo donne), - lavoratori che, antecedentemente alla data del 05.12.2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- i lavoratori che alla data del 31. 10 - i lavoratori che alla data del 31.10.2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, c. 5, Dlgs 151/01 e che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’art. 1, c. 6, della legge 243/04. Questa categoria di lavoratori è stata inclusa nel comma 14 dall’art. 6, c. 2-septies, della legge 14 del 24.02.2012 di conversione del D.L. 261/11 (cd. decreto milleproroghe)
Le ultime due categorie di lavoratori precedentemente indicate (lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 05.12.11 e lavoratori che alla data del 31.10.11 risultano essere in congedo per assistenza ai figli ai sensi dell’art. 42, c. 5. Dlgs 151/01), in concorso con le altre categorie di lavoratori del settore privato indicate nel comma 14, hanno diritto alla concessione dei benefici di cui al comma 14 nei limiti del contingente annuale determinato in base alle risorse stabilite nel comma 15 e secondo le procedure ivi disciplinate.
DEROGHE AI NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE (Comma 15-bis – Art. 24) Anche se le disposizioni contenute nel comma 15-bis riguardano i soli lavoratori del settore privato risulta interessante una loro disamina, al fine di valutare le condizioni di miglior favore che il legislatore ha voluto accordare a tali lavoratori rispetto a quelli del pubblico impiego.
le deroghe ai nuovi requisiti per il diritto a pensione riguardano: a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31.12.2012 e che, entro tale data, avrebbero maturato, in base alla previgente normativa, i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità con il sistema della c.d. “quota previdenziale”. Questi lavoratori possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni entro il 31.12.2012 e che, entro tale data, conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni di età. Queste lavoratrici possono conseguire il trattamento della pensione di vecchiaia al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni, se più favorevole rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia di cui alla nuova normativa.
NORME TRANSITORIE PER IL PUBBLICO IMPIEGO (Comma 20 – Art. 24) Il comma in oggetto contiene due disposizioni transitorie che riguardano il pubblico impiego: - Ai lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11, della legge 133/2008, così come integrate dalla presente legge per quanto riguarda i requisiti per il diritto a pensione;
- Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età adottati, entro la data del 05.12.2011 (giorno precedente la data di entrata in vigore della nuova norma), nei confronti dei dipendenti pubblici, anche se aventi effetto successivamente al 01.01.2012.
Considerazioni: 1) La prima disposizione riguarda l’art. 72, comma 11, della legge 133/2008 che concede la possibilità al datore di lavoro pubblico di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno 6 mesi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, quando il lavoratore raggiunga l’anzianità massima contributiva di 40 anni. La norma inizialmente limitata al triennio 2009/2011 è stata prorogata per il triennio 2012/2014 dall’art. 1, comma 16, della legge 148/2011.
Il presente comma conferma la validità di tale norma ma adegua l’anzianità massima contributiva di 40 anni ai nuovi limiti previsti dal comma 10, parte prima, per la pensione anticipata. Per espressa disposizione, l’integrazione ai nuovi limiti della pensione anticipata riguarda solamente coloro che conseguono il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2012. Per i lavoratori che, invece, hanno già maturato il diritto a pensione continua ad essere applicato il limite massimo contributivo di 40 anni previsto dall’art. 72, c. 11, della legge 133/2008.
Nello specifico si tratta di coloro che: - hanno maturato alla data del 31.12.2011 il diritto a pensione di anzianità con il sistema della c.d. “quota previdenziale”; - nel corso del 2010 o del 2011 hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia (65 anni), sono stati trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 16 del Dlgs 503/92, e che nel periodo di trattenimento successivo al 31.12.2011 raggiungano 40 anni di anzianità contributiva.
La particolarità della disposizione normativa sopra citata (mantenimento del limite di 40 anni) solleva dei dubbi in merito all’adeguamento, ai nuovi limiti previsti per la pensione anticipata, del limite di servizio di 40 anni di anzianità contributiva (o servizio utile a pensione) previsto nei regolamenti di molti Enti (ex reg. organico; reg. degli uffici e servizi): Infatti, se appare evidente che l’adeguamento operi per i lavoratori che al 31.12.2011 non hanno maturato nessun diritto a pensione, non è altrettanto chiaro che ciò valga anche per chi ha, invece, maturato il diritto a pensione a tale data.
Inoltre, appare del tutto evidente che il richiamo contenuto alla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, risulta, a decorrere dal 01.01.2012, superato. L’attuale normativa, infatti, prevede la decorrenza immediata del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione del diritto a pensione, mentre quella vigente al momento dell’adozione della disposizione in questione (anno 2008) e le successive modifiche prevedevano un regime di decorrenza del trattamento pensionistico differito rispetto alla maturazione del diritto a pensione.
2) La seconda disposizione contenuta nel presente comma deve essere interpretata con riferimento alle diverse tipologie di provvedimenti amministrativi riferiti al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età: a) provvedimento, adottato nel 2011, di mantenimento in servizio, fino alla data di decorrenza della pensione (ai sensi della circolare Inpdap 18/10), del lavoratore che nel corso dell’anno ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo (65 anni), semprechè tale limite abbia costituito il primo diritto a pensione;
b) provvedimento, adottato nel 2010 o nel 2011, di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (65 anni) del lavoratore che, avendo già raggiunto il diritto a pensione prima di 65 anni di età, ha chiesto il trattenimento, per un periodo massimo di 2 anni, ai sensi dell’art. 16, Dlgs 503/92;
c) provvedimento, adottato nel 2011, di mantenimento in servizio, fino alla data di decorrenza della pensione (ai sensi della circolare Inpdap 18/10), del lavoratore che nel corso dell’anno 2012 raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo (65 anni), in base alla normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento, semprechè tale limite costituisca il primo diritto a pensione;
d) provvedimento, adottato nel 2011 o precedentemente, di trattenimento in servizio oltre i limiti di servizio (40 anni anz. contr.) e fino al limite massimo di età (65 anni) del lavoratore ai sensi dell’art. 27-quater del Ccnl 94/97.
Nel caso dei provvedimenti a) e b) la disposizione contenuta nel comma 20 appare superflua, in quanto i lavoratori hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia alla data del 31.12.2011; quindi non sono riguardati dalla nuova disciplina e mantengono il previgente regime delle decorrenze. I veri destinatari della disposizione del comma 20 sono i lavoratori dei provvedimenti c) e d), in quanto:
- il lavoratore di cui al provvedimento c), alla data del 31. 12 - il lavoratore di cui al provvedimento c), alla data del 31.12.2011, non ha maturato nessun diritto a pensione e sarebbe, quindi, riguardato dalla nuova disciplina; - il lavoratore di cui al punto d), al compimento del 65° anno di età, non avrebbe raggiunto il nuovo limite di età anagrafica necessario per il collocamento a riposo per pensione di vecchiaia.
FUTURE NORME (Comma 28 – Art.24) Viene disposta la costituzione di una commissione che, entro la data del 31.12.2012, verifichi la possibilità di: - introdurre possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dalla presente legge;
- adottare forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.
ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE - Pensione di anzianità con benefici D.M. 331/97 (Pensione part time) Viene abrogata a decorrere dal 01.01.2012 perché rientrante nella tipologia della pensione di anzianità conseguita con il sistema della c.d. “quota previdenziale”, che non è più prevista dalla nuova normativa.
- Pensione di anzianità anticipata donne Il comma 14 dell’art. 24 della nuova disciplina conferma il regime pensionistico sperimentale per le lavoratrici donne, previsto dall’art. 1, c. 9, della legge 243/04, secondo le modalità previgenti, sia per i requisiti per il diritto a pensione che per il regime della decorrenza.
Si ricorda che: - fino al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti possono conseguire, in alternativa ai maggiori requisiti previsti, il diritto a pensione anticipata con i requisiti in vigore al 31.12.2007 (almeno 35 anni di anz. contr. e 57 anni di età anagrafica), a condizione che optino per la liquidazione del relativo trattamento pensionistico secondo le norme del sistema contributivo. - il regime delle decorrenze è quello previsto dall’art. 12, comma 2, della legge 122/2010 (le c.d. finestre mobili).
- Pensione di inabilità Poiché la nuova disciplina nulla dispone in merito, la pensione di inabilità, nelle sue varie casistiche, viene confermata secondo le modalità previgenti, sia per i requisiti per il diritto a pensione che per il regime della decorrenza.
- Pensione di privilegio L’art. 6 della legge 214/2011 abroga, a decorrere dal 06.12.2011 (data di entrata in vigore della norma), la pensione di privilegio e gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e dell’equo indennizzo. Sono fatti salvi: - i procedimenti in corso alla data 05.12.2011; - i procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda; - i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
- Pensione indiretta Poiché la nuova disciplina nulla dispone in merito, la pensione indiretta ordinaria viene confermata secondo le modalità previgenti, sia per i requisiti per il diritto a pensione che per il regime della decorrenza. Viene, invece, abrogata, ai sensi dell’art. 6, la pensione indiretta di privilegio.
BENEFICI LAVORI USURANTI (Commi 17, 17-bis – Art. 24) A decorrere dal 01.01.2012 vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina dei benefici per il conseguimento anticipato del diritto a pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti) di cui al Dlgs 67/2011.
Le categorie dei lavoratori degli Enti Locali soggetti ai benefici pensionistici sono: - conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art.1, c. 1, lett. d), Dlgs 67/11). In particolare si ricordano gli autisti scuolabus e gli autisti addetti al trasporto pubblico urbano.
- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi nell’anno non inferiore a 64 (art. 1, c. 1, lett. b), Dlgs 67/11). Questa categoria di lavoratori riguarda solo particolari servizi gestiti dagli Enti Locali.
Benefici pensionistici fino al 31.12.2011 L’art. 1, c. 5, del Dlgs 67/11 collega i benefici pensionistici ai requisiti per il diritto a pensione di anzianità conseguita con il sistema della c.d. “quota previdenziale”, indicati nella tab. B) allegata alla legge 247/07): fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, vengono previste riduzioni del requisito dell’età anagrafica e della quota previdenziale.
Per i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi nell’anno compresi tra 64 e 77, la riduzione del requisito dell’età anagrafica è più contenuto rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori addetti alle attività usuranti (art. 1, c. 6, Dlgs 67/11).
Benefici pensionistici dal 01.01.2012 In base al disposto del comma 4, art. 1, Dlgs 67/11, come modificato dal comma 17 dell’art 24 della legge 214/11: a decorrere dal 01.01.2012, in deroga ai nuovi requisiti per il diritto a pensione, i lavoratori addetti alle attività usuranti possono conseguire il diritto a pensione con i requisiti previsti dalla tab. B) allegata alla legge 247/07, come adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 della legge 122/10.
Tabella diritto a pensione lavorazioni usuranti ANNO Età anagrafica e quota Almeno 35 anni anz. contr 2012 60 anni - quota 96 2013 61 anni e 3 mesi – quota 97 e tre mesi 2016 possibile incremento che dal 2019 diventa biennale
Il testo originario del citato comma 4 prevedeva, invece, a decorrere dal 01.01.2013, una riduzione del requisito di età anagrafica di 3 anni ed una riduzione della quota previdenziale di 3 unità rispetto ai requisiti della tab. B) allegata alla legge 247/07.
In base al nuovo comma 6-bis dell’art In base al nuovo comma 6-bis dell’art. 1, Dlgs 67/11, introdotto dal comma 17 dell’art. 24, legge 214/11: a decorrere dal 01.01.2012 per i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi nell’anno compresi tra 64 e 77, il requisito anagrafico ed il valore della quota previdenziale di cui alla tab. B) della legge 247/07: - sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono turni per un numero di giorni all’anno da 67 a 71; - sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono turni per un numero di giorni all’annoda 72 a77.
Decorrenza del trattamento pensionistico Il comma 17-bis, dell’art. 24, stabilisce che ai lavoratori addetti alle attività usuranti si continui ad applicare il regime della decorrenza previsto dall’art. 12, comma 2, legge 122/2010 (regime delle c.d. finestre mobili). Quindi è previsto il differimento di 12 mesi della data di decorrenza del trattamento di pensione rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione.
NORME SULLA TOTALIZZAZIONE (Comma 19 – Art. 24) Il presente comma apporta una significativa modifica al Dlgs 42/2006 che disciplina le modalità di attuazione della totalizzazione relativa ai lavoratori appartenenti all’attuale sistema pensionistico misto (ex sistema retributivo ed ex sistema misto di cui alla legge 335/95).
Tra i requisiti, elencati all’art Tra i requisiti, elencati all’art. 1, comma 1, del Dlgs 42/2006, che devono essere posseduti dal lavoratore per poter richiedere la totalizzazione di periodi e servizi, accreditati presso diverse gestioni previdenziali, viene soppressa la condizione che la contribuzione accreditata presso ogni singola gestione previdenziale non sia inferiore a tre anni. Pertanto, a decorrere dal 01.01.2012, è possibile totalizzare periodi e servizi accreditati presso diverse gestioni previdenziali indipendentemente dalla loro entità temporale.
Il quadro normativo fino al 31.12.211 Trattamento di pensione Il quadro normativo fino al 31.12.211
CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO L’art.1, c. 13, della legge 335/95 prevede che il trattamento di pensione, per i lavoratori che al 31.12.95 possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, continua ad essere determinato secondo la previgente normativa: cioè con il sistema retributivo. Pertanto, in base a quanto disposto dall’art. 13 del Dlgs 503/92, l’importo della pensione è costituito dalla somma di due quote: quota A) e quota B)
Quota A) Si ottiene moltiplicando la retribuzione fissa percepita o spettante, in ragione annua, all’ultimo giorno di servizio per l’aliquota di rendimento pensionistico determinata in base all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31.12.1992. Quota A) = Rpf * A¹ Rpf = Retribuzione pensionabile fissa annua; A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.92;
L’aliquota di rendimento pensionistico (A¹) si ottiene utilizzando i valori riportati nella tab. A) allegata alla legge 965/95. La tabella associa ad ogni anno e mese di anz. contr. un coefficiente che assume valori crescenti all’aumentare della anz. contr.. La tabella presenta tre particolarità: - il valore iniziale non è pari a zero; infatti ad una anz. contr. di zero anni e zero mesi viene associato il valore 0,23865;
- i coefficienti crescono in misura non proporzionale all’aumentare della anz. contr.. Infatti, per i primi anni, ad un incremento di un anno dell’anz. contr. corrisponde un incremento molto contenuto dei coefficienti; mentre, per gli anni successivi, l’incremento annuo dei coefficienti aumenta in misura sempre maggiore. Vediamo degli esempi:
1) anz. contr.: anni 3, mesi 0 – coeff. 0,25775 diff. coefficienti: 0,0073 – pari a 0,73%; 2) anz. contr.: anni 20, mesi 0 – coeff. 0,45000 anz. contr.: anni 21, mesi 0 – coeff. 0,46800 diff. coefficienti: 0,01800 – pari a 1,80%; 3) anz. contr.: anni 38, mesi 0 – coeff. 0,92700 anz. contr.: anni 39, mesi 0 – coeff. 0,96300 diff. coefficienti: 0,03600 – pari a 3,60%; - il valore massimo, pari ad 1 (100%), è raggiunto con quaranta anni di anz. contr..
Quota B) Si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile per la differenza tra l’aliquota di rendimento pensionistico relativa alla anz. contr. complessiva (data di cessazione dal servizio) e quella al 31.12.1992 (già utilizzata per la Quota A): Quota B) = Rmp * (A - A¹) Rmp = Retribuzione media pensionabile A = Aliq. pens. anz. contr. complessiva; A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.92;
Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento pensionistico relativa alla anz. contr. complessiva (A), bisogna ricordare che per le anz. contr. maturate a decorrere dal 01.01.1995 non si usano più i coefficienti della tabella A) l. 965/65, ma il coefficiente di rendimento fisso annuo del 2%, già utilizzato nel regime pensionistico Ago-Inps (art. 17, c. 1, l. 724/94). Per determinare il valore dell’aliquota pensionistica complessiva si dovrà, quindi, procedere nel seguente modo:
1) individuare l’anz. contr. alla data del 31. 12 1) individuare l’anz. contr. alla data del 31.12.1994 e quantificare la relativa aliq. pens. in base ai valori riportati nella tabella A) della legge 965/65; 2) calcolare gli anni e mesi di anz. contr. maturati dal 01.01.1995 alla data di cessazione e: - moltiplicare il numero degli anni per il coefficiente fisso, pari a 2; - moltiplicare il numero dei mesi per il coefficiente 0,16667, pari ad un dodicesimo del coefficiente fisso 2; - sommare i coefficienti di cui ai punti 1) e 2).
La retribuzione media pensionabile E’ la media ponderata delle retribuzioni fisse e delle retribuzioni accessorie percepite o spettanti del periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è un periodo, determinato in anni, mesi e giorni, che viene collocato temporalmente a ritroso dalla data di cessazione. Attualmente è pari a 10 anni (art. 7, c. 2, Dlgs. 503/92) essendo terminata la fase transitoria prevista dal comma 3, art. 7, Dlgs 503/92.
Ai fini del calcolo della retribuzione media pensionabile le retribuzioni dei singoli anni del periodo di riferimento sono rivalutate (ponderate), per renderle omogenee tra loro, tramite l’utilizzo di due diversi parametri che tengono conto della svalutazione monetaria delle retribuzioni (art. 7, c. 4, Dlgs 503/92):
- l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: le retribuzioni dei singoli anni sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell’indice Istat tra l’anno a cui si riferiscono e quello dell’anno precedente la decorrenza del trattamento pensionistico (Id-1 / Ia); - il punto percentuale: le retribuzioni dei singoli anni sono rivalutate di un punto percentuale per ogni anno mancante all’anno precedente la decorrenza della pensione, che è preso come base della rivalutazione.
Procedura per il calcolo di Rmp: 1) per ogni anno del periodo di riferimento: a) indicare le retribuzioni fisse, espresse in ragione annua, spettanti al lavoratore sulla base delle scadenze contrattuali e delle variazioni retributive individuali (ad es.: per progr. economica orizzontale o verticale, per concessione o privazione della retr. di posizione) che si sono verificate nell’anno. Per la 13° mensilità si ricorda che deve essere sempre indicato il valore annuo determinato in relazione allo stipendio del mese di dicembre o dell’ultimo mese retribuito nel caso in cui il periodo di servizio non comprenda il mese di dicembre;
b) indicare la sommatoria delle voci accessorie effettivamente percepite dal lavoratore. Nel caso in cui il periodo di servizio non copra l’intero anno, il valore della retribuzione accessoria deve essere ragguagliato ad importo annuo nel seguente modo: dividere quanto percepito per il numero dei giorni lavorati e moltiplicare il risultato per 360. Si precisa, al riguardo, che l’Inpdap utilizza il criterio commerciale secondo cui l’anno è composto di dodici mesi della durata di trenta giorni ciascuno;
2) le retribuzioni, come quantificate al punto 1), vanno rivalutate secondo i parametrici descritti in precedenza (indice Istat e punto percentuale); 3) per ogni anno del periodo di riferimento le retribuzioni rivalutate, di cui al punto 2), devono essere moltiplicate per il numero dei giorni (criterio commerciale) di effettivo godimento; 4) si sommano gli importi ottenuti al punto 3) e si divide il risultato per il numero dei giorni che costituiscono il periodo di riferimento (attualmente 3600).
CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA MISTO L’art.1, c. 12, della legge 335/95 prevede che il trattamento di pensione, per i lavoratori che al 31.12.95 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, è determinato dalla somma: - della quota di pensione corrispondente alla anz. contr. acquisita al 31.12.1995, calcolata, secondo la previgente normativa, con il sistema retributivo; - della quota di pensione relativa all’anz. contr. maturata dal 01.01.1996, calcolata, secondo la nuova normativa, con il sistema contributivo.
L’importo della pensione risulta, quindi, essere costituito dalla somma di tre quote: - Quota A) e Quota B) calcolate con le regole del sistema retributivo; - Quota C) calcolata con le regole del sistema contributivo.
Quota A) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono identiche a quelle descritte per il sistema retributivo. Quota B) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono identiche a quelle descritte per il sistema retributivo con due modifiche:
1) la retribuzione media pensionabile deve essere moltiplicata per la differenza tra l’aliquota di rendimento pensionistico relativa all’anz. contr. posseduta al 31.12.1995 (e non all’anz. contr. complessiva) e quella al 31.12.1992; 2) il periodo di riferimento non è limitato a 10 anni, ma è formato dall’intero periodo intercorrente tra il 01.01.1993 e la data di cessazione (art. 7, c. 1, Dlgs 503/92). Quota C) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono identiche a quelle descritte nella parte relativa al sistema contributivo.
CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Modalità di calcolo Le norme di riferimento sono costituite dai commi 6, 8, 9, 10 e 11 dell’art. 1della legge 335/95. Pensione: montante contr. totale * coeff. di trasformazione in rendita. Montante contributivo totale: sommatoria dei singoli montanti contributivi annuali, rivalutati su base composta al tasso di capitalizzazione.
Montante contributivo annuale: accantonamento annuo del 33% (aliquota di computo) della retribuzione imponibile (o base imponibile). Il valore così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione dell’accantonamento relativo allo stesso anno, al tasso di capitalizzazione. Tasso di capitalizzazione: variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Retribuzione imponibile: è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve, in dipendenza del rapporto di lavoro, in denaro od in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta (art. 2, c. 9, l. 335/95). Coefficiente di trasformazione: è collegato all’età anagrafica posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento. I valori dei coefficienti sono riportati nella tab. A) allegata alla legge 335/95.
In base a quanto disposto dall’art. 1, commi 14 e 15, l. 247/07: - con effetto dal 01.01.2010 vengono fissati nuovi coefficienti di trasformazione; - i coefficienti sono aggiornati ogni 3 anni e non più ogni 10 anni, come previsto dal comma 11 dell’art. 1, legge 335/95.
Adeguamento periodico dell’età anagrafica Il comma 12-quinques, art. 12, legge 122/10 dispone che, quando, per effetto degli adeguamenti dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita previsti dai commi 12-bis e 12-ter del medesimo articolo, l’età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia supera, di una o più unità, l’originaria età anagrafica di 65 anni, siano introdotti nuovi coefficienti di trasformazione relativi alle nuove età anagrafiche raggiunte.
Coefficienti di trasformazione Età anagrafica Fino al 31.12.2009 Valori % Dal 01.01.2010 57 4,720 4,419 58 4,860 4,538 59 5,006 4,664 60 5,163 4,798 61 5,334 4,940 62 5,514 5,093 63 5,706 5,257 64 5,911 5,432 65 6,136 5,620
Trattamento di pensione La legge di riforma 214/2011 e le novità dal 2012
I principi che hanno ispirato la nuova norma in materia di trattamento di pensione sono: - uniformità della modalità di calcolo della pensione per tutti i lavoratori a decorrere dal 01.01.2012; - correlazione, sempre più accentuata, tra età anagrafica del lavoratore ed importo della pensione.
Nello specifico le novità introdotte dall’art Nello specifico le novità introdotte dall’art. 24 della legge 214/2011 riguardano: - l’estensione del sistema di calcolo contributivo, a decorrere dal 01.01.2012, alla quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata da tale data (comma 2); - le modifiche apportate al sistema dei coefficienti di trasformazione per la determinazione della quota contributiva della pensione (comma 16).
ESTENZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (Comma 2 – art. 24) La disposizione, relativa all’estensione del sistema di calcolo contributivo alla quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012, riguarda unicamente i lavoratori appartenenti all’ex sistema retributivo di cui alla legge 335/95. Infatti per essi l’importo della pensione, in base alla previgente normativa, era interamente calcolato con le regole del sistema retributivo.
Sono, invece, esclusi dalla nuova disposizione i lavoratori appartenenti agli altri due sistemi pensionistici perché, in base alla previgente normativa, erano già riguardati dal sistema di calcolo contributivo: - ex sistema misto, per la quota di pensione afferente all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.1996; - sistema contributivo, per l’intera quota di pensione.
Ex sistema retributivo - nuove modalità di calcolo della pensione A decorrere dal 01.01.2012 l’importo della pensione è costituito dalla somma di tre quote: - Quota A) e Quota B) calcolate con le regole del sistema retributivo; - Quota C) calcolata con le regole del sistema contributivo.
Quota A) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono quelle stabilite dalla previgente normativa per il sistema retributivo: Retribuzione fissa percepita o spettante, in ragione annua, all’ultimo giorno di servizio per l’aliquota di rendimento pensionistico determinata in base all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31.12.1992. Quota A) = Rpf * A¹ Rpf = Retribuzione pensionabile fissa annua; A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.1992;
Quota B) Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono quelle stabilite dalla previgente normativa per il sistema retributivo, con una modifica: La retribuzione media pensionabile deve essere moltiplicata per la differenza tra l’aliquota di rendimento pensionistico relativa all’anz. contr. posseduta al 31.12.2011 (e non all’anz. contr. complessiva posseduta alla data di cessazione dal servizio) e quella al 31.12.1992;
Quota B) = Rmp * (A - A¹) Rmp = Retribuzione media pensionabile A = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.2011 (*); A¹ = Aliq. pens. anz. contr. 31.12.1992; (*) Il comma 2 dell’art. 24, infatti, salvaguarda il sistema di calcolo retributivo limitandolo, però, all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.
Quota C) Il comma 2 dell’art. 24 introduce una nuova quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo e, in base al metodo c.d. pro-rata, limitata alla sola anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012. Le modalità di determinazione di questa quota di pensione sono quelle stabilite dalla previgente normativa per il sistema contributivo, integrate con le modifiche apportate, dal comma 16 dell’art. 24, al sistema dei coefficienti di trasformazione. Quota C) = montante contr. * coeff. di trasformazione
MODIFICHE SISTEMA DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (Comma 16 – Art. 24) La parte prima del presente comma dispone, con effetto dal 01.01.2013, l’estensione dei coefficienti di trasformazione dall’età di 65 anni (età limite stabilita dalla normativa previgente) fino all’età di 70 anni. La nuova età limite di 70 anni è adeguata agli incrementi della speranza di vita con le medesime modalità previste per i requisiti pensionistici.
Quando, per effetto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, l’originario limite di 70 anni venga superato, di una o più unità, viene prevista l’introduzione di coefficienti di trasformazione relativi alle nuove età anagrafiche raggiunte.
Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione alla procedura di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 01.01.2019, sono effettuati con periodicità biennale (comma 16, parte seconda).