LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI La centralizzazione degli acquisti persegue l’obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure contrattuali, pervenendo all’accorpamento/aggregazione tra stazioni appaltanti per la gestione delle gare di appalto, consentendo in tal modo di ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, condizioni economiche più vantaggiose e ridurre i costi di sistema connessi con la realizzazione delle procedure di gara.
CENTRALI DI COMMITTENZA La centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008 2
Art. 33 codice appalti 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 3
Le leggi finanziarie Creazione di CONSIP S.p.a., con il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza di un quantitativo di beni o servizi predeterminato (art. 26 Legge n. 488/1999). In origine, l’adesione alle convenzioni CONSIP era previsto solo per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Le altre P.A. hanno facoltà di aderire, ma devono comunque utilizzare i parametri di qualità e prezzo delle convenzioni CONSIP nel caso di acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 4
La schizofrenia legislativa Sotto la pressante necessità di risanamento dei conti pubblici, le leggi finanziarie successive hanno cercato in vari modi di estendere a tutte le pubbliche amministrazione l’adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, oscillando tra disposizioni volte ad obbligare o semplicemente indurre e incentivare il ricorso a tale istituto. Art. 24 Legge 289/2002 prevede: - l’obbligo generalizzato per tutte le P.A. di aderire alle convenzioni CONSIP; - la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo; - la responsabilità erariale del funzionario per il maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dalle convenzioni. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 5
Dalla “CONSIP unica” alle centrali di committenza territoriali L’eccessiva concentrazione degli acquisti, comportando l’aumento delle dimensioni delle commesse e degli operatori economici che vi partecipano, può ingenerare gradualmente un restringimento della concorrenza. Vi è inoltre la necessità di salvaguardare le prerogative costituzionali delle regioni. Prefigurazione di una pluralità di soggetti specializzati nell’attività contrattuale (centrali di acquisto), che possono costituire un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 6
Art. 1, comma 455, Legge 296/2006 Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 7
Lo stato attuale e la proposta per la finanziaria 2009 Facoltà per tutte le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria individuati con decreto del Ministero dell’economica e finanze, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda. Gli enti locali possono aggregarsi tra loro per costituire centrali di committenza o utilizzare le centrali regionali di acquisto. Le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di adeione alle convenazioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 8
(Segue) Resta fermo, per gli Enti che non aderiscono alle centrali di committenza, l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità di cui alle convenzioni CONSIP come limiti massimi per la stipulazione di contratti. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008 9
Progetto Finanziaria 2009 Introdurre incentivi e sanzioni indirette per indurre tutte la P.A. a ricorrere ad istituti di centralizzazione degli acquisti. Incentivi: esenzione dal pagamento del contributo per l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all’interno del territorio regionale LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008 10
Sanzioni: I soggetti che non ricorrono alle centrali di committenza devono motivare specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica e trasmettere gli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti. In mancanza, incorrono in responsabilità erariale (per l’eventuale maggiore corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a quelli di riferimento) il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008 11
(Segue) Riduzione di trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato per un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall’affidamento alle centrali di committenza. Divieto di ricorrere all’imposta di scopo per il finanziamento delle opere pubbliche per le quali non ci si avvale delle centrali di committenza. Divieto di procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi. Divieto di prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali. LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008 12