Promosso dal Programma nazionale di protezione

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Transcript della presentazione:

“L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell’ambito dell’Emergenza Nord Africa “ Promosso dal Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani Palermo, 19 giugno 2012

della popolazione residente totale Livello di copertura dell’indagine, 2009-10 Comuni rispondenti 5951 Comuni su 8.094 73,5% 49.331.000 abitanti su 60.340.000 81,7% della popolazione residente totale Fonte: Minori Stranieri Non Accompagnati - Rapporto 2011, ANCI - Cittalia; Istat (2010) 2

Comuni con minori contattati o presi in carico, 2009-10 845 Comuni su 5.951 14,2% Fonte: Minori Stranieri Non Accompagnati - Rapporto 2011, ANCI - Cittalia; Istat (2010) 3

MSNA contattati o presi in carico, 2006-10 Numero dei minori in valori assoluti Dato relativo alle segnalazioni dei minori stranieri non accompagnati giunte al Comitato Minori Stranieri al 18 novembre 2011. Fonte: Minori Stranieri Non Accompagnati - Rapporto 2011, ANCI - Cittalia; CMS (2011) 4

Chi sono i minori stranieri non accompagnati DPCM 535/99 Art. 1, comma 2 «Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" […] si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»

sperimenta un sistema nazionale decentrato e in rete Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, avviato nel marzo del 2008, sperimenta un sistema nazionale decentrato e in rete di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati

L’obiettivo del Programma è di rafforzare la tutela dei minori, attraverso: il consolidamento e l’ampliamento della rete di posti di pronta accoglienza e assistenza per MSNA; la standardizzazione e il potenziamento delle attività di pronta accoglienza da parte dei Comuni in rete; la sperimentazione e diffusione dell’affido familiare come forma qualificata per l’accoglienza e l’integrazione per MSNA; il monitoraggio, l’informazione e l’assistenza nelle aree di arrivo con particolare attenzione al territorio siciliano e alla costa adriatica.

La rete dei Comuni del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati – II Fase

I numeri del Programma Comuni titolari di progetti territoriali 32 Posti complessivi 351 Minori accolti 2761 Giornate di accoglienza oltre 160.000 Minori affidati 144

Principali nazionalità dei minori accolti I e II Fase I minori accolti nell’ambito del Programma provengono da 44 paesi diversi; le aree di provenienza maggiormente rappresentate sono l’Asia centro-meridionale, il Maghreb e l’Africa dell’Ovest, i Balcani:

Distribuzione per genere dei minori accolti I e II Fase I dati mostrano come la quasi totalità dei minori accolti nell’ambito del Programma sia di genere maschile, secondo una composizione che si è mantenuta stabile durante la realizzazione del Programma:

Distribuzione per fasce d’età dei minori accolti I e II Fase Oltre il 75% dei minori accolti nell’ambito del Programma ha un’età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti: 0,6% 0,9% 3,5% 5,8% 13,5% 31,8% 44% 0 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18

COMUNI CHE HANNO ACCOLTO MSNA EMERGENZA NORD AFRICA

Articolazione degli interventi I Comuni del Programma, selezionati attraverso bando pubblico, progettano le loro attività in base alle linee guida proposte, che prevedono di realizzare l’insieme degli interventi nel corso dei 100 giorni previsti per la pronta accoglienza del minore

Linee Guida operative: gli interventi previsti Accoglienza, assistenza socio-psicologica e mediazione culturale Segnalazione al Comitato Minori Stranieri e avvio indagini familiari Avvio della procedura per l’apertura della tutela e il rilascio del permesso di soggiorno Accesso ai servizi del territorio (insegnamento della lingua italiana, salute, scuola, formazione professionale) Sperimentazione e promozione dell’affidamento familiare Individuazione di un percorso socio-educativo individualizzato Attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione

Collocamento in luogo sicuro Collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell’età e del Paese di provenienza del minore. Codice Civile Art. 403, Intervento della pubblica autorità a favore dei minori «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione»

Assistenza socio psicologica, sanitaria e orientamento legale Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio - psicologica e sanitaria nonché un valido orientamento legale dal momento della presa in carico e per tutto l’arco temporale della pronta accoglienza. Per garantire tutto ciò sarà necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell’età del minore, sia rispettoso della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d’équipe utile a stabilire un clima di empatia e di fiducia.

Supporto di mediatori linguistico culturali Il mediatore culturale svolge un ruolo finalizzato a facilitare la comunicazione e la comprensione sia linguistica che culturale tra il minore straniero e il territorio di accoglienza. La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell’équipe multidisciplinare a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell’équipe medesima, sia nei rapporti con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.

Segnalazione alla Procura Il minore straniero non accompagnato dovrà immediatamente essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 184/1983, così come modificata ai sensi della legge 149/2001: Art. 9, comma 1 «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio»

Avvio della procedura ai fini dell’attivazione della tutela Il Comune dovrà segnalare al Giudice Tutelare il minore preso in carico, ai fini dell’apertura della tutela ai sensi dell’art.343 e seguenti del Codice Civile e dalla ulteriore normativa vigente in materia. Codice Civile Art.343 «Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore» Art. 346 «Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore»

«I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli Legge 149/2001 (modifiche alla Legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) Art. 3, commi 1 e 2 «I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito» «Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico»

Rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione Art. 19, comma 2, Divieto di espulsione e respingimento «Non è consentita l’espulsione […] nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire i genitori o l’affidatario espulsi»

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione Art. 35, comma 3 «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva […]» Art. 35, comma 3, lett. b) «È garantita la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176»

Insegnamento di base della lingua italiana L’acquisizione delle basi linguistiche fondamentali per la comunicazione e l’interazione con il contesto sociale di accoglienza è garantita attraverso l’attivazione di corsi di lingua italiana della durata minima di 45 h e realizzati da docenti qualificati, preferibilmente all’interno di strutture pubbliche quali i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta. DPCM 535 del 1999 Art. 6, comma 1 «Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente»

Sperimentazione e promozione dell’affido familiare Il Programma promuove la conoscenza e l’utilizzo dell’affidamento familiare come forma qualificata di accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Sono incoraggiate tutte le forme di affidamento previste dalla legge e variamente sperimentate dagli Enti Locali, sia relativamente ai nuclei affidatari (italiani o stranieri) sia alle tipologie di affidamento (residenziale, part-time, etc.). Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001 art. 2 comma 1 «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»

Inserimento scolastico e professionale È opportuno che il Comune, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi finalizzati all’integrazione sociale (attività sportive e artistico - culturali) e all’inserimento socio-lavorativo dei minori (corsi di formazione professionale, tirocini formativi, borse lavoro, etc.) in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi. D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione Art. 38, comma 1 «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica»