Schema normativo ipertestuale Autore PASCUCCI ROSALIA
LIMITI ALL’ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA Mancanza o eccesso di procura Abuso di procura Falsus procurator Art.(1398 c. c. ) Contratto con sé stesso Art.(1395 c. c. ) Conflitto di Interessi art.(1394 c. c.)
RAPPRESENTANZA SENZA POTERE Art. 1398 del c. c. RAPPRESENTANZA SENZA POTERE Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
CONFLITTO DI INTERESSI Il contratto concluso dal rappresentante in Art. 1394 del c. c. CONFLITTO DI INTERESSI Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
CONTRATTO CON SE STESSO Art. 1395 del c. c. CONTRATTO CON SE STESSO E annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’ altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi [1394, 1441, 1735]