La responsabilita’ solidale negli appalti Dott. Massimiliano Fico
Un po’ di storia….. L’ART. 29 DEL D.LGS. N° 276/200 Al comma 2: IN CASO DI APPALTO DI SERVIZI IL COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'APPALTATORE, ENTRO IL LIMITE DI UN ANNO DALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO, A CORRISPONDERE AI LAVORATORI I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI.
Un po’ di storia….. L’ART. 35 DEL D.L. N° 223/2006 (meglio conosciuto come decreto “VISCO-BERSANI”) Al comma 28: L’APPALTATORE RISPONDE IN SOLIDO CON IL SUBAPPALTATORE DELLA EFFETTUAZIONE E DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI A CUI E’ TENUTO IL SUBAPPALTATORE
Un po’ di storia….. L’ART. 35 DEL D.L. N° 223/2006 (meglio conosciuto come decreto “VISCO-BERSANI”) Al comma 29: LA RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE, VENIVA MENO SE, VERICAVA L’AVVENUTO PAGAMENTO, ACQUISENDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, PRIMA DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Un po’ di storia….. L’ART. 35 DEL D.L. N° 223/2006 (meglio conosciuto come decreto “VISCO-BERSANI”) Al comma 33: SANZIONE AMMINISTRATIVA DA Euro 5.000 ad euro 200.000 QUALORA NON FOSSERO OSSERVATI, DALL’APPALTOTORE E DAGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI, GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 28, QUALORA CONNESSI CON LE PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE CONCERNENTI L’OPERA, LA FORNITURA O IL SERVIZIO AFFIDATI
Un po’ di storia….. IN AMBITO FISCALE…….. COLPO DI SCENA……. SAREBBE DOVUTA ENTRARE IN VIGORE IL 15/06/2008 IN SEGUITO ALL’EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 74 DEL 25/02/2008 MA…. ABROGATO, UNITAMENTE AI COMMI DA 29 A 34 DELL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGGE N° 223/2006 IL 3 GIUGNO 2008, DAL COMMA 8 DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 97/2008
Un po’ di storia….. UNICO SUPERSTITE: IL COMMA 28 DELL’ART. 35 DEL DECRETO LEGGE 223/2006
Un po’ di storia….. QUALCHE ANNO DOPO… ART. 2 COMMA 5-BIS DEL DECRETO LEGGE N° 16/2012 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA)
Un po’ di storia….. RISCRIVE (MA SOLO IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA LEGGE 44/2012) IL COMMA 28 DELL’ART. 35. QUINDI: L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA VIENE LIMITATO ALLA SOLA AREA FISCALE DELLE RITENUTE SUI REDDITI OPERATE AI DIPENDENTI (CHE ERANO GIA’ INTERESSATE PRIMA) E DELL’IVA ESPOSTA NELLE FATTURE INERENTI L’APPALTO.
Un po’ di storia….. SI ESTENDE LA RESPONSABILITA’ ALL’IVA, MA VIENE LIMITATA A 2 ANNI DAL TERMINE DELL’APPALTO…. MA SOPRATTUTTO, VIENE ESTESA ANCHE AL COMMITTENTE (CHE PRIMA ERA SOGGETTO SOLO AD UNA SANZIONE)
Un po’ di storia….. IL NUOVO COMMA 28: IL COMMITTENTE è OBBLIGATO IN SOLIDO CON L’APPALTATORE E CON CIASCUNO DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI… OVE NON DIMOSTRI DI AVER MESSO IN ATTO TUTTE LE CAUTELE POSSIBILI PER EVITARE L’INADEMPIMENTO
Un po’ di storia….. TRE MESI E MEZZO DOPO….. DECRETO LEGGE 83 DEL 22 GIUGNO 2012 IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA LEGGE 134/2012 VENNE AGGIUNTO L’ARTICOLO 13 /TER CHE RISCRIVE NUOVAMENTE IL TESTO DEL COMMA 28 DELL’ARTICOLO 35 AGGIUNGENDO PERO’ ANCHE I COMMI 28/BIS E 28/TER, RIPROPONENDO, DI FATTO, CON POCHE MODIFICHE, I PRECEDENTI TESTI DEI COMMI DA 29 A 34 DEL DECRETO LEGGE 223/2006, SOPPRESSI NEL 2008
Un po’ di storia….. TRE MESI E MEZZO DOPO….. IL NUOVO COMMA 28: IN CASO DI APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI, L’APPALTATORE RISPONDE IN SOLIDO CON IL SUBAPPALTATORE, NEI LIMITI DELL’AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO, DEL VERSAMENTO ALL’ERARIO DELLE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Un po’ di storia….. TRE MESI E MEZZO DOPO….. INOLTRE… LA RESPONSABILITA’ VIENE MENO SE L’APPALTATORE VERIFICA, ACQUISENDO LA DOCUMENTAZIONE PRIMA DEL VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO, CHE GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE, SCADUTI ALLA DATA DEL VERSAMENTO, SONO STATI CORRETTAMENTE ESEGUITI DAL SUBAPPALTATORE
Un po’ di storia….. TRE MESI E MEZZO DOPO….. DELLA PRECEDENTE MODIFICA OPERATA NEL 2012, VIENE CONFERMATA SOLTANTO L’APPLICAZIONE DI NATURA FISCALE RIFERITA ALLE RITENUTE OPERATE AI LAVORATORI DIPENDENTI E ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, MENTRE SCOMPARE LA LIMITAZIONE DELLA SOLIDARIETA’ PASSIVA AL SOLO BIENNIO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DELL’APPALTO CHE, COME NEL TESTO DEL 2006, SI PROLUNGA FINO AL TERMINE DELL’ACCERTAMENTO
Un po’ di storia….. TRE MESI E MEZZO DOPO….. VIENE PREVISTA PER LA PRIMA VOLTA, INVECE, LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE DA SOGGETTI ABILITATI UNA ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA IN LUOGO DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DA PRODURRE A SUPPORTO DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI DI RITENUTE E IVA.
OGGI…. 26 SETTEMBRE 2013 DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N° 69 (DECRETO DEL FARE….) DECRETO LEGGE 28 GIUNGO 2013 N° 76, CONVERTITO NELLA LEGGE 99/2013 (DECRETO LAVORO….)
OGGI…. 26 SETTEMBRE 2013 IN PRATICA, LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI E’ REGOLATA DA DUE DISTINTE NORME: L’ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003 E ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGGE 223/2006
OGGI…. 26 SETTEMBRE 2013 L’ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003 REGOLA LA SOLIDARIETA’ IN MATERIA DI RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI E PREMI ASSICURATIVI
OGGI…. 26 SETTEMBRE 2013 ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGGE 223/2006 REGOLA LA SOLIDARIETA’ IN MATERIA FISCALE
OGGI…. 26 SETTEMBRE 2013 I SOGGETTI COINVOLTI: COMMITTENTE (MAI UN PRIVATO) APPALTATORE SUBAPPALTATORE
IL COMMITTENTE AI SENSI DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 29 DEL D.LGS 276/2003: RISPONDE (SALVO ABBIA APPLICATO LE PROCEDURE DI VERIFICA PREVISTE DAI CCNL) DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, (QUINDI NEI CONFRONTI DI INPS E INAIL, MA ANCHE DELLE CASSE EDILI) IN SOLIDO CON L’APPALTATORE ED IL SUBAPPALTATORE ENTRO IL LIMITE DI 2 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
IL COMMITTENTE In pratica : PER I MANCATI VERSAMENTI (DA PARTE DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE) DI RETRIBUZIONI, TFR, CONTRIBUTI E PREMI DOVUTI AI LAVORATORI SUBORDINATI E RELATIVI AD ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI (QUALI AD ESEMPIO COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATI, ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) DOVUTI PER IL PERIODO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO NON RISPONDE DELLE SANZIONI!!
L’APPALTATORE AI SENSI DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 29 DEL D.LGS 276/2003: RISPONDE (SALVO ABBIA APPLICATO LE PROCEDURE DI VERIFICA PREVISTE DAI CCNL) DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, (QUINDI NEI CONFRONTI DI INPS E INAIL, MA ANCHE DELLE CASSE EDILI) IN SOLIDO CON IL SUBAPPALTATORE ENTRO IL LIMITE DI 2 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’APPALTATORE In pratica : PER I MANCATI VERSAMENTI (DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE) DI RETRIBUZIONI, TFR, CONTRIBUTI E PREMI DOVUTI AI LAVORATORI SUBORDINATI E RELATIVI AD ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI (QUALI AD ESEMPIO COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATI, ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) DOVUTI PER IL PERIODO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO NON RISPONDE DELLE SANZIONI ASCRIVIBILI ALA SUBAPPALTATORE MA SOLO DELLE PROPRIE
IL SUBAPPALTATORE DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER I PROPRI DEBITI E LE RELATIVE SANZIONI.
IL COMMITTENTE AI SENSI DELLA NUOVA FORMULAZIONE ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGGE 223/2006: SANZIONATO (DA 5.000 A 200.000) NEL CASO IN CUI PAGHI L’APPALTATORE SENZA VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE O EVENTUALI SUBAPPALTATORI
L’APPALTATORE AI SENSI DELLA NUOVA FORMULAZIONE ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGGE 223/2006: L’APPALTATORE, SALVO CHE ABBIA ACQUISITO LA PREVISTA DOCUMENTAZIONE, RISPONDE PER I MANCATI VERSAMENTI DELLE RITENUTE DEL LAVORO DIPENDENTE, NEI LIMITI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AL SUBAPPALTATORE SENZA LIMITI TEMPORALI, MA NEI LIMITI DELLA PRESCRIZIONE HA INOLTRE LA RESPONSABILITA’ DIRETTA PER I PROPRI DEBITI PIU’ LE EVENTUALI SANZIONI.
IL SUBAPPALTATORE AI SENSI DELLA NUOVA FORMULAZIONE ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGGE 223/2006: RIMANE RESPONSABILE DIRETTAMENTE PER I PROBRI DEBITI TRIBUTARI E LE RELATIVE SANZIONI
IVA LA NUOVA MODIFICA DELLA MATERIA HA ESCLUSO LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER IL MANCATO PAGAMENTO DELL’IVA.
DIFFERENZA… ATTENZIONE: A DIFFERENZA DELLA SOLIDARIETA’ IN MATERIA RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE NELLA SOLIDARIETA’ DI NATURA FISCALE NON VI è L’AMPLIAMENTO AI LAVORATORI AUTONOMI!