Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso

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Transcript della presentazione:

Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo III b Dalla caduta del fascismo agli anni settanta f.liso

La Costituzione della repubblica (g.u. 27.12.1947) articolo 1 articolo 3, co. 2 articolo 4 articolo 41, co. 2 f.liso

La disciplina dei rapporti collettivi f.liso

libertà sindacale diritto di sciopero È l’area dove la discontinuità è più rilevante … libertà sindacale articolo 39 Cost. diritto di sciopero articolo 40 Cost. f.liso

Libertà sindacale e diritto di sciopero dall’eterotutela all’autotutela Libertà sindacale e diritto di sciopero f.liso

dall’eterotutela all’autotutela il sindacato Nell’ordinamento corporativo > si muove nell’area del diritto pubblico il sindacato Nell’ordinamento post-corporativo > si muove nell’area del diritto privato f.liso

dall’eterotutela all’autotutela la categoria Nell’ordinamento corporativo > la legge la categoria Nell’ordinamento post-corporativo > l’autonomia f.liso

autorità libertà Ordinamento corporativo Ordinamento post-corporativo legge categoria libertà categoria sindacato sindacato lavoratori f.liso

dall’eterotutela all’autotutela il conflitto Nell’ordinamento corporativo > reato il conflitto Nell’ordinamento post-corporativo > diritto f.liso

La mancata attuazione della disposizione costituzionale sull’erga omnes f.liso

articolo 39 Cost. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. f.liso

Rappresentanza unitaria Rappresentanza unitaria lavoratori Rappresentanza unitaria datori lavoro Contratto collettivo erga omnes CATEGORIA f.liso

La mancata attuazione della disposizione costituzionale sull’erga omnes Perché? Il quadro politico; lo sviluppo dell’unità d’azione tra cgil, cisl e uil La mancata attuazione della disposizione costituzionale in materia di sciopero (applicazione tardiva e parziale nel 1990, con la legge 146, sullo sciopero nei servizi essenziali) f.liso

Situazione di sostanziale anomia il cardine ordinatore del sistema il conflitto collettivo il principio di effettività * la regola dell’accreditamento ad opera della controparte * il contratto collettivo di diritto comune; l’applicazione del contratto ai soggetti iscritti ai sindacati stipulanti f.liso

A Le uniche eccezioni alla anomia La legge 22 dicembre 1956 c.d. sul “distacco” delle aziende a partecipazione statale Il problema di costituzionalità rispetto alla prima parte dell’articolo 39 cost. Corte cost. 26.1.1960, n. 1 L’Intersind e lo sviluppo delle relazioni industriali Il protocollo Intersind-Asap del 1962 f.liso

B Le uniche eccezioni alla anomia La legge n. 741 del 1959 L’incostituzionalità della legge di proroga per contrasto con la seconda parte dell’articolo 39 cost. f.liso

Statuto dei lavoratori Un importante intervento lo si ha nel 1970 sulla scia del c.d. autunno caldo Statuto dei lavoratori Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento f.liso

Le due anime dello statuto L’ anima protettiva Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore Titolo II Della libertà sindacale L’ anima promozionale Titolo III Della attività sindacale f.liso

La libertà sindacale f.liso

Libertà sindacale Le proiezioni della libertà sindacale Potere pubblico Libertà sindacale Potere del datore di lavoro Le convenzioni internazionali OIL n. 87/1948 e n. 98/1949 f.liso

Diritto di elaborare autonomamente i propri statuti Diritto di costituire Diritto di aderire Diritto di elaborare autonomamente i propri statuti Diritto di elaborare autonomamente i propri programmi di azione Diritto a non subire limitazioni o interferenze da parte di autorità amministrative Diritto a non subire svantaggi da parte del datore di lavoro Diritto a che la controparte non si ingerisca (sindacato giallo) Diritto della organizzazione ad aderire ad altre organizzazioni, anche internazionali f.liso

diritto dei singoli ma anche delle organizzazioni diritto alla organizzazione (è più del diritto di associazione > libertà di scelta dei modelli organizzativi) diritto che riguarda solo i lavoratori o anche i datori di lavoro? è un diritto di tutti i lavoratori? f.liso

è anche diritto di non aderire? (libertà negativa) f.liso

LO STATUTO DEI LAVORATORI Il suo primo capitolo la legge sui licenziamenti n. 604 del 1966 In particolare, l’art. 4 “Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.” Il caso Santhià …… f.liso

statuto dei lavoratori Della libertà sindacale (titolo II) Della attività sindacale (titolo III) Collegamenti e distinzioni tra i due concetti La legislazione protettiva La legislazione promozionale f.liso

Della libertà sindacale TITOLO II Della libertà sindacale 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale 15 - Atti discriminatori 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori 17 - Sindacati di comodo 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro f.liso

Della attività sindacale TITOLO III Della attività sindacale 19 - Costituzione delle rsa f.liso

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. f.liso

rsa rsa UNITA’ PRODUTTIVA dalla “monarchia assoluta“ imprenditore potere imprenditoriale contropotere rsa rsa alla ”monarchia costituzionale” lavoratori un intervento che conferma e suggella l’esperienza post costituzionale del sindacato di fatto f.liso

Cosa sono le rsa? Sindacato Sindacato Unità produttiva m.r. Sindacato m.r. Unità produttiva rsa rsa Organismi aziendali delle associazioni sindacali f.liso

“maggiore rappresentatività” il criterio selettivo della “maggiore rappresentatività” Importanza del riferimento alla dimensione confederale Gli indici della maggiore rappresentatività ….. Consistenza del numero degli iscritti Equilibrata presenza in un ampio arco di settori produttivi Svolgimento effettivo di attività contrattuale Presenza in una pluralità di ambiti territoriali f.liso

Le critiche, dalla destra e dalla sinistra movimentista I problemi di legittimità costituzionale (il referendum del 1995: rinvio) Non c’è violazione della libertà sindacale …… tutte le organizzazioni possono raggiungere la maggiore rappresentatività … Non c’è violazione del principio di eguaglianza; la differenza si giustifica considerando che il criterio selettivo è mirato ad assicurare l’effettività della tutela … f.liso

Della attività sindacale TITOLO III Della attività sindacale 19 - Costituzione delle rsa 20 - Assemblea 21 - Referendum 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rsa 23 - Permessi retribuiti 24 - Permessi non retribuiti 25 - Diritto di affissione 26 - Contributi sindacali 27 - Locali delle rsa f.liso

28 - Repressione della condotta antisindacale TITOLO IV 28 - Repressione della condotta antisindacale f.liso

fine f.liso

Dopo il referendum il lavoratore appartenente ad un’ associazione non firmataria del contratto collettivo può richiedere al datore di lavoro la trattenuta della quota associativa a favore di quel sindacato? Cass. 14032 del 26 luglio 2004 ha risposto positivamente qualificando la situazione come cessione di credito (art. 1260 c.c.) In precedenza soluzioni diverse (Cass. n. 1968 del 3 febbraio 2004 e n. 3917 del 26 febbraio 2004) f.liso

f.liso

Sono sciolte la Confederazione ……. Articolo 43 Per i rapporti collettivi e individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative …. f.liso

f.liso

Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. f.liso

Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Articolo 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. f.liso

“ “Democratica” voleva dire una repubblica in cui non solo fossero riconosciute e garantite giuridicamente le fondamentali libertà civili e politiche e affermata l’eguaglianza giuridica (“davanti alla legge”, art. 3) di tutti i cittadini, ma voleva dire qualcosa di più, cioè una società in cui fossero stati rimossi “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del paese” (art. 3, secondo comma). Questo significa, cioè, che la democrazia disegnata dalla Costituzione era stata concepita non come una semplice democrazia politica, ma come una democrazia sociale, nella quale la libertà e l’eguaglianza politica, anziché essere proclamate di diritto, dovevano essere attuate “di fatto” mediante una già prevista trasformazione economica della società” f.liso

“La nostra Costituzione…nella parte in cui afferma i così detti “diritti sociali” contiene una polemica contro l’assetto economico della società presente, del cui rinnovamento, che la Costituente non ha avuto il tempo di compiere essa stessa, ha tracciato un programma per l’avvenire, affidato alla fedeltà costituzionale del legislatore ordinario. Il proposito di rinnovamento sociale, senza il quale la Repubblica italiana non potrà corrispondere alla figura costituzionale annunciata dall’articolo 1 della Costituzione, è energicamente affermato soprattutto in due disposizioni: nel secondo comma dell’articolo 3…. e nell’articolo 4, che, dopo aver riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro, aggiunge che la Repubblica “promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto” (Calamandrei, 1955) f.liso

L’iniziativa privata è libera. Articolo 41 L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. ………….. f.liso

L’organizzazione sindacale è libera. Articolo 39 L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. f.liso

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Articolo 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. f.liso

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v. Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori Closed shop: si può essere assunti se si appartiene ad un determinato sindacato Union shop: si può mantenere l’occupazione se si aderisce ad un determinato sindacato v. art. 15 st. lav. v. Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori f.liso

Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Comunità europea 1989) Art. 11. I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità europea hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire organizzazione professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali. Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni senza che ne possa derivare a suo carico un danno personale o professionale. f.liso

Articolo 2 Sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende patrimoniali dello Stato. …… Al Ministero delle partecipazioni statali si intendono trasferite tutte le aziende patrimoniali e le quote di partecipazione di cui ai precedenti commi Articolo 3 Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità. Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro…… f.liso

Alla legge del 1956 è legato il nome di Giulio Pastore che già nel 1954, in una mozione presentata alla Camera, invitava il governo ad accelerare la costituzione di una rappresentanza autonoma, tra l’altro per “accogliere le forme più progredite di politica del lavoro e pertanto in modo particolare contribuire a sostenere ed elevare il livello di occupazione … , introdurre un sistema coordinato di relazioni umane …., promuovere la partecipazione del lavoro ai vari aspetti della vita produttiva” (cit. da De Luca, in Costa, 422) f.liso

Articolo 1 Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge Articolo 6 Le norme di cui all’articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell’articolo 39 della Costituzione. f.liso

“L’organizzazione sindacale è libera.” Articolo 39 co. 1 della Carta costituzionale “L’organizzazione sindacale è libera.” è più di associazione Articolo 18 della Costituzione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. f.liso

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni? Il personale di polizia? I militari? f.liso

Volantinaggio rientra tra le forme di proselitismo sindacale, ma trova dei limiti in quanto non può recare intralcio alla normale attività lavorativa; quindi il datore di lavoro può farne divieto non può configurarsi a priori quale pregiudizio alla normale attività lavorativa il volantinaggio effettuato durante l’orario di lavoro, in quanto l’eventuale divieto ha ragione d’essere a seconda della natura e del tipo di impegno degli addetti alla stessa attività lavorativa (cass. 5089/1986; 1325/1983) Se durante lo sciopero un gruppo di lavoratori cerca di convincere gli altri a scioperare facendo corteo interno ed invadendo gli uffici dell’azienda dove sono gli impiegati…? Forma illecita di pressione lesiva della libertà degli altri (pret. Milano 1984, Giur.it. 1985,I,II,247) f.liso