IL RIORDINO DEL QUADRO NORMATIVO: stato di avanzamento dei lavori (gennaio 2011) e osservazioni degli operatori
Norme tecniche e standard di sicurezza Norme di esercizio (contenute nei regolamenti d’esercizio) Standard tecnici (contenuti nelle specifiche e nelle istruzioni tecniche)
Emanazione delle norme e degli standard Le norme tecniche e gli standard di sicurezza sono emanati dall’Agenzia. I GI e le IF possono proporre modifiche, motivate da idonee analisi di rischio. In casi particolari, l’Agenzia può autorizzare RFI e le IF ad adottare temporaneamente modifiche sperimentali alle norme e agli standard vigenti
Riordino delle norme di esercizio: obiettivi Pervenire ad un Testo Unico dove sia esposto un sistema normativo esaustivo e coerente, valido sull’intera rete ferroviaria italiana (RFI e ferrovie concesse). Sulla base del Testo Unico i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie dovranno emanare i propri manuali di mestiere, che costituiranno i testi utilizzati dal personale che svolge mansioni di sicurezza.
Riordino delle norme di esercizio: metodologia Il lavoro è stato strutturato nelle seguenti quattro fasi: Analisi della normativa attuale (Testi Normativi, disposizioni, prescrizioni e circolari del GI) e delle STI - terminata; Elaborazione dell’architettura del nuovo sistema - terminata; Compilazione della parti del nuovo Testo Unico, passando attraverso la riscrittura del Regolamento per la Circolazione dei Treni e del Regolamento sui Segnali - in corso di ultimazione; Verifiche finali di coerenza ed esaustività - in corso di ultimazione.
Riordino delle norme di esercizio: SAL al 19 gennaio Le modifiche al RCT, finalizzate a inserire i principi normativi di competenza dell’Agenzia, sono state proposte finora con due decreti e quattro schemi di decreto: Decreto n. 15/2010: riordino delle norme che regolamento la circolazione dei mezzi d’opera; Decreto n. 16/2010: riordino delle norme che regolamentano l’esecuzione dei lavori sulla infrastruttura ferroviaria nazionale;
Riordino delle norme di esercizio: SAL al 19 gennaio Schema R/2010: riordino delle norme che regolamentano le manovre e lo stazionamento dei rotabili (ISM); Schema S/2010: riordino delle norme che regolamentano l’attività di condotta e di accompagnamento dei treni (IPCL e ISPAT). Schema T/2010: riordino delle norme inerenti alle condizioni tecniche per la circolazione dei treni (PGOS). Schema B/2011: riordino delle norme di esercizio oggi contenute nelle DET, DELB, IESBE, DSDU, ISD, IEAC, NEAT, EATR, SCMT, SSC, Spola, NVTV.
Riordino delle norme di esercizio: SAL al 19 gennaio Rimangono da riordinare i principi e le interfacce riguardanti i contenuti di: RS; IEPL; ISBR (blocco radio); NEAV (norme esercizio linee attrezzate con ERTMS); ITLC (sistemi di telecomunicazioni); IEFCA; Norme per l’esercizio dei dispositivi RTB; NEITE, per le linee tradizionali e per le linee attrezzate con ERTMS
Riordino delle norme di esercizio L’obiettivo finale di tale penultima fase del riordino (fase di compilazione) è la riscrittura e l’integrazione dei contenuti del RCT e del RS, in modo che essi costituiscano insieme il Testo Unico della normativa ferroviaria di competenza dell’Agenzia.
Riordino delle norme di esercizio Per raggiungere questo obiettivo verrà emanato un decreto “finale” che raccoglierà tutte le modifiche proposte con gli schemi di decreto emanati a partire dallo schema R/2010. Tale decreto conterrà anche la revisione del decreto n. 1/2009: per lasciare come Testi Normativi di competenza dell’Agenzia solo il Regolamento per la Circolazione dei Treni e il Regolamento sui Segnali (modifiche all’Allegato B); per recepire l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle competenze sui sottosistemi di sicurezza di terra dell’infrastruttura ferroviaria (verbale n. 2).
Riordino delle norme di esercizio L’articolo 1, comma 1, del nuovo RCT così recita: Il presente Regolamento e il Regolamento sui Segnali contengono i principi normativi e i requisiti funzionali da rispettare per garantire la sicurezza della circolazione. Sulla base di tali norme ciascun operatore ferroviario (gestori dell’infrastruttura o impresa ferroviaria) provvede ad emanare le specifiche procedure che disciplinano i processi interni connessi alla circolazione ferroviaria e la manualistica di mestiere ad uso del proprio personale addetto a mansioni di sicurezza della circolazione. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie può adottare provvedimenti sperimentali di modifica delle suddette norme o autorizzare i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie alla loro adozione.
Sinottico delle principali modifiche al RCT Testo normativo attuale: Inserimento nel RCT: ICC (carrelli) Art. 17 IPC (cantieri) e Servizi di vigilanza Art. 20 ISD Nuovo art. 1bis, artt. 2, 4, 5, 21 ISM Art. 7 IPCL e ISPAT Artt. 3, 6, 16 e 23 PGOS Nuovi artt. 2bis e 2ter; art. 14; nuovi Allegati IV, V e VI DET, DELB, IET, IELB, Spola Nuovi artt. 2quater, 4, 5ter, 21bis; Allegato III IESBE Artt. 3, 4, 21
Sinottico delle principale modifiche al RCT Testo normativo attuale: Inserimento nel RCT: SCMT e SSC Nuovo art. 3bis Apparati centrali Nuovo art. 5bis Comunicazioni verbali registrate Nuovo Allegato VII NVTV (verifica) Nuovo Allegato VIII DSDU Art. 1 (di competenza RFI)