Avv. Daniela Mainini Presidente Centro Studi Anticontraffazione

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Transcript della presentazione:

Avv. Daniela Mainini Presidente Centro Studi Anticontraffazione CONTRAFFAZIONE e MADE IN: le tutele a seguito delle nuove normative Ancona, 24 novembre 2009

Centro Studi Anticontraffazione Dipartimento del Centro Studi Grande Milano che si occupa esclusivamente della lotta alla contraffazione e che ha al suo interno un centro d’intervento anticontraffazione. Opera sinergicamente con i rappresentanti delle istituzioni (Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province e Comuni, Dogane, Guardia di Finanza, Uffici Brevetti e Marchi, Università, Enti Fieristici, Associazioni di Categoria ed imprese) per la lotta alla contraffazione.

Scopi del Centro Studi Anticontraffazione Definire e sviluppare una politica comune per combattere la contraffazione, studiando e promuovendo ogni misura per assicurare le azioni più efficaci per combattere il fenomeno. Costituire un centro di informazione per la lotta anticontraffazione. Contribuire allo sviluppo ed al miglioramento della protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale mediante interventi, iniziative e proposte presso ogni Autorità. Contribuire a sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi della contraffazione. Favorire la diffusione della protezione del progetto creativo, della realizzazione originale, dei prodotti autentici, in contrapposizione a qualsiasi forma di falso.

Scopi del Centro Studi Anticontraffazione Favorire gli scambi e il coordinamento tra i propri membri e migliorare le condizioni della lotta anti-contraffazione e definire strategie globali. Rappresentare i propri membri nelle organizzazioni riguardanti la proprietà industriale e intellettuale. Sollecitare inchieste e promuovere azioni comuni contro i contraffattori. Promuovere la formazione del personale degli organismi Pubblici o Privati coinvolti nella repressione della contraffazione…. Omissis….

I fenomeni della Globalizzazione e della Delocalizzazione hanno minato le tradizionali fondamenta su cui si fondava il nostro Sistema Paese: INNOVAZIONE E CREATIVITÀ Difendere la Proprietà Intellettuale significa proteggere la trave portante del Sistema Competitivo Italiano

La proprietà intellettuale Proprietà Industriale Diritto d’Autore Opere creative Letteratura Pittura Fotografica Cinema Teatro Brevetti Marchi Modelli di Utilità Disegni/Modelli Software Disegni/Modelli

La registrazione di marchi, brevetti e modelli: un presupposto fondamentale della tutela

Le tutele Quali? doganale civile penale

Tutela Doganale Prima che la merce contraffatta giunga sul territorio e si polverizzi nei differenti canali commerciali Regolamento comunitario 1383/03 applicabile dal 1° luglio 2004

Tutela civile (sezioni specializzate) Competenza per territorio: Bari Napoli Bologna Palermo Catania Roma Firenze Torino Genova Trieste Milano Venezia

Tutela penale Legge 23 luglio 2009, n.99 Marchi Art. 473, 1° e 3° comma c.p. Art. 474 c.p. Art. 517 c.p. e Art. 517 ter c.p. Modelli Art. 473, 2° e 3° comma c.p. Art. 648 c.p. Art. 517 ter c.p. Brevetti Art. 473, 2° e 3° comma c.p. Art. 648 c.p. Art. 517 ter c.p.

Art. 473 c.p.: nuova formulazione Art. 473, 1° e 3° co. c.p. Primo comma: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.” Terzo comma: “I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art.473 c.p.: le novità Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 2.500 a 25.000 (Reclusione sino a tre anni e multa sino a euro 2.065) Conoscenza dell’esistenza del titolo di Proprietà Industriale

Art. 474 c.p.: nuova formulazione Primo comma: “Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall’Art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.” Secondo comma: “Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 20.000.”

Art.474 codice penale: le novità Reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a 35.000 (in precedenza reclusione sino a due anni e multa sino a euro 2.065) Separazione delle condotte di “introduzione nel territorio dello stato” da quelle di “detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione” con sanzioni più gravi per la prima

Art.517 ter codice penale (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di Proprietà Industriale) “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a euro 20.000 .” “Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori, o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.”

Art.517 ter codice penale: le novità Eliminazione dell’Art. 127, primo comma Codice Proprietà Intellettuale Introduzione nuova fattispecie a tutela di marchi, modelli e brevetti a querela

Sanzioni per l’acquirente Legge 23 luglio 2009, n.99 – Art.17 Sanzioni per l’acquirente È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

Made in MARCHIO MADE IN Da nucleo Imprenditoriale (FIAT) Da luogo Indicazione di provenienza Da nucleo Imprenditoriale (FIAT) MADE IN Indicazione di provenienza Da luogo di fabbricazione (Torino)

Made in la marcatura di origine suscita nel consumatore una serie di valori, caratteristiche, suggestioni varia considerevolmente il valore del prodotto…

…a seconda del settore merceologico

…a seconda della nazionalità e dei preconcetti del consumatore finale

Tipologie di indicazioni Made in Italy Designed or styled in Italy Moda Italia Marchio + Italian Style by… Italy

Definizioni Falsa indicazione Fallace indicazione Stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della Normativa Europea sull’Origine indicate l’origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, ma con uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana Fallace indicazione

“Made in” e Norme a Tutela Accordo di Madrid 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656 Art. 517 codice penale Art. 4, comma 49, Legge 350/2003 Legge 80/2005 (Decreto Competitività) Art. 16 Decreto Legge n. 135/2009

Decreto Legge 135/2009 L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (L.80/05) costituisce reato ed è punita ai sensi dell’Art. 517 c.p. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (Legge 296/06), fatto salvo quanto previsto dal comma 49 bis (D.L. 135/09).

La nuova normativa Art. 16, D.L. n. 135/2009 Qual è la definizione di fallace indicazione ai sensi del nuovo 49 bis riferita ai marchi? L’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.”

“Made in Italy” e codice penale Art. 517 codice penale nuova formulazione Vendita di prodotti industriali con segni mendaci “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.”

Legge 23 luglio 2009, n.99 Art. 517 (pena aggravata da uno a due anni e non alternatività della multa) Art. 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) Art. 517 quinquies (Circostanza attenuante) Abrogazione dell’Art. 127 CPI, comma 1 Inclusione dei reati di contraffazione tra quelli che generano responsabilità per l’impresa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Tutela 100% Made in Italy

Made in Italy e prodotti interamente italiani D. L. 25 settembre 2009, n.135, comma 1 Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in Italy, ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano

100% Made in Italy D. Lgs. 25 settembre 2009, n.135, comma 4 Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% Made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’ Art. 517 c.p., aumentate di un terzo.

Conclusioni Quando è possibile l’utilizzo della dicitura 100% Made in Italy o interamente realizzato in Italia? È possibile utilizzare Made in Italy su prodotti non realizzati interamente in Italia? Si configura la fallace indicazione nel caso di un marchio aziendale che possa indurre il consumatore a ritenere che sia italiano con l’indicazione che il prodotto sia stato realizzato all’estero?

www.anticontraffazione.org

Centro Studi Anticontraffazione Avv. Daniela Mainini Presidente Via Corridoni, 4 - 20122 Milano Tel. 02 5405 0210 - Fax 02 5413 9672 info@anticontraffazione.org www.anticontraffazione.org