1 Assemblea Ordinaria degli Associati A.N.I.T.I. 6 MAGGIO 2006 Iscrizione allAlbo dei Consulenti Tecnici - requisiti e tariffe - Analisi delle problematiche e possibili iniziative STUDIO LEGALE CUOMO MENNITTI & ASSOCIATI
2 LOCCHIALE DEL GIUDICE - non è nella disponibilità delle parti - assiste il giudice - ha una competenza tecnica particolare
3 In questo quadro dove si collocano gli interpreti e traduttori ? NON sono consulenti tecnici veri e propri SONO altri ausiliari – meri esperti vedasi artt. 122 (uso della lingua italiana – nomina dellinterprete) e123 c.p.c. (nomina del traduttore)
4 Norme che regolano la materia in sede processuale civile Artt. 13/24 disposizioni di attuazione c.p.c. Artt. 61/64 codice di procedura civile Artt. 191/201 codice di procedura civile in sede processuale penale Artt. 67/70 disposizioni di attuazione c.p.p.
5 Nomina del consulente La scelta deve essere fatta normalmente tra le persone iscritte negli albi del Tribunale competente TUTTAVIA IL GIUDICE PUO NOMINARE CONSULENTE CHI CREDE Non è nemmeno necessario che sia un esperto della materia oggetto di consulenza Giurisprudenza costante in punto dal 1977 ad oggi
6 Albo dei consulenti tecnici FUNZIONE DI GARANZIA Presunzione che qualunque iscritto sia in possesso di uno standard minimo di particolare competenza
7 MA NON E COSI! In realtà… Obiettivo irraggiungibile –Iscrizione solo sulla base di titoli –Il comitato si controllo (per giurisprudenza costante) non esige particolari competenze
8 Requisiti per liscrizione IN NON PIU DI UN ALBO, MA NELLO STESSO PER DIVERSE CATEGORIE 1.Possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia 2.Condotta morale specchiata 3.Iscrizione ad un ordine professionale
9 COME SI DIMOSTRA LA COMPETENZA TECNICA DEL TRADUTTORE? Ogni Tribunale agisce e decide autonomamente quali documenti chiedere atti a comprovare la preparazione tecnica del richiedente Analisi di alcuni casi
10 Tribunale di Roma Una interessante soluzione Sotto il profilo formale 1.Domanda iscrizione … 2.Curriculum professionale 3.Solo per interpreti e traduttori Laurea o diploma scuola interpreti e traduttori Iscrizione nel ruolo Periti ed esperti – sezione lingue straniere – traduttori / interpreti istituito presso la Camera di Commercio
11 Valutazione del requisito della speciale competenza (a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: da 2 a 3 punti per ognuna di esse; (b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse; (e) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse; (d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di attività. La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30. Si richiede specchiata moralità. I tempi tecnici di istruzione delle istanze sono di circa tre mesi.
12 ART. 68 ALTRI AUSILIARI Tra questi TRADUTTORI e INTERPRETI Nomina obbligatoria per il compimento di atti del processo Nomina facoltativa per documenti prodotti dalle parti
13 ONORARI E SPESE DI CONSULENZA Legge 8 luglio 1980, n. 319 (in Gazz. Uff., 15 luglio, n. 192). -- Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. Artt. 49/56 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 D.m. 30 maggio 2002 misura degli onorari
14 Gli onorari possono essere computati secondo tre modalità: –Onorari fissi: compenso determinato dal regolamento –Onorari variabili: compenso proporzionale al valore della controversia –Onorari a tempo (c.d. vacazioni): compenso commisurato al tempo ragionevolmente occorrente per lo svolgimento dellincarico CRITERIO RESIDUALE E SUSSIDIARIO
15 I COMPENSI DEL TRADUTTORE VENGONO LIQUIDATI CON ONORARI A TEMPO: 1 vacazione=2 ore di lavoro max 4 vacazioni al giorno=8 ore di lavoro Corte costituzionale, 23 febbraio 1996, n. 43 Questione di costituzionalità respinta Valore economico 14,68=1^ vacazione 8,15=per ogni successiva Tale onorario é: Raddoppiabile se il termine fissato per il compimento delle operazioni è non superiore di 5 gg. Aumentabile fino alla metà se il termine fissato è non superiore a 15 gg.
16 Liquidazione compensi Decreto motivato: MOTIVAZIONE CONCISA E SINTETICA FACOLTA DI OPPOSIZIONE CON RICORSO DA DEPOSITARE ENTRO 20 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA DELLA LIQUIDAZIONE
17 GIURISPRUDENZA La misura dellonorario prescinde del tutto dalle tariffe professionali Lespletamento dellincarico peritale costituisce un munus publicum non assimilabile allesercizio della libera professione, onde il divers criterio trova giustificazione nella diversa natura dei possibili incarichi. - Possibilità raddoppio - art. 6 comma ultimo l. 1 dicembre 1956 n normativa antecedente al 1980 che prevedeva pagamento secondo tariffario La prima ora di vacazione è solo quella del primo giorno
18 Circolare Dipartimento Affari Giustizia Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia NON PUO ESSERE NEGATA LA LIQUIDAZIONE DI UN NUMERO SUPERIORE A QUATTRO VACAZIONI AL GIORNO QUANDO LO STESSO AUSILIARIO ABBIA SVOLTO NELLO STESSO PERIODO TEMPORALE PIU INCARICHI PER LO STESSO O DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI
19 CHE FARE Parliamone insieme Si apre il dibattito