ACCORDO STATO-REGIONI del

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ACCORDO STATO-REGIONI del 21.12.2011 Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ACCORDO STATO - REGIONI LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI DEL 21.12.2011 FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008 Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA Il presente Accordo disciplina durata lavoratori contenuti minimi preposti applicazione facoltativa (art. 37 c. 7) modalità della formazione dirigenti aggiornamento

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE Per ogni corso soggetto organizzatore del corso b) responsabile del progetto formativo c) nominativi dei docenti d) numero massimo di partecipanti = 35 unità e) registro delle presenze dei partecipanti obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste docenti interni o esterni esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro con

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente) lezioni frontali esercitazioni teoriche e pratiche lavori di gruppo, risoluzione di problemi simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche attenzione ai processi di valutazione e comunicazione metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Art. 37 comma 4 La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettere a) , b) Durata minima dei corsi FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori 4 ore + FORMAZIONE SPECIFICA La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associa-to a tre livelli di rischio Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 ore Rischio ALTO : 12 ore V. Allegato 2 Rischio BASSO : 8 ore Rischio MEDIO : 12 ore Rischio ALTO : 16 ore Durata minima totale

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera a) FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori Contenuti concetti di rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza Credito formativo: permanente

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera b) Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 ore Rischio ALTO : 12 ore FORMAZIONE SPECIFICA

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007 uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... RISCHIO BASSO agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, … RISCHIO MEDIO costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, ….. RISCHIO ALTO

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera b) Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 ore Rischio ALTO : 12 ore FORMAZIONE SPECIFICA PER LE SCUOLE

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera b) Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 ore Rischio ALTO : 12 ore FORMAZIONE SPECIFICA Contenuti Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell’azienda Rischi infortuni Cadute dall’alto Rischio elettrico Rischi chimici Attrezzature Ambienti di lavoro Videoterminali Etichettature Emergenze Procedure di esodo …… ecc. ……… …… ecc. ………. Credito formativo: in casi specifici definiti

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera b) Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 ore Rischio ALTO : 12 ore FORMAZIONE SPECIFICA I contenuti e la durata sono il minimo Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Formazione periodicamente ripetuta Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio E-L: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1) Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica Attestati: contenenti informazioni definite

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Condizioni particolari In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi Corsi per RISCHIO BASSO (es.: amministrativi, progettisti, … )

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI “reparti produttivi” nella Scuola: Condizioni particolari In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi Corsi per RISCHIO BASSO “reparti produttivi” nella Scuola: LABORATORI PALESTRE

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007 uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati RISCHIO BASSO agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, … RISCHIO MEDIO costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, ….. RISCHIO ALTO

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO Durata 8 ore minima 12 ore 16 ore FORMAZIONE = Lavoratori dell’azienda + + FORMAZIONE PARTICOLARE in relazione ai compiti esercitati Durata minima: 8 ore Frequenza: al 90% delle ore previste Verifica finale: colloquio o test obbligatori Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche delle sue funzioni E-L: parzialmente consentita per Formazione Particolare e per corsi di aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FORMAZIONE SPECIFICA in relazione ai compiti esercitati Durata minima: 16 ore MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori Frequenza: al 90% delle ore previste Verifica finale: colloquio o test obbligatori Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti Credito formativo: permanente E-L: consentita per tutto il corso e anche per l’aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

ATTESTATI Rilasciati dagli organizzatori dei corsi Frequenza: al 90% delle ore previste Contenuti minimi Soggetto organizzatore del corso Normativa di riferimento Dati anagrafici e profilo professionale del corsista Tipologia del corso seguito Settore di riferimento CREDITI FORMATIVI Monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto organizzatore del corso

CREDITI FORMATIVI a) Nuovo rapporto di lavoro In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente Formazione Generale Credito formativo Formazione Specifica di settore In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda precedente Credito formativo Formazione Generale

CREDITI FORMATIVI PER LE SCUOLE a) Nuovo rapporto di lavoro In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente Formazione Generale Credito formativo Formazione Specifica di settore PER LE SCUOLE

AGGIORNAMENTO Lavoratori Quinquennale Preposti Durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio Lavoratori Quinquennale Preposti Durata minima di 6 ore Dirigenti Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori e relative misure di prevenzione aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza nella SCUOLA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo Dirigenti e preposti Corsi di formazione di questo Accordo Entro 18 mesi Conclusi entro 26.7.2013

DISPOSIZIONI TRANSITORIE Effettuazione e conclusione FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Entro 12 mesi Lavoratori, dirigenti, preposti Corsi già programmati e formalmente approvati al 26.1.2012 Effettuazione e conclusione entro 26.1.2013 Rispettosi di norme precedenti l’Accordo Aggiornamento

DISPOSIZIONI TRANSITORIE Conclusi entro 60 giorni dall’assunzione NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26.1.2012 Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. Corsi di formazione di questo Accordo Dirigenti, preposti, lavoratori All’Assunzione o Adibizione al ruolo Conclusi entro 60 giorni dall’assunzione

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento. Corsi di formazione già effettuati al 26.1.2012 Nessun Corso Documentati e rispettosi di norme precedenti l’Accordo Aggiornamento

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Effettuazione e conclusione a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. Entro 12 mesi Formazione prima del 26.1.2007 Effettuazione e conclusione Entro 26.1.2013 Aggiornamento (tutto)

ALLEGATI

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro Premessa Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale Pre-requisiti La E-L può essere una soluzione alternativa alla formazione d’aula quando siano presenti i seguenti prerequisiti relativi ai discenti: possibilità di accesso alle tecnologie impiegate familiarità con l’uso del personal computer buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Sono specificate le condizioni richieste relative a: Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro Sono specificate le condizioni richieste relative a: a) Sede e strumentazione b) Programma e materiale didattico formalizzato c) Tutor d) Valutazione e) Durata f) Materiali e tracciabilità del percorso E-L consentita per: La Formazione Generale per lavoratori Parte della Formazione Particolare dei Preposti Formazione dei Dirigenti Modulo 1 e 2 della formazione dei DDL=RSPP Corsi di aggiornamento per tutti

PROPOSTA DI APPLICAZIONE nella SCUOLA

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE ORDINE SCOLASTICO TIPOLOGIA LAVORATORE Formaz. Generale Specifica To Ta le Aggiornamento Preposto N O L A B R T I NIDI MATERNE EDUCATORI 4 8 6 NO PRIMARIE INSEGNANTI e EDUCATORI (*) ANCHE DI SOSTEGNO (*) EDUCATORI se personale dipendente da altro Ente verificare quanto previsto nella convenzione

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE ORDINE SCOLASTICO TIPOLOGIA LAVORATORE Formaz. Generale Specifica To Ta le Aggior nament Preposto L A B O R T I P E S SECON-DARIA I e II GRADO UNIVERSITA’ INSEGNANTI esclusivamente D’AULA E DI SOSTEGNO 4 8 6 NO INSEGNANTI TEORICI e TECNICO-PRATICI di materia con uso di LABORATORIO per apprendimento di competenze tecnico-pratiche. 12 TECNICI DI LABORATORIO INSEGNANTI EDUCAZ. MOTORIA STUDENTI equiparati a lavoratori Per Alter-nanza S/L

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI COLLABORATORI SCOLASTICI SETTORE ISTRUZIONE ORDINE SCOLASTICO TIPOLOGIA LAVORATORE FORM GEN. FORMSPEC. TOT AGG.TO PRE- POSTO OGNI ORDINE E GRADO PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA DISABILI (**) 4 8 12 6 NO COLLABORATORI SCOLASTICI NO *** AMMINISTRATIVI DIRIGENTI (****) 16 (**) PERSONALE ASSISTENZA DISABILI – se personale dipendente da altro Ente verificare quanto previsto nella convenzione (***) PREPOSTO - figure che, nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori o amministrativi che organizzano l’attività di altri) (****) DIRIGENTI - D.S.G.A - vicario- resp. laboratori e palestra – referenti di plesso – responsabili uffici tecnici

Formazione degli Studenti equiparati a lavoratori Formazione di base  4 ore - in prima istanza RSPP o ASPP della scuola, poi gli insegnanti di materia tecnica - Quando: al 1° ANNO - Credito formativo: ATTESTATO anche per ALTERNANZA Formazione specifica  8 ore - ogni insegnante nella propria materia (documentando ciascun modulo con l’argomento e con il n. di ore) Es.: 3 ore chimica – 1 ora fisica – 2 ore macchine – 2 ore ambienti di lavoro e procedure di esodo - Modalità anche CURRICOLARE Aggiornamento - Prima dell’Alternanza Scuola-Lavoro: 2 ore di Aggiornamento

Obblighi del Dirigente Scolastico Come assolve all’obbligo formativo previsto dall’Accordo Stato-Regione per gli STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI. Evidenza, ad es. nel POF, del percorso formativo con il quale viene assolto l’obbligo. Il dirigente scolastico deve certificare la formazione degli studenti, laddove equiparati ai lavoratori, documentando in quale periodo dell’anno, con quali argomenti e in che tempi viene eseguita, anche in modo CURRICULARE

EQUIPARATO AL LAVORATORE Definizioni - Art 2.1.a EQUIPARATO AL LAVORATORE Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto) Associati in partecipazione (art.2549 C.C.) Soggetti in tirocini formativi e di orientamento Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori) Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile) Lavoratori socialmente utili (LSU)

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULI PROPOSTI DURATA INSEGNANTI D’AULA INSEGNANTI PALESTRA 81 1° Base + 81 2° Rischi Spec. 4+4= 8 h INSEGNANTI LABORATORIO INSEGNANTI TECNICO PRATICI ASSISTENTI TECNICI 81 1° Base + 81 2° Rischi Spec. + Laboratorio 4+4+4=12 h DIRETTORE Servizi Generali Amministrativi ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 81 1° Base + Laboratorio Informatica 4+4= 8 h COLLABORATORI SCOLASTICI 81 1° Base + 81 Collaboratori Scolastici 4+4= 8 h STUDENTI equiparati ai LAVORATORI

STUDENTI = LAVORATORI NO SI nei Laboratori SI ORDINE SCOLASTICO STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza INFANZIA Nidi-Materne NO Prove di evacuazione PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO SI nei Laboratori Prove di evacuazione Informazioni gestione Emergenze Formazione Laboratori SECONDARIA II° GRADO UNIVERSITA’ SI nei Laboratori e in Alternanza Scuola-Lavoro Prove di evacuazione Informazioni gestione Emergenze Informazioni Sistema Prevenzionistico 626 Formazione Laboratori Formazione Scuola Lavoro

La INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli STUDENTI QUANDO OBBLIGO DURATA NOTE ACCOGLIENZA Informazione LABORATORI Formazione specifica per ogni laboratorio 8 ore suddivise per tipologia di di laboratorio (*) * aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Formazione generale e specifica 81 Scuola: 4 ore Azienda: X ore (*) * secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici Territoriali)

Decide le direttive Organizza Vigila Datore di lavoro Attua le direttive Organizza Vigila Dirigente Preposto Sovraintende Vigila Lavoratore Attua le direttive

Definizioni - Art 2.1.b DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale. Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall’organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

Definizioni - Art 2.1.d DIRIGENTE Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell’incarico conferito al Dirigente art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

Definizioni - Art 2.1.e PREPOSTO Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell’incarico conferito al Preposto art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

Definizioni - Art 2.1.a LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

EQUIPARATO AL LAVORATORE Definizioni - Art 2.1.a EQUIPARATO AL LAVORATORE Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto) Associati in partecipazione (art.2549 C.C.) Soggetti in tirocini formativi e di orientamento Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori) Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile) Lavoratori socialmente utili (LSU)

FORMAZIONE dei LAVORATORI Art. 37 IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza Di base Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell’azienda Specifica Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI “ATTUA le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 comma 1 lettera d) DIRIGENTI Nella SCUOLA si identifica: il DSGA direttore dei servizi generali amministrativi, ma sono identificati come tali il VICARIO, il RESPONSABILE DI LABORATORIO e altre figure che nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri direttivi.

FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI SOVRAINTENDE all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (art. 2 comma 1 lettera e) PREPOSTI Nella SCUOLA si identifica: INSEGNANTI DI LABORATORIO E PALESTRA, INS. TECNICO PRATICI, ma anche altre figure che nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri FUNZIONALI previsti dal ruolo (es.: collaboratore scolastico che sovraintende l’attività di altri colleghi). Ruoli legati all’organizzazione, non sono oggetto di lettera di nomina, come per gli addetti alla emergenza, ciò nonostante devono essere ben identificati in specifici documenti, quali l’organigramma e il documento di valutazione dei rischi (es.: elenco nominativo).

SOGGETTI – SCUOLA I° Nella Pubblica Amministrazione per DATORE DI LAVORO s'intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa. Scuola – DM 29.09.1998 n. 382 DIRIGENTE Attua le direttive del DDL D.S.G.A. – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi A seconda delle circostanze si può identificare con VICARIO

SOGGETTI – SCUOLA II° PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l’attuazione di direttive, controlla l’esecuzione RESPONSABILE DI LABORATORIO INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICO ASSISTENTE TECNICO COLLABORATORE SCOLASTICO   L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori o ai reparti di lavorazione, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante,ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Sicurezza“.

SOGGETTI – SCUOLA III° LAVORATORE INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICO ASSISTENTE TECNICO COLLABORATORE SCOLASTICO   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSISTENTE TECNICO STUDENTE NEI LABORATORI STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

OBBLIGHI DEL PREPOSTO - Art. 19 Sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull’uso dei d.p.i. Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l’abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei d.p.i., sia ogni altra condizione di pericolo Frequenta corsi di formazione previsti

RSPP Art. 32 C. 2 CORSI Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell’apprendimento) Mod. A, B Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve di tecniche di comunicazione in azienda di relazioni sindacali (con verifica dell’apprendimento) Mod. C I corsi devono rispettare quanto previsto dall‘Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni

Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5) D.Lgs 81/2008 Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5) 5) Lauree che esonerano dai corsi mod. A e Mod. B: DM dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007 •LM-7 24H BIOTECNOLOGIE AGRARIE •LM-8 25H BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI •LM-9 26H BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE •LM-17 34HFISICA •LM-23 40HINGEGNERIA CIVILE DM 4 agosto 2000 •4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile •8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale •9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione •10 Classe delle lauree in ingegneria industriale DM2 aprile 2001 •classe 4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione •Ovvero altre lauree riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente.

Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C. 8) D.Lgs 81/2008 Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C. 8) 8) RSPP negli istituti di istruzione … Quando il D.L. non opta per lo svolgimento diretto designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti … che si dichiari disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile adoperare in una pluralità di istituti.

Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5) D.Lgs 81/2008 Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5) 9) In assenza del personale suddetto, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune tramite apposita convenzione di un unico esperto esterno con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici in via prioritaria con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro con altro esperto esterno libero professionista in via subordinata

D.Lgs 81/2008 SPP INTERNO all’Istituto con adeguato numero di ADDETTI Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.10) Istituti di istruzione 10) In tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP, deve comunque organizzare SPP INTERNO all’Istituto con adeguato numero di ADDETTI Particolare attenzione nel contratto del RSPP esterno

DDL  RSPP Art. 34 C. 2-3 2) DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE (sanzionato) 2) DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97 n. ORE Min. 16 Max. 48 3) DEVE FREQUENTARE CORSI di AGGIORNAMENTO Chi ha frequentato i nuovi Corsi Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97 Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (RSPP prima del 31.12.96)

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – SCUOLA I° L’organizzazione del Servizio è sempre obbligatoria. In particolare è obbligatoria l’istituzione del Servizio interno per le scuole con personale che complessivamente supera le 200 unità (dal computo sono esclusi gli allievi).

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA II° Il Dirigente Scolastico che non si autonomina, deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e può individuarlo tra le seguenti categorie (DM 382 del 29.9.98 art. 2 comma 3): 1) Personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile; 2) Personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile; 3) Personale interno ad un'unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell’opera di un unico esperto esterno, con stipula di apposita convenzione, prioritariamente con gli Enti Locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno (estratto del DM 382 del 29.9.98 art. 2 comma 4).

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA III° Qualora il Dirigente scolastico non trovi all’interno dell’Istituto persone con capacità adeguate o disponibili a svolgere funzioni di Responsabile del SPP o di Addetto al SPP, può avvalersi di persone esterne alla scuola. Resta comunque a suo carico l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, configurandosi l’apporto esterno come un’integrazione del Servizio (Circolare Ministeriale 119/99).

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA IV° E’ comunque opportuno che tale organizzazione veda la presenza nella Scuola di figure di riferimento per l’RSPP esterno. In tal caso il Dirigente Scolastico deve comprovare con opportuna documentazione che non è stato possibile individuare personale interno con capacità adeguate e disponibile a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP. La circolare integra poi l’elenco dei soggetti che, in assenza di risorse umane interne alla scuola, possono essere nominati quali responsabili da parte del dirigente, così come già individuato nel DM 382/98, con le seguenti ulteriori opzioni (riportate in ordine di preferenza): • tecnico dell’Ente Locale proprietario degli edifici scolastici (Provincia o Comune), naturalmente se disponibile; • esperto esterno, che opera per non ben precisati “enti specializzati”; • esperto esterno libero professionista.

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA V° Particolare attenzione va riservata al contratto col RSPP esterno, il cui conferimento deve essere preceduto da regolare lettera di invito. Lettera di invito per il conferimento dell’incarico di RSPP Contratto per il conferimento dell’incarico di RSPP Effettuata la designazione del Responsabile, il Dirigente Scolastico deve comunicarla agli Organi di vigilanza competenti per territorio (ASL e Direzione Provinciale del Lavoro) corredando la comunicazione con: i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale.

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA VII° D.Lgs. 195/2003 Capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative Formazione Specifica CORSI Art. 8-bis Comma 2 Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell’apprendimento). CORSI Art. 8-bis Comma 4 Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (con verifica dell’apprendimento). MODULO A generale art.8 bis, comma 2 - 28 h MODULO B tematico art.8 bis, comma 2 - 24 h MODULO C specializzazione RSPP art.8 bis, comma 4 - 24 h Quindi complessivamente il corso per RSPP è di 28+24+24 = 76 ore, mentre per Addetto SPP è di 24+28=52 ore.

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE ADDETTO SPP - SCUOLA VIII° E' opportuno che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) abbia dei collaboratori tra lo stesso personale della scuola. A tal fine il Dirigente Scolastico nomina, con apposita lettera. gli addetti al SPP. E' opportuno che siano nominati come addetti all'SPP: Coordinatori delle emergenze (prevenzione incendi e pronto soccorso) Direttori di laboratorio Coordinatori degli insegnanti di sostegno Coordinatori dei tutor per i progetti scuola lavoro Responsabile ufficio tecnico (ove presente) e comunque tutti coloro che sono portatori di conoscenze utili all'individuazione di misure di prevenzione e protezione.