LA PREVIDENZA PUBBLICA

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LA PREVIDENZA PUBBLICA 21/07/07 LA PREVIDENZA PUBBLICA La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri

21/07/07 PERIODI UTILI PERIODI VALUTABILI AI FINI DELLA QUIESCENZA

Il Computo L’istituto del computo è proprio della normativa previdenziale dei dipendenti dello Stato. Si sostanzia nella valorizzazione, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, di periodi di lavoro prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata all’INPS.

IL COMPUTO L’art. 11 del D.P.R. 1092/73 sancisce la computabilità gratuita dei servizi resi allo Stato con iscrizione all’INPS. Il riconoscimento avviene a domanda dell’interessato.

Il Computo Ai sensi dell’art. 147 del D.P.R la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 2 anni prima del limite d’età previsto per la cessazione dal servizio (65 anni uomini e donne). Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie entro 90 giorni dal collocamento a riposo.

Il Computo L’art. 24, comma 15, Legge 11/3/88 n.67 ha sancito che il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti professionali e di istruzione artistica è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Il Computo L’istanza di computo deve essere presentata dagli iscritti che hanno servizio pre-ruolo antecedente l’1/1/1988. Deve essere corredata dai relativi certificati di servizio o da un’autocertificazione. Sarà oggetto di computo il servizio coperto da contribuzione, sarà oggetto di riscatto il servizio senza copertura assicurativa

Il Computo L’onere di riscatto del servizio pre-ruolo è comunque determinato secondo l’aliquota agevolata fissa dello 0,0875 . L’INPS verserà all’INPDAP i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell’interessato, relativamente ai periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza statale. Nulla è dovuto al dipendente.

21/07/07 RISCATTO Rende utili periodi espressamente previsti dalla legge, non altrimenti valutabili e non contemporanei ad altri servizi gia’ utili, previo pagamento di un contributo determinato secondo I periodi da riscattare e il sistema di calcolo della pensione da adottare.

RISCATTO: art.1 comma 7 L.335/95 Per i destinatari di un sistema di calcolo pensionistico retributivo o misto, i periodi riscattati sono utili sia ai fini del diritto che della misura Per i destinatari di un sistema di calcolo contributivo (iscritti dall’ 1/1/96), i periodi riscattati sono utili solo ai fini della misura a prescindere dalla loro collocazione temporale

PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLA CTPS 21/07/07 PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLA CTPS Le leggi fondamentali sul riscatto a fini pensionistici per I dipendenti statali sono: DPR del 29 dicembre 1973 n.1092 Decreto legislativo 16 /9/1996 n.564 Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184 Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151 Art.1, comma 77, L. 24/12/2007 n. 104

21/07/07 FONDAMENTO NORMATIVO Per I dipendenti dello Stato I periodi ammessi a riscatto sono disciplinati dagli artt. 13 e ss. Del DPR 1092/73. L’art 13 individua I corsi di studio che possono essere riscattati L’art. 14 individua gli ulteriori periodi ammessi a riscatto.

TIPOLOGIE DI RISCATTO Diploma di laurea Diploma universitario, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 Diploma di specializzazione Dottorato di ricerca

21/07/07 TIPOLOGIE DI RISCATTO Dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’INPS Il periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle Università Docente presso Università estere prima della nomina a professore di ruolo negli istituti italiani di istruzione superiore

21/07/07 TIPOLOGIE DI RISCATTO Lettore di lingua e letteratura italiana presso Università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o istituti professionali, istruzione artistica o università Docente o non docente presso scuole legalmente riconosciute limitatamente ai periodi retribuiti Docente o non docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica statale

21/07/07 Periodo di laurea Il riscatto del periodo relativo al corso legale di laurea, e in genere I corsi universitari, erano riscattabili, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 184/97, a condizione che tali titoli di studio fossero stati richiesti come condizione necessaria per l’ammissione in servizio . Dal 12 luglio 1997 I titoli di studio universitari possono essere riscattati a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per il posto ricoperto

Diploma di conservatorio e coreutici Alla luce dell’art.2, comma 2, del D.Lgs 184/97 non era possibile riscattare il corso di studi per il conseguimento del diploma di conservatorio perché non equiparabile a quello universitario.

Diploma di conservatorio e coreutici Successivamente, la L.21/12/99 n. 508 di riforma dell’Accademie di belle arti,della Accademia nazionale di danza,della Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori e dei Conservatori di musica, ha previsto, per i diplomati che ne facevano richiesta entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, in possesso del diploma di scuola media superiore,l’istituzione di corsi integrativi di 1 anno per conseguire diplomi accademici

Diploma di conservatorio e coreutici Il D.L. 212\2002 ha ammesso coloro che sono in possesso dei diplomi di cui all’art.4,comma 1 l.508/99, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, ai corsi di diploma accademico di II livello. Sono state poste le basi normative per equiparare il vecchio titolo alla laurea triennale.

Diploma di conservatorio e coreutici Il diploma di conservatorio rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L 212/2002 è riscattabile perché la norma, direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma,il valore di laurea di I livello, a condizione che il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1991 21/07/07 Sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1991 Riscattabilità del corso di preparazione organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali

Il riscatto Anche le forme di riscatto previste dal DPR1092/73 sono esercitabili nei termini previsti dall’art.147 e cioè: 2 anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro se la cessazione avviene per limiti d’età Entro il termine perentorio di 90 giorni dal collocamento a riposo negli altri casi

Il riscatto Nel caso di decesso in servizio del dipendente,anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Il riscatto: la circolare 38 del 11 giugno 2004 In detta circolare si precisa che per tutte le tipologie di riscatto introdotte dai decreti legislativi n.564/96, n.184/97, n.151/2001, le domande di riscatto sono utilmente prodotte, se presentate in attività di servizio, e, indipendentemente dalla causa di cessazione, entro 90 giorni dal collocamento a riposo

Il riscatto: la nota n.10 del 17 febbraio 2005 L’art.24, comma 15 L.11/3/88 n.67 ha disposto per il personale a tempo determinato del comparto scuola , l’assoggettamento alle ritenute previdenziali in conto entrate del tesoro. Per effetto di tale assoggettamento, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto scuola, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al DPR 1092/73.

Il riscatto: la circolare n.55 del 9 settembre 2004 Il personale del comparto scuola deve trasmettere direttamente sia alla sede INPDAP competente sia alla scuola di appartenenza la domanda di riscatto. La scuola che riceve l’istanza deve prontamente trasmettere la suddetta all’INPDAP

Il riscatto: la circolare n.55 del 9 settembre 2004 La data della domanda da prendere a base per il calcolo dell’onere di riscatto è quella di assunzione a protocollo della sede provinciale INPDAP.

Il riscatto Ai fini del calcolo del contributo di riscatto gli elementi che vengono presi in considerazione, il giorno di presentazione della domanda, sono: L’età dell’iscritto Il servizio prestato già utile a pensione La retribuzione annua contributiva La norma di legge vigente

Il riscatto La concessione del riscatto è deliberata e resa esecutiva con decreto, che viene comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il riscatto Se l’iscritto ha presentato istanza prima del 6 dicembre 2000 ha facoltà di accettare: Entro un anno, a pena decadenza, dalla notifica, pagando in unica soluzione. Entro 90 giorni, dalla notifica, per accedere alla forma rateale, che prevede trattenute mensili per un numero di anni doppio rispetto al periodo riscattato e in ogni caso, non maggiore di anni 15.

Il riscatto: il silenzio-assenso Se l’iscritto ha presentato istanza dopo il 6 dicembre 2000 ha facoltà entro 90 giorni dalla notifica di pagare in unica soluzione o di rinunciare. In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia, l’onere sarà trattenuto mediante ritenute mensili per un numero di anni pari a quelli riscattati, a decorrere dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla notifica

Il riscatto Nell’ipotesi che il pagamento rateale non possa avvenire mediante trattenute sullo stipendio effettuate dalla Amministrazione dalla quale l’iscritto dipende, quest’ultimo dovrà provvedere direttamente al versamento sul conto corrente postale indicato nel provvedimento.

Il riscatto: la riforma Damiano L’art.1, comma 77, della L.247/07 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs introducendo 3 nuovi commi che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli: Diploma universitario Diploma di laurea Diploma di specializzazione Dottorato di ricerca

Il riscatto: la riforma Damiano Il nuovo comma 4 bis prevede,per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in un massimo di dieci anni senza interessi.

Il riscatto: la riforma Damiano Il comma 5 bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari oggetto della riforma.

Il riscatto: la riforma Damiano L’istanza deve essere presentata all’INPS ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il minimo imponibile annuo di cui all’art 1, comma 3, L.233/90 moltiplicato per l’aliquota di computo (33%)delle prestazioni pensionistiche dell’A.G.O. per i lavoratori dipendenti.

Il riscatto: la riforma Damiano L’importo dell’onere può essere pagato con una rateizzazione massima di dieci anni ed è deducibile fiscalmente, nella misura del 19% dell’importo stesso, dai soggetti cui risulta a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.

Il riscatto: la riforma Damiano L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo, previa richiesta dell’interessato e senza alcun onere a carico di quest’ultimo alla gestione presso la quale il soggetto verrà successivamente iscritto.

Il riscatto: la riforma Damiano Il comma 5 ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art.1, comma 7, della L.335/95, disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura della pensione anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza

Il riscatto: la rinuncia L’iscritto ha facoltà di rinunciare ad un provvedimento di riscatto legittimamente adottato, anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere (inf.n.6 del 5/5/99) a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell’ammontare della pensione e senza la possibilità di chiedere la restituzione dell’onere già versato.

Il riscatto: la rinuncia La nota operativa n.48 del 17 dicembre 2008 chiarisce che anche con la rinuncia al riscatto l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11 dell’art. 72 del D.L. 25/6/2008 n.112 (raggiungimento dei 40 anni nella posizione assicurativa).

PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLE ALTRE CASSE ENTI LOCALI E SANITÀ 21/07/07 PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLE ALTRE CASSE ENTI LOCALI E SANITÀ I riferimenti normativi relativi al riscatto pensionistico per I dipendenti degi enti locali e sanità, sono Art. 67 R.D.L. n.680/1938 Art. 21 L. 11/4/55 n.379 Decreto Legislativo 16/9/96 n.564 Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184 Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151 Art.1, comma 77, L.204/2007

Periodi riscattabili Sono riscattabili: 21/07/07 Periodi riscattabili Sono riscattabili: i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa; i servizi prestati presso aziende private esercenti un pubblico servizio; i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico; i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all'iscrizione

21/07/07 Periodi riscattabili i periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l'ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi: i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione al posto; i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali; corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;

21/07/07 Periodi riscattabili periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti; i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano; i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università; i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte di iscritto CPS (limitatamente a 2 anni);

21/07/07 Periodi riscattabili periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio a condizione, però, che il rapporto intercorso tra l'ente che effettua la formazione e l'assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato; e i corsi per diplomi di: tecnico fisioterapista; infermiere professionale; ostetrica; assistente sociale;

21/07/07 Periodi riscattabili tecnico della riabilitazione; tecnico in logopedia; vigilatrice d'infanzia; educatore professionale.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI DIPENDENTI ISCRITTI ALLE EX CASSE La domanda di riscatto può essere presentata all'amministrazione di appartenenza, dai dipendenti di ruolo dalla data di assunzione ed entro il 90° giorno dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data della morte. L'iscritto, se dipendente non di ruolo, può presentare la domanda di riscatto dopo un anno d'iscrizione e entro e non oltre il 90° giorno dalla cessazione. Si può presentare più di una domanda di riscatto e si può chiedere la limitazione del riscatto ad un numero determinato di anni.

PERIODI RISCATTABILI PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI 21/07/07 PERIODI RISCATTABILI PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI

Decreto Legislativo n. 564 del 1996 21/07/07 Decreto Legislativo n. 564 del 1996 Copertura assicurativa mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale, studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale

21/07/07 Art. 5 D.Lvo n. 564 del 1996 Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione dal rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge e contrattuali: per esempio le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto (massimo tre anni) devono collocarsi in epoca successiva al 31.12.1996 d.artuso

Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia Il Decreto interministeriale del 31 agosto 2007 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006, che prevedono la facoltà di riscatto dei periodi per aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti antecedentemente il 31/12/96. La facoltà di presentare la domanda è estesa anche a coloro che sono cessati anteriormente al 6 novembre 2007 (data di entrata in vigore del decreto in esame) purchè gli stessi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza venga presentata entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto

21/07/07 RISCATTO DEI PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA: CIRCOLARE N.6 DELL’8/4/2008 L’istanza deve essere corredata dal provvedimento con il quale il datore di lavoro ha concesso l’aspettativa, in mancanza l’INPDAP procede alla relativa istruttoria nei confronti dell’Ente. Se non è possibile individuare con chiarezza il provvedimento, l’interessato dovrà produrre idonea documentazione da cui si evinca che l’aspettativa sia stata concessa per una delle motivazioni indicate nel DM 31 agosto 2007

RISCATTO DEI PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA: CIRCOLARE N.6 DELL’8/4/2008 I gravi motivi si sostanziano in: Necessità familiari derivanti dal decesso dei soggetti individuati dall’art.433 C.C. (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, fratelli e sorelle). Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente nella cura di uno dei soggetti suddetti Situazioni di grave disagio personale Situazioni derivanti da patologie che affliggono i soggetti suddetti

Sospensione cautelare 21/07/07 Sospensione cautelare Il periodo trascorso in sospensione cautelare non è utile ai fini pensionistici perché durante tale periodo il dipendente non percepisce alcuna retribuzione né presta attività di servizio L’interessato può presentare istanza di riscatto entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di destituzione

21/07/07 Art. 6 D.Lvo n. 564 del 1996 Riscatto dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro. L’esatta individuazione di tali periodi avverrà con decreto del Ministero del lavoro a tutt’oggi non emanato i periodi oggetto di riscatto devono collocarsi dopo il 31.12.1996

21/07/07 Art.7 D.Lvo n. 564 del 1996 Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31.12.1996 Le domande devono essere corredate da certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto

21/07/07 Art. 8 D.Lvo n. 564 del 1996 Riscatto dei periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) e orizzontale che temporalmente si collocano dopo il 31.12.1996

21/07/07 D.Lvo n. 184 del 1997 Art. 2 comma 2 ( riscattabilità dei titoli di studio universitari) art. 3 comma 1 (riscatto dei periodi di lavoro all’estero) art. 3 comma 2 (riscatto dei periodi di aspettativa)

21/07/07 Art. 2 comma 2 D.Lvo 184/1997 Sono riscattabili in tutto o in parte I periodi corrispondenti alla durata dei corsi universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341 del 1990

21/07/07 In particolare: Diploma Universitario Diploma di laurea Diploma di specializzazione Dottorato di ricerca

INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE “DIPLOMI UNIVERSITARI” E’ riscattabile ogni titolo rilasciato dalle Università in considerazione del fatto che per l’ammissione a qualsiasi corso universitario è necessario il possesso di un diploma di istruzione superiore

21/07/07 I LAVORATORI PUBBLICI HANNO LA FACOLTÀ DI RISCATTARE TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARIO ANCHE SE NON PRESCRITTI PER IL POSTO RICOPERTO E’ possibile riscattare due o più dei corsi universitari di cui alla legge n. 341 del 1990 a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli

Riscatto del dottorato di ricerca 21/07/07 Riscatto del dottorato di ricerca E’ ammissibile esclusivamente per coloro che hanno partecipato ai corsi di dottorato di ricerca conseguendo il relativo titolo al di fuori del rapporto di pubblico impiego. Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario

Dottorato di ricerca dipendente pubblico 21/07/07 Dottorato di ricerca dipendente pubblico Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e ai fini della progressione della carriera Per i dipendenti pubblici sussiste in capo all’ente datore di lavoro l’obbligo del versamento dei contributi rapportato alla retribuzione annua contributiva goduta dall’interessato al momento del congedo

21/07/07 Art. 3 I comma D.Lvo n. 184/1997 Riscatto dei periodi di lavoro all’estero non coperti da assicurazione sociale Dopo l’entrata in vigore del Regolamento C.E. n. 1606 del 1998 che ha previsto la totalizzazione dei periodi di lavoro prestati in uno degli stati dell’Unione Europea la portata di tale norma ha un effetto limitato

RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO 21/07/07 RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO Coloro i quali hanno presentato tale tipo di domanda prima del 25.10.1998, data di entrata in vigore del Regolamento C.E. n. 1606 del 1998 che ha previsto la totalizzazione, hanno la possibilità di rinunciare E’ possibile riscattare qualunque periodo indipendentemente dalla collocazione temporale

D.Lvo n. 184 del 1997 Riscatto dei periodi di aspettativa 21/07/07 D.Lvo n. 184 del 1997 Riscatto dei periodi di aspettativa L’art. 3 comma 2 prevede la possibilità per i lavoratori collocati in aspettativa, perché il coniuge presta servizio all’estero, di riscattare in tutto o in parte i periodi di fruizione dell’aspettativa medesima non coperti da contribuzione E’ possibile riscattare qualunque periodo indipendentemente dalla collocazione temporale

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ONERE DI RISCATTO AI SENSI DEL D CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ONERE DI RISCATTO AI SENSI DEL D.LVO 184 1997 Modalità di calcolo dell’onere di riscatto per le domande presentate dal 12 Luglio 1997 in poi. Si applicano i criteri della riserva matematica di cui all’art.13 l.n. 1338/1962 per i periodi antecedenti l’1.1.1996. Per i periodi successivi al 31.12.1995 l’onere è determinato utilizzando l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

L’ONERE DI RISCATTO Se i periodi da riscattare temporalmente si collocano entro il 31.12.1995, si determina la retribuzione pensionabile alla data della domanda di riscatto e sulla base della complessiva anzianità di servizio utile si elabora il maggiore importo annuo di pensione da capitalizzare applicando i coefficienti previsti dal D.M. 19.2.1981

Coefficienti attuariali di cui al D.M. 19/2/1981 Si determinano in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva complessiva Sono gli stessi coefficienti utilizzati dall’INPS L’utilizzo di questi coefficienti era stato già previsto dal D.M. 8/4/1983 successivamente annullato e sostituito

L’ONERE DI RISCATTO Se i periodi da riscattare temporalmente si collocano dopo il 31.12.1995 per determinare l’onere del riscatto si applica l’aliquota contributiva di finanziamento pari al 32,95% alla retribuzione annua, proporzionalmente alla durata del periodo da riscattare

L’ONERE DI RISCATTO Il contributo posto a carico del richiedente per il riscatto, altro non è che la monetizzazione in valore attuale, riferito alla data della domanda, del maggior onere economico che la futura rendita pensionistica subirà per effetto del periodo ammesso a riscatto.

21/07/07 ACCREDITO FIGURATIVO E RISCATTO PER MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

FONDAMENTO NORMATIVO DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001 N. 151 ARTT FONDAMENTO NORMATIVO DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001 N. 151 ARTT.25 E 35 21/07/07

ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO Il decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, è stato emanato con l’intento di garantire coerenza logica e sistematica alla complessa normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità

21/07/07 Art. 25 D.Lgs 151/2001 IL 2° COMMA DELL’ART. 25 DEL D.LGS 151/2001 SANCISCE LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI MATERNITÀ, CORRISPONDENTI ALL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA, AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO: 1) È NECESSARIA LA DOMANDA 2) LE MATERNITÀ SONO RICONOSCIUTE INDIPENDENTEMENTE DALLA COLLOCAZIONE TEMPORALE 3) OCCORRONO 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE VERSATA PER EFFETTIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA

ART. 25 D.LGS 151/2001 LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA: 1) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA NASCITA 2) DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE VERSATA PER EFFETTIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA 3)CERTIFICATO DI SERVIZIO ATTESTANTE TUTTI GLI INCARICHI SINO AL PASSAGGIO DI RUOLO 21/07/07

21/07/07 Art. 25 D.Lgs 151/2001 Al fine di determinare il periodo da coprire assicurativamente mediante l’accredito figurativo, occorre individuare il periodo temporale in cui si colloca l’evento maternità e applicare la norma vigente in quel momento

CORTE DI CASSAZIONE – SENT.7385 DEL 19/03/2008 Il diritto all’accredito figurativo deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell’evento

Circolare INPDAP n.17 del 14/12/2009 Il periodo da accreditare in modo figurativo, corrispondente al congedo di maternità, è pari in ogni caso a complessivi 5 mesi e 1 giorno, in quanto la data del parto costituisce il “dies a quo”per computare a ritroso il periodo di astensione “ante partum” che è quindi di 2 mesi e 1 giorno, mentre il periodo “post partum” è 3 mesi.

21/07/07 RISCATTO DEI PERIODI CORRISPONDENTI ALL’ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 35 D.Lgs.151/2001 Disciplina vigente Il comma V dell’art.35 del D.Lgs 151/2001 dispone che”…i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo a congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni…”.

21/07/07 ART. 35, D.LGS. 151/2001 DISCIPLINA VIGENTE CONDIZIONI PER IL RISCATTO: 1) LA DOMANDA 2) CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE

21/07/07 ART. 35, D.LGS. 151/2001 AL FINE DI DETERMINARE IL PERIODO DA AMMETTERE A RISCATTO, OCCORRE INDIVIDUARE IL PERIODO TEMPORALE IN CUI SI COLLOCA L’EVENTO MATERNITÀ E APPLICARE LA NORMA VIGENTE IN QUEL MOMENTO

FONDAMENTO NORMATIVO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ 21/07/07 FONDAMENTO NORMATIVO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ Legge n. 394 del 1951 Legge n. 903 del 1977 Legge n. 53 del 2000

21/07/07 PERIODI RISCATTABILI E SOGGETTI LEGITTIMATI (L. 394/1951) PER LE NASCITE AVVENUTE DAL 4 GENNAIO 1951 AL 17 DICEMBRE 1977 SOGGETTO LEGITTIMATO È ESCLUSIVAMENTE LA MADRE SI POTRÀ AMMETTERE A RISCATTO UN PERIODO COMUNQUE NON ECCEDENTE LA DURATA DI SEI MESI PER CIASCUNA MATERNITÀ, COLLOCABILI TEMPORALMENTE ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, NEL LIMITE MASSIMO DI 5 ANNI

Periodi riscattabili e soggetti legittimati (Legge n. 903 del 1977) 21/07/07 Periodi riscattabili e soggetti legittimati (Legge n. 903 del 1977) Per le nascite avvenute dal 18 dicembre 1977 al 27 Marzo 2000 Soggetto legittimato è anche il padre in alternativa alla madre Si potrà ammettere a riscatto un periodo comunque non eccedente la durata di sei mesi per ciascuna maternità, collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni

Periodi riscattabili e soggetti legittimati (L.53/2000) 21/07/07 Periodi riscattabili e soggetti legittimati (L.53/2000) Per le nascite avvenute dal 28 Marzo 2000 in poi Soggetti legittimati sono entrambi i genitori Si potrà ammettere a riscatto un periodo comunque non eccedente la durata complessiva di dieci mesi, collocabili temporalmente entro i primi otto anni di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni

Circolari n.15 del 11/03/2003 e n.31 del 20/07/2005 Il riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e il riscatto del corso legale di laurea sono azionabili in via alternativa, cioè l’esercizio dell’uno esclude la possibilità di avvalersi dell’altro, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

Circolare n.12 del 7 luglio 2008 A seguito dell’entrata in vigore della L.244/2007 il trattamento dei genitori affidatari ed adottivi è stato equiparato a quello dei genitori naturali per quanto riguarda i congedi di maternità e parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato

Allegati alla domanda Autocertificazione della nascita 21/07/07 Allegati alla domanda Autocertificazione della nascita Dichiarazione relativa al possesso di 5 anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa Dichiarazione sostitutiva di notorietà in base alla quale l’iscritto non abbia richiesto in alcuna gestione previdenziale il riscatto del periodo legale di laurea

21/07/07 SERVIZI VALUTABILI EX SE PER I DIPENDENTI ISCRITTI C.T.P. S. -Art 8 DPR 1092/73 fino al 31/12/1995 tutti i periodi prestati con ritenuta in conto entrate del Tesoro e dal 1° gennaio 1996 con ritenuta CTPS. l’intero periodo di servizio militare comunque prestato

La ricongiunzione: art. 112 D.P.R.1092/73 Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati.

La ricongiunzione: art. 63 R.D.L 680/38 I servizi resi con iscrizione a due o più Casse Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (CPS, CPDEL, CPI, CPUG) sono ricongiungibili ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

La ricongiunzione: L. 22 giugno 1954 n.523 e art. 113 DPR 1092/73 Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo e il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili ai fini di un unico trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze degli Enti Locali con iscrizione alle ex Casse Pensioni

La ricongiunzione:art.114 DPR 1092/73 All’atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli Enti di cui all’art. 113

La ricongiunzione:art.114 DPR 1092/73 Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo l’ordinamento statale se l’ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le regole dell’ente o dell’istituto al quale il dipendente è iscritto all’atto della cessazione.

Valore capitale: L. 523/54 Se il transito del dipendente da un Istituto iscritto alle ex Casse Pensioni ad un’amministrazione statale (e viceversa) è avvenuto prima del 1 giugno 1974 la pensione è liquidata per intero dallo Stato e ripartita a carico della ex Cassa Pensioni in proporzione alla durata del servizio.

Valore capitale:art.115 Dpr 1092/73 Se il transito da un Ente Locale allo Stato è avvenuto a decorrere dal 1 giugno 1974, l’Istituto di previdenza, cui l’interessato era iscritto, versa allo Stato il valore capitale determinato alla data di inizio del nuovo rapporto.

La ricongiunzione Legge 7 febbraio 1979 n.29 L’iscritto alle Casse Pensioni o il dipendente statale, a decorrere dal 24 febbraio 1979, può chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione presso la Cassa, in cui è iscritto alla data della domanda, di tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza sia sotto forma di pensione o indennità una tantum o assegno vitalizio.

La ricongiunzione Legge 7 febbraio 1979 n.29 Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi. Tuttavia, qualora alla data della domanda con la ricongiunzione si superi il 40° anno di servizio utile, l’onere del richiedente è limitato al minimo influente per conseguire il massimo della pensione e l’eventuale contribuzione eccedente viene scomputata dall’onere posto a carico e quindi rimborsata

La ricongiunzione Legge 7 febbraio 1979 n.29 Ai fini della ricongiunzione per il dipendente non di ruolo è richiesto un minimo di un anno di iscrizione INPDAP, salvo che non si tratti di ricongiunzione dei servizi dei lavoratori autonomi iscritti presso le 3 gestioni speciali gestite dall’INPS e cioè: coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali. In tal caso il minimo di iscrizione all’INPDAP , immediatamente antecedente la domanda non può essere inferiore ad anni cinque.

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29 La domanda di ricongiunzione dei servizi, finalizzata esclusivamente al conseguimento della pensione unica e non ai fini dell’indennità di buonuscita, può essere presentata dall’iscritto in attività di servizio e comunque prima della cessazione

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29 I superstiti di un lavoratore, ossia coloro i quali abbiano diritto a pensione indiretta, hanno facoltà di esercitare la ricongiunzione dei periodi stessi in ogni momento. La relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29 La domanda di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, per cui non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, può essere esercitata una seconda volta, ma solo all’atto del pensionamento oppure trascorsi 10 anni dalla prima domanda

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29 L’onere di ricongiunzione si determina moltiplicando la retribuzione annua pensionabile alla data della domanda per il coefficiente relativo al periodo da ricongiungere. Si ottiene così la quota pensione che va moltiplicata per un coefficiente relativo all’età e servizio complessivo alla data della domanda. Si ottiene così la riserva matematica, dalla quale devono essere sottratti i contributi INPS e moltiplicare la differenza per 0,50.

Art.12 legge 30 luglio 2010 n.122 Il comma 12-decies dell’art. 12 L.122/2010 modifica i criteri di determinazione della riserva matematica pe le ricongiunzioni art.2 L.29/79 , stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 L.1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente

Art.12 legge 30 luglio 2010 n.122 Per le domande presentate a decorrere dal 31/07/2010 l’onere per la ricongiunzione andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007)

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29 Per le domande presentate in data anteriore al 31/07/2010, continuano ad applicarsi, per la determinazione della riserva matematica , i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29 Il beneficio della ricongiunzione è deliberato e reso esecutivo con decreto, che viene comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29 Se l’iscritto ha presentato istanza prima del 6 dicembre 2000 ha facoltà di accettare: Entro un anno, a pena decadenza, dalla notifica, pagando in unica soluzione. Entro 90 giorni, dalla notifica, per accedere alla forma rateale, che prevede trattenute mensili per un numero di anni: pari al doppio del periodo periodo ricongiunto fino a un massimo di 15 anni(iscritto ex Casse) Uguale al periodo ricongiunto (iscritto CTPS)

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29: silenzio assenso Se l’iscritto ha presentato istanza dopo il 6 dicembre 2000 ha facoltà entro 90 giorni dalla notifica di pagare in unica soluzione o di rinunciare. In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia, l’onere sarà trattenuto mediante ritenute mensili, a decorrere dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla notifica: Per gli iscritti CTPS: per un numero di anni pari a quelli ricongiunti senza alcun limite. Per gli iscritti alle ex Casse: per un numero di anni doppio rispetto a quello valutato per un massimo di 15 anni

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29 Per i dipendenti dello Stato che hanno presentato domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore della L.122/2010 (31/07/2010) il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione non è gravato da interessi. L’onere rateale della ricongiunzione la cui domanda è stata presentata dopo il 30 luglio 2010 è gravato da interessi.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29 Per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 L.29/79 il provvedimento di ricongiunzione è irrevocabile. Dalla data di accettazione del provvedimento ( o decorsi i 90 giorni per esplicitare la rinuncia) è sottratta al dipendente la possibilità di revoca della domanda di ricongiunzione Un provvedimento di ricongiunzione perfezionato non può essere modificato al di fuori delle ipotesi e dei termini previsti dall’Ordinamento.

Circolare n. 4 del 25 gennaio 2007: Valutazione dei periodi svolti in progetti di lavori socialmente utili Possono essere valorizzati , a domanda dell’interessato, mediante la ricongiunzione ex art. 2 L.29/79 a condizione che esista una pregressa posizione assicurativa presso l’INPS, e distinguendo: Periodi sussidiati sino al 31/7/95, ricongiungibili in quanto esplicitamente collegati al versamento di contribuzione figurativa e utili sia ai fini del diritto che della misura. Periodi sussidiati dopo il 31/7/95, poiché utili solo ai fini del diritto, sono ricongiungibili solo se l’interessato li abbia riscattati presso l’INPS ai fini della misura

La ricongiunzione art.6 L. 29 febbraio 1979 La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze di uno o più enti pubblici soppressi per legge (nel quadro della politica di ristrutturazione delle prestazioni e dei servizi per la realizzazione di un interesse pubblico generale) il cui personale è stato trasferito ad altri Enti pubblici iscritti alle ex Casse, è disposta d’ufficio senza alcun onere a carico dell’iscritto.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 In applicazione delle norme di cui alla legge 5 marzo 1990, gli iscritti INPDAP possono ricongiungere i pregressi periodi di contribuzione ed iscrizione a forme di previdenza per liberi professionisti ai fini del diritto e della misura di una pensione unica

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 Le categorie professionali individuate sono: Avvocati e procuratori, Geometri, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Ingegneri ed architetti, Consulenti del lavoro, Farmacisti, Veterinari, Medici, Ostetriche, Notai, Spedizionieri doganali

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 La domanda di ricongiunzione ai sensi della L.45/90 può essere presentata dall’iscritto fino all’ultimo giorno di servizio. I superstiti possono presentare l’istanza entro 2 anni dal decesso dell’interessato

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 La domanda di ricongiunzione L.45/90 può essere esercitata una volta sola, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data della prima domanda, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, o all’atto del pensionamento.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 Per determinare la riserva matematica relativa alla ricongiunzione di periodi assicurativi riguardanti i liberi professionisti, occorre tener conto: Dell’età dell’iscritto alla data della domanda. Del periodo di servizio già utile a tale data. Del periodo da ricongiungere. Della retribuzione pensionabile.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 L’onere della ricongiunzione si determina sottraendo dalla riserva matematica l’ammontare dei contributi risultanti nella gestione previdenziale per liberi professionisti.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45 La ricongiunzione prevista dalla L.45/90 produce i suoi effetti solo se i periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza , comprensivi di quelli da ricongiungere, siano pari ad almeno 35 anni oppure siano stati raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità. In caso contrario i contributi vengono restituiti alla Cassa di provenienza.

Ricongiunzioni verso altre gestioni previdenziali INPDAP VERSO INPS INPDAP VERSO ALTRI FONDI

Ricongiunzioni verso INPS Legge 2/4/58 n. 322 (articolo unico) Legge 29/1/92 n. 58 (art. 5) DPR 17/3/65 n.144 (art.9) Legge 7/2/79 n. 29 (artt.1 e 2)

Ricongiunzioni verso altri fondi Art. 2 L.29/79 trasferisce i contributi INPDAP verso fondi pensioni particolari Legge 45/90 trasferisce i contributi INPDAP verso i fondi liberi professionisti Legge 44/73 trasferisce i contributi INPDAP verso l’INPDAI

Art.1 L.9/2/79 n.29 Prevede la possibilità di ricongiungere all’INPS qualsiasi periodo di iscrizione all’INPDAP, utile a pensione: contributi obbligatori, contributi figurativi, periodi ricongiunti e periodi riscattati a qualunque titolo, fino alla data della domanda di ricongiunzione.

Da dipendente in attività di servizio Art.1 L.9/2/79 n.29 A differenza della costituzione di posizione assicurativa ai sensi della L.322/58, la ricongiunzione ai sensi dell’art.1 L.29/79, può essere richiesta: Da dipendente in attività di servizio Da iscritto che abbia conseguito diritto a pensione

Art.1 L.9/2/79 n.29 Sono trasferiti all’INPS contributi calcolati utilizzando le aliquote contributive vigenti presso le singole Casse pensioni gestite dall’INPDAP . Tali contributi devono essere maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50%, per tutti gli iscritti alle 5 Casse pensioni, calcolato dal 1° gennaio dell’ anno successivo a quello cui si riferiscono, fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del trasferimento dei contributi all’INPS.

Art.1 L.9/2/79 n.29 I periodi riscattati vengono ricongiunti mediante il versamento del contributo di riscatto maggiorato dell’interesse del 4,50% dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero contributo di riscatto ovvero della prima rata, fino al 31 dicembre dell’anno precedente il trasferimento.

Art.1 L.9/2/79 n.29 I periodi già ricongiunti, ai sensi dell’art. 2 L.29/79 vengono rimborsati all’INPS, aumentati dell’interesse composto del 4,50%, calcolato dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’INPS ha versato i contributi fino al 31 dicembre dell’anno precedente il trasferimento

Art.1 L.9/2/79 n.29 La relativa istanza deve essere presentata all’INPS e può essere presentata anche in attività di servizio. In tal caso la ricongiunzione dei periodi assicurativi è limitata all’intero mese di presentazione della domanda. La ricongiunzione non comporta alcun onere a carico dell’interessato, se la domanda è stata presentata entro il 30 giugno 2010 (Legge 30 luglio 2010 n.122).

Art.12 legge 30 luglio 2010 n.122 Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’art.1 L.29/79 le disposizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5 della stessa legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2 D.lgs. 184/97

Art.1 L.9/2/79 n.29 Il trasferimento di tutta la contribuzione avviene contestualmente alla comunicazione dei dati all’INPS, se la domanda è stata presentata entro il 30 giugno 2010 (art. 12 comma 12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010)

Legge 30 luglio 2010 n.122 A decorrere dal 1°luglio 2010, le ricongiunzioni di cui all’art.1 L.29/79 sono potenzialmente onerose L’eventuale onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’art 2 del D.Lgs.30 aprile 1997 n. 184 Il trasferimento dei contributi avviene a richiesta dell’Inps

Situazione antecedente all’entrata in vigore della Legge 31 Luglio 2010 n.122

Legge 2 aprile 1958 n.322 L’iscritto cessato definitivamente dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione presso una delle casse gestite dall’INPDAP poteva chiedere la costituzione della posizione assicurativa all’INPS.

Legge 2 aprile 1958 n.322 L’istanza di costituzione di posizione assicurativa poteva essere proposta anche dal superstite dell’iscritto che non avesse diritto a una pensione indiretta INPDAP. In tal caso, veniva costituita presso l’INPS la posizione assicurativa del deceduto , solo se l’avente diritto avesse maturato il diritto a una pensione indiretta presso quella gestione previdenziale.

NON AVER MATURATO DIRITTO A PENSIONE Legge 2 aprile 1958 n.322 Per costituire la posizione assicurativa presso l’INPS, occorrevano 2 condizioni: ESSERE CESSATI DAL SERVIZIO NON AVER MATURATO DIRITTO A PENSIONE

Legge 2 aprile 1958 n.322 La costituzione della posizione assicurativa all’INPS si effettuava per tutti i servizi utili a pensione, e pertanto anche per i servizi riscattati per i quali non vi fosse stata effettiva prestazione di lavoro subordinato.

Legge 2 aprile 1958 n.322 L’istanza di costituzione di posizione assicurativa doveva essere presentata all’INPDAP dagli iscritti alle ex Casse e dagli iscritti alla CTPS non di ruolo. Per il personale di ruolo cessato prima del 31 luglio 2010 senza maturare diritto a pensione si procede d’ufficio alla costituzione della posizione assicurativa all’Inps. La CPA non comporta alcun onere per l’iscritto L’importo complessivo dei contributi da versare all’INPS è portato in detrazione dell’eventuale indennità una tantum

INDENNITÀ UNA TANTUM L’indennità una tantum è il trattamento di quiescenza sostitutivo della pensione. Essa spetta all’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, il quale abbia prestato: almeno 5 anni di servizio (iscritti ex Casse) almeno 1 anno di servizio effettivo (iscritti CTPS)

INDENNITÀ UNA TANTUM Per cessazioni dal 10/9/91 in poi, agli iscritti alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG non spetta più l’indennità una tantum, in quanto è stata soppressa dall’art. 19 della Legge n. 274/91.

Art. 124 DPR 1092/73 Ai lavoratori di ruolo del Comparto Scuola, cessati dal servizio senza la maturazione del diritto a pensione, deve essere applicato d’ufficio l’art. 124 del DPR 1092/73, che chiaramente dispone la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 124 DPR 1092/73 L’importo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versare all’INPS, è portato in detrazione dalla indennità una tantum spettante agli interessati e l’eventuale onere differenziale è a carico dello Stato.

INDENNITÀ UNA TANTUM Per gli iscritti alla CTPS, l’indennità una tantum concorre alla costituzione di posizione assicurativa all’INPS. Ai sensi dell’art. 39 Legge 22/11/62 n. 1646, nessuna somma è corrisposta all’interessato quando la indennità una tantum è inferiore ai contributi trasferiti all’INPS . Il trasferimento dei contributi è contestuale al provvedimento.

INDENNITÀ UNA TANTUM L’indennità una tantum si calcola moltiplicando la retribuzione alla cessazione (considerata per dodici mensilità, senza indennità integrativa speciale, maggiorata del 18%) per un coefficiente di rendimento derivato dall’anzianità di servizio.

rr 1 Il dipendente di ruolo dello Stato cessa senza maturare diritto a pensione 2 Diritto all’indennità una tantum, previa costituzione posizione assicurativa 3 Trasferimento all’Inps dei contributi per tutti i servizi utili a pensione senza maggiorazione di interessi

Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122 Con il comma 12-undicies viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n.322 nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all’ordinamento di appartenenza (art. 40 l.1646/1962; art. 124 DPR 1092/1973; art.21, comma 4, e art. 40,comma 3, L.958/1986)

Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122 L’abrogazione della L.322/58 decorre dal 31 luglio 2010 Per gli iscritti alla CTPS cessati prima di tale data senza maturare diritto a pensione, la CPA sarà costituita d’ufficio Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPUG, CPI, sarà costituita la CPA, se hanno presentato domanda entro il 30 luglio 2010

Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122 I dipendenti dello Stato cessati dopo il 30 luglio 2010, senza maturare diritto a pensione, possono chiedere l’INDENNITA’ UNA TANTUM, vista l’abrogazione della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps.

Pensione differita Oppure, se sono cessati con almeno 20 anni di contributi possono chiedere la pensione al raggiungimento del requisito anagrafico.

Pensione differita -Art. 12 D. L. n Pensione differita -Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122 L’effetto dell’abrogazione della L.322/58 è la possibilità per l’Inpdap di attribuire il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro

Nota operativa INPDAP n.56 del 22 dicembre 2010 Per gli iscritti alle ex Casse, cessati senza diritto a pensione, l’Istituto riconosce il diritto alla prestazione pensionistica, in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi e al compimento del requisito anagrafico , ancorche’ non raggiunto in costanza di attività lavorativa, se non è stata presentata alcuna domanda di CPA entro il 30 luglio 2010

Nota operativa INPDAP n.56 del 22 dicembre 2010 Per gli iscritti alla Cassa Stato, la CPA operava d’ufficio in tutti i casi di cessazione senza diritto a pensione, di conseguenza solo per le cessazioni intervenute a partire dal 31 luglio 2010, l’Istituto riconosce, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico, sempre in presenza dei requisiti minimi contributivi, al raggiungimento del requisito anagrafico

PREROGATIVE RICONOSCIUTE A UN SOGGETTO ISCRITTO ALL’INPDAP (N. I Dal 31 luglio 2010, l’iscritto (ovvero colui che può vantare contribuzione Inpdap che non abbia dato titolo al trattamento di quiescenza), puo’ presentare domanda di valutazione di servizio utile a pensione (riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo) ancorchè abbia già risolto il rapporto di lavoro o sia cessato dal servizio.

TOTALIZZAZIONE TRA REGIMI ASSICURATIVI DELLA COMUNITA’ EUROPEA TRA REGIMI ASSICURATIVI ESISTENTI IN ITALIA

Regolamento CE 1606/98 Con l’emanazione del regolamento CE N.1606/1998, entrato in vigore il 25 ottobre 1998, è stato esteso ai pubblici dipendenti, il sistema di sicurezza sociale già vigente per i lavoratori del settore privato (Regolamento CEE N.1408/1971)

Regolamento CE1606/98 Anche i dipendenti pubblici possono conseguire il diritto a pensione, considerando periodi di lavoro, assistiti da contribuzione, prestati nei paesi membri della Comunità europea.

Regolamento CE 1606/98 L’INPDAP è stato designato, per il settore del pubblico impiego, quale organismo di collegamento con le competenti istituzioni previdenziali estere.

Regolamento CE 1606/98 L’INPDAP svolge la relativa attività istruttoria, finalizzata al reperimento della certificazione dei periodi di lavoro svolti all’estero mediante scambio di formulari eguali in tutti i paesi aderenti. E 205 I E 202 I E 212 I E 213 I E 205 D E 205 F E 205 B E 205 S

Regolamento CE 1606/98 Il pubblico dipendente che, anteriormente all’impiego, abbia reso attività di lavoro dipendente in uno o più Stati aderenti alla Comunità europea, può presentare, nel paese di ultima residenza: domanda di totalizzazione; domanda di pensione a carico dello stato estero; domanda di pensione di invalidità a carico dello stato estero.

Regolamento CE 1606/98 La totalizzazione consente all’iscritto di valorizzare i periodi di lavoro svolti all’estero, al fine del solo raggiungimento del diritto a pensione.

Regolamento CE 1606/98 Totalizzare significa sommare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, i contributi esistenti presso la attuale Cassa di previdenza con quelli versati presso l’Ente previdenziale di uno degli Stati della Comunità europea .

Regolamento CE 1606/98 Raggiunti così i requisiti contributivi previsti nell’ordinamento previdenziale italiano, la pensione verrà calcolata comprendendo anche i periodi prestati presso lo Stato membro, ma l’importo ottenuto verrà ridotto proporzionalmente in base al periodo di contribuzione versata presso la Cassa.

Regolamento CE 1606/98 L’Ente previdenziale dello Stato di ultima residenza e quello degli altri Stati competenti calcolano, secondo le rispettive normative, l’ammontare della prestazione in base a tutti i periodi maturati dall’interessato (pensione teorica).

Regolamento CE1606/98 La pensione teorica viene ridotta però, ai fini della misura, in proporzione alla contribuzione di propria pertinenza rispetto al totale dei periodi presi in considerazione (tecnica comunitaria del pro-rata).

Regolamento CE 1606/98 La domanda di totalizzazione può essere presentata dal 25 ottobre 1998, data di entrata in vigore del regolamento CE 1606/98, anche dal personale già cessato dal servizio e che abbia già conseguito il diritto al trattamento di quiescenza

Regolamento CE1606/98 Tuttavia, gli effetti derivanti dall’applicazione del Regolamento CE verranno attribuiti sin dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, se la domanda è stata presentata entro due anni da detta data(24 ottobre 2000), oppure dalla data di presentazione della domanda, se prodotta dopo il 24 ottobre 2000.

Regolamento CE 1606/98 Per poter rideterminare il trattamento di quiescenza già attribuito, è indispensabile che il soggetto che ha presentato domanda sia in possesso , alla data del 25 ottobre 1998, dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dall’ordinamento previdenziale per il conseguimento del trattamento di quiescenza.

Regolamento CE1606/98 Per i periodi prestati all’estero inferiori all’anno, poiché l’istituzione è esonerata della prestazione pensionistica, l’Inpdap ha ritenuto di dover valutare tale periodo sia ai fini del diritto che della misura, accollandosi pertanto l’onere relativo alla stregua di un periodo di contribuzione figurativa.

Regolamento CE1606/98 Con la Svizzera è stato concluso un accordo, entrato in vigore il 1° giugno 2002, in base al quale le vigenti disposizioni comunitarie vengono estese anche alle domande prodotte dal 1° giugno 2002.

Regolamento CE1606/98 Da tale data, quindi, non sarà più possibile inoltrare domanda di trasferimento dei contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana, sulla base di quanto previsto dalla precedente convenzione italo-svizzera.

Regolamento CE1606/98 1 Domanda di pensione a carico dello Stato estero 2 Presentazione all’INPDAP nel momento in cui si matura il diritto a pensione dello Stato estero 3 L’INPDAP invierà allo Stato estero il modello E 202I ed E205I 4 Lo Stato estero erogherà all’interessato la pensione

Regolamento CE 1606/98 L’iscritto INPDAP che sia divenuto invalido, può inoltrare la domanda di pensione di invalidità anche a carico dello Stato estero.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

totalizzazione La totalizzazione dei periodi assicurativi è uno strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi (Legge 29/79- Legge 45/90) volto a garantire copertura previdenziale a coloro che nel corso della loro attività lavorativa sono stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ai fini del conseguimento di un’unica pensione, il cui importo è posto proporzionalmente a carico delle gestioni interessate (“pro-quota”).

La normativa attuale Decreto legislativo 2 febbraio 2006,n.42 Legge sul Welfare- Legge 24 dicembre 2007,n.247 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201

21/07/07 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N.42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”. Il suddetto decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

21/07/07 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”. La nuova disciplina sostituisce le disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n.57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate

21/07/07 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”. L’istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

21/07/07 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”. Tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

destinatari Sono soggetti iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria: AGO/IVS (ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi); Forme sostitutive,esclusive ed esonerative della stessa; Forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui ai decreti legislativi n.509/94 e n.103/96 (Casse libero professionali); Gestione separata di cui all’art.2,comma 26 legge 335/95; Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero)

enasarco La contribuzione ENASARCO si riferisce ad un fondo integrativo che eroga prestazioni integrative. Nell’anno 1965 è stata istituita la Gestione Speciale degli esercenti attività commerciali come assicurazione obbligatoria. Pertanto, stante l’ obbligo contributivo presso la predetta assicurazione, coincidente con la contribuzione versata all’ENASARCO, non può trovare applicazione il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi. Infatti, la contribuzione ENASARCO ha sempre carattere integrativo con la contribuzione nella predetta Gestione Speciale, e, pertanto, non può essere utile ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Le prestazioni Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione sono: Pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni (senza alcun arrotondamento) di anzianità contributiva ; Pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva (senza alcun arrotondamento),sganciati dall’età anagrafica; Pensione di inabilità; Pensione indiretta ai superstiti

più di 18 anni al 31/12/1995 meno di 18 anni al 31/12/1995 Le nuove disposizioni si applicano praticamente a tutti, cioè in presenza di soggetti con: più di 18 anni al 31/12/1995 meno di 18 anni al 31/12/1995 nuovi assunti dal 1/1/1996 la facoltà di totalizzazione è concessa anche in presenza di un diritto a pensione maturato in una delle gestioni interessate

Condizioni:1)non essere titolari di pensione Diretta L’ iscritto/assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico autonomo erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione. Più precisamente, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse.

Condizioni:1)non essere titolari di pensione Diretta Non è invece preclusiva della possibilità di avvalersi della totalizzazione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell’ottenimento di una pensione diretta e ,allo stesso modo,è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

CONDIZIONI:2) ANZIANITA’ MINIMA Per effetto delle innovazioni in materia,l’anzianità contributiva minima richiesta per includere una gestione assicurativa nella totalizzazione,al fine del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, è di 3 anni ,a far data dal 1° gennaio 2008. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato,ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda . A tal fine sono considerati utili ,oltre i periodi di servizio,anche : la contribuzione volontaria ; i periodi già oggetto di :riscatto,computo , ricongiunzione,accredito figurativo; quelli derivanti da totalizzazione in ambito U.E ; le maggiorazioni di servizi previste da particolari disposizioni di legge

CONDIZIONI:2) ANZIANITA’ MINIMA Il comma 19 dell’art.24 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, sopprimendo le parole di durata non inferiore a tre anni contenute nell’art. 1, comma 1°, DLGS 42/2006, consente la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione previdenziale

Condizioni:3) I periodi sono considerati per intero Non è quindi possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti ,calcolati una sola volta.

CONDIZIONI: 4) i contributi non devono essere stati rimborsati La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, presentata successivamente alla data di entrata in vigore (3/3/2006) del decreto legislativo n.42 del 2 febbraio 2006 ,preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione,con riferimento alla sola gestione (Fondo) destinataria della richiesta di rimborso.

La pensione di vecchiaia totalizzata La domanda: è presentata dagli assicurati presso l’Ente previdenziale di ultima iscrizione I requisiti sono: anzianità contributiva almeno pari a 20 anni; età anagrafica di 65 anni (uomini e donne); sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (es.: cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ecc.) la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi; Determinazione dell’anzianità contributiva: Sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti

LA PENSIONE DI ANZIANITA’ TOTALIZZATA La domanda: E’ presentata dagli assicurati presso l’Ente previdenziale di ultima iscrizione I requisiti sono: Possedere un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (es.: cessazione del rapporto di lavoro dipendente) Determinazione dell’anzianità contributiva Sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE Art.12,comma 3 D.L.78/2010 (L.122/2010) Per effetto della nuova normativa,l’art.5,comma 3 del d.lgs n.42/2006 è sostituito dal seguente :” Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’A.G.O./I.V.S….omissis…” La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento,a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione dopo il 31/12/2010 (a decorrere dal 1° gennaio 2011) conseguono la pensione di vecchiaia in totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi  finestra mobile ovvero trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Art.24 commi 5 e 14 d.l. 201/2011 La finestra mobile continua a trovare applicazione per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, ai quali continua ad applicarsi il comma 3 dell’art. 12 L.122/2010.

21/07/07 Comparto scuola Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art.59,comma 9 della legge 27 dicembre 1997,n.449 , cosi’ come modificato dall’art.1 , comma 21, D.L. 138/2011

Comparto scuola Chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012 , accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’ anno successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.

LA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA La facoltà di TOTALIZZARE può altresì essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente. Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

LA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA E’ la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario.

LA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA Qualora lo stato invalidante si sia verificato in costanza di iscrizione a questo Istituto, il diritto al trattamento pensionistico in esame è riconosciuto in presenza di un’inabilità: assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art.2,comma 12 L.335/95 (5 anni compiuti di contribuzione, di cui almeno 3 compiuti nell’ultimo quinquennio); assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (15 anni = 14 anni,11 mesi e 16 giorni) ai sensi dell’art.7.lettera a) della legge n.379/55 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’art.42 del DPR n.1092/73;

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA I trattamenti pensionistici di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI Il diritto alla pensione indiretta, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 42/2006 (3/3/2006),è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli eventuali requisiti, richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l’interessato sia stato iscritto, calcolati una de una sola volta, indipendentemente dalla durata di ciascun periodo.

CONDIZIONI PER DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione ai superstiti spetta a condizione che il dante causa fosse titolare di pensione di vecchiaia, o di anzianità o di inabilità (pensione di reversibilità),nonché ai superstiti di assicurato ( pensione indiretta) a condizione che il lavoratore alla data della morte potesse far valere almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione (pieni, interamente compiuti) comunque collocati temporalmente ovvero cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque precedenti la data di morte (interamente compiuti).

ALIQUOTE DI REVERSIBILILITA’ Le aliquote di reversibilità vigenti nell’ordinamento dell’ultima gestione di iscrizione dell’assicurato vengono prese a base per la determinazione della misura della pensione indiretta da totalizzazione. Se la morte interviene in costanza di iscrizione a questo Istituto, le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: Coniuge solo:60% Coniuge + 1 figlio:80% Coniuge + 2 o più figli:100% Un figlio:70% Due figli:80% Tre o più figli:100% Un genitore:15% Due genitori:30% Un fratello o sorella:15% Due fratelli o sorelle:30% Tre fratelli o sorelle:45% Quattro fratelli o sorelle :60% Cinque fratelli o sorelle:75% Sei fratelli o sorelle:90% Sette o più fratelli o sorelle:100%

DECORRENZA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa

INCOMPATIBILITA’ DELLA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI CON LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE DEGLI STESSI (ART.3,COMMA 2 D.LGS42/2006) Il comma 2 disciplina i casi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto stesso,cioè dal 3 marzo 2006. In questo caso,la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi perfezionata mediante accettazione da parte dell’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude l’esercizio del diritto alla totalizzazione.

ART.3,comma 3 D.lgs42/2006 Il comma 3 disciplina il periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. In tal caso, la domanda di ricongiunzione non preclude il diritto all’esercizio della totalizzazione qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l’integrale pagamento dell’onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale.

ART.3,comma 3 D.lgs42/2006 La mancata conclusione del procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell’importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali.

ART.3,comma 3 D.lgs42/2006 In caso di recesso, la Sede provvederà a revocare il provvedimento di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo. Il suddetto recesso deve essere esercitato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006,e cioè entro il 2 marzo 2008. La domanda di recesso deve essere inoltrata dall’interessato allo stesso Ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione

Una domanda di totalizzazione presentata ai sensi del decreto legislativo in esame non annulla un’eventuale istanza di ricongiunzione presentata anteriormente al 3 marzo 2006 e per la quale non sia stato ancora emanato il relativo provvedimento formale di riconoscimento. In questa ipotesi la Sede Inpdap è tenuta a definire ,con sollecitudine,il relativo provvedimento finalizzato ad orientare la scelta dell’interessato ad accettare la ricongiunzione ovvero rinunciarvi per attivare la totalizzazione

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DA TOTALIZZAZIONE Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DA TOTALIZZAZIONE La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo .

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DA TOTALIZZAZIONE Secondo i principi generali dell’ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti,qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici,i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione,tale pro-quota sarà calcolato con il sistema di computo dell’ordinamento della predetta gestione

PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS. L’INPS è l’Istituto pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. L’onere dei pagamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti provvederanno a rendicontare all’Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione. L’importo della pensione viene pagato dall’Inps x 13

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Tre verbi importanti per coniugare la contribuzione volontaria Coprire Integrare Proseguire

Coprire volontariamente consente: La valorizzazione di periodi di interruzione dal servizio non altrimenti coperti da contribuzione, anche figurativa, come ad esempio le aspettative per motivi di famiglia, le interruzioni per motivi disciplinari, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ecc.

Integrare volontariamente consente: di valorizzare, ai fini contributivi, i periodi parzialmente scoperti durante un servizio prestato part-time di tipo orizzontale

Proseguire volontariamente consente: Il versamento contributivo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, conservando tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l’Inpdap sia per raggiungere i requisiti per il diritto a pensione sia per incrementare la misura della pensione

Versamenti volontari non ammessi Il versamento volontario della contribuzione non è ammesso quando per gli stessi periodi l’interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

IL VERSAMENTO È AUTORIZZATO QUANDO: L’interessato può far valere almeno 5 anni di contribuzione Inpdap in qualsiasi epoca versata; L’interessato può far valere, nel quinquennio presente la domanda, almeno 3 anni di contribuzione effettiva. Tale è considerata anche quella versata a titolo di ricongiunzione o di riscatto; Il requisito di 3 anni è ridotto a 1 anno per i periodi, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico o orizzontale

Calcoli in settimane La copertura contributiva volontaria, per espressa previsione normativa, è in settimane; Può essere esercitata a decorrere dal 1° sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione; I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi; I versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione La contribuzione volontaria a richiesta, può essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

LE PENSIONI DAL 1°GENNAIO 2012

Riforme pensionistiche L’obiettivo delle riforme pensionistiche varate dai diversi governi italiani è sempre lo stesso: indirizzare la spesa pensionistica su binari sostenibili per le finanze pubbliche. RIFORMA DINI L.335/1995 RIFORMA MARONI L. 243/2004 RIFORMA PRODI L.247/2007 RIFORMA MONTI L. 214/2011

Obiettivi e strumenti della riforma monti La riforma si propone di accrescere: L’equità La sostenibilità L’adeguatezza La trasparenza e la semplificazione Gli strumenti utilizzati per perseguire tali obiettivi sono: Contributivo per tutti Nuovi requisiti per il pensionamento legati alla speranza di vita Regole più semplici e uniformi

L. 335/95 : Tre sistemi di calcolo Retributivo Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni art 1 comma 13 Misto Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni art 1 comma 12 Contributivo la legge n. 335/1995, ancorché disciplini compiutamente le modalità di accesso alla pensione calcolata con il sistema contributivo, non individua i soggetti destinatari della normativa, se non all’art. 2 comma 18, laddove introduce un massimale contributivo soltanto per i lavoratori “privi di anzianità contributiva” e che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.

A due sistemi di calcolo: L.214/2011 Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 art 24 comma 2 Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione precedente il 1° gennaio 1996

I DESTINATARI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Con nota divulgativa del 18/12/2008 in seguito a parere del Ministero del Lavoro Per “ privi di anzianità contributiva” si deve intendere l’intera contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge 335/95 all’art 1 commi 12 e 13 letti in combinato disposto con il comma 6, richiama le diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l’anzianità debba essere maturata nell’ambito di una sola di esse In particolare, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo da applicare all’iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero la “maternità obbligatoria” al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare.

Rinuncia di periodi di servizio e sistema di calcolo contributivo Nei confronti di coloro che possono vantare detti periodi antecedenti al 1996 presso qualsiasi gestione o Cassa, italiana o estera, non trova applicazione il sistema contributivo anche nell'ipotesi in cui tali periodi non vengano valorizzati presso l'ultima gestione pensionistica.... o ancorché tale contribuzione non sia più disponibile in quanto ha dato luogo ad un trattamento pensionistico.

Rinuncia ai periodi di servizio e sistema di calcolo pensionistico L'eventuale rinuncia, laddove possibile, in tutto o in parte, di periodi o servizi già valorizzati a qualunque titolo presso questa Gestione pregiudica solo l'anzianità contributiva afferente la posizione assicurativa individuale, ma non l'individuazione del sistema di calcolo applicabile all'interessato, che rimane pur sempre destinatario di un sistema di calcolo retributivo o misto della pensione, laddove i periodi o servizi oggetto di rinuncia si collochino temporalmente ante 1/1/1996.

Art. 24 comma 2 l.214/2011 A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

METODO RETRIBUTIVO Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall’anzianità maturata. Prescinde sia dall’età, sia dall’ammontare dei contributi versati

METODO CONTRIBUTIVO Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio più versi più prendi . Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando i coefficienti di trasformazione del montante di rendita, che dipendono dall’età del pensionamento In particolare, più elevata è l’età più elevata sarà la pensione

Sistema del pro-rata L’estensione a tutti dl metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 2012. Ad essi spetterà una pensione con il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente. Anzianità fino al 31 dicembre 2011: calcolo retributivo Anzianità maturata dal 1°gennaio 2012: calcolo contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione di vecchiaia Dal 1° gennaio 2012 per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età ( età pensionabile). L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per le diverse gestioni. Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento. Nel 2018 l’età pensionabile delle lavoratrici private e del pubblico impiego sarà completamente equiparata. A partire dal 2013 , l’età pensionabile verrà aggiornata alla longevità. Per effetto di un vincolo europeo, nel 2021 non potrà essere inferiore a 67 anni.

Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia: requisiti contributivi Il diritto a pensione si consegue con un’anzianità contributiva minima di 20 anni. Per i lavoratori destinatari del sistema contributivo è necessario che l’importo della pensione sia non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale Si prescinde da tale requisito di importo minimo nel caso di età pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità minima effettiva di 5 anni.

Gestione della soglia aa

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita. Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi Dal il 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale. Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011). Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021

La nuova pensione anticipata Si tratta di una prestazione che è indipendente dall’età del richiedente ed è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch’essi all’adeguamento alla speranza di vita

PENSIONE ANTICIPATA – CANALE CONTRIBUTIVO I destinatari del sistema contributivo possono accedere alla pensione anticipata al compimento di 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’importo della prima rata di pensione risulti non inferiore, per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale(importo annualmente rivalutato)

La pensione anticipata per entrambi i sistemi art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011 * Anche i requisiti minimi per l’accesso alle pensioni anticipate sono adeguati in ragione dell’incremento della speranza di vita.

Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata

62 anni non incrementati con speranza di vita DISINCENTIVI Per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni è prevista una penalizzazione. La riduzione della pensione sarà pari all’1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi due. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. SOTTO I 62 ANNI -2% PER OGNI ANNO DI ANTICIPO FINO A DUE ANNI -1% PER OGNI ANNO DI ANTICIPO OLTRE I PRIMI DUE 62 anni non incrementati con speranza di vita

DISINCENTIVI Le riduzioni non si applicano ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro Sono inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

DISAPPLICAZIONE DELLA “FINESTRA MOBILE” Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la “finestra mobile”. La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata Per il personale del comparto scuola e AFAM decorrenza dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti secondo le disposizioni previste dall’art. 59 legge 449/98 (maturazione dei requisiti entro Il 31 dicembre dello stesso anno).

Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione: ………per soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente a tale data

Requisiti validi fino al 31.12.2011 Pensione di vecchiaia 65 anni di età con almeno 15 anni di servizio. Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti almeno 20 anni Per le donne fino al 31/12/2011 sono ancora sufficienti 61 anni di età

Esempi pensione di vecchiaia nel vecchio regime Iscritto con 65 anni il 15/11/2011 con 25 anni di anzianità Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012 Iscritta con 61 anni il 15/11/2011 con 15 anni di anzianità (con anz al 1992)

Esempi pensione di vecchiaia nel nuovo regime Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 25 anni di anzianità Maturazione diritto il 15/06/2013 (66 e 3) decorrenza 16/06/2013 Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 18 anni di anzianità Compimento 66 e 3 il 15/06/2013 con 19 e 3 di anzianità Maturazione diritto il 15/03/2014 (20 anni di anzianità) e 67 anni di età decorrenza 16/03/2014

Esempi pensione di vecchiaia nel nuovo regime Iscritta con 64 anni di età e 18 anni di anzianità il 15/11/2011 (in servizio dal 15/11/1993) Compimento 20 anni di anzianità il 15/11/2013 con 66 anni di età Maturazione diritto il 15/02/2014 (66 e 3) (20 e 3) decorrenza 16/02/2014

Requisiti validi fino al 31. 12 Requisiti validi fino al 31.12.2011: pensione di vecchiaia nel sistema contributivo la condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per età inferiori ad anni 65

Esempi pensione di vecchiaia con salvaguardia nel sistema contributivo Iscritta con anzianità di servizio con inizio dopo 01/01/1996 con 61 anni di età il 15/12/2011 e 15 anni di anzianità contributiva. Maturazione del diritto il 15/12/2011 solo a condizione che l’importo della pensione, maturata a tale data, non sia inferiore ad euro 514,80 corrispondente all’importo dell’assegno sociale del 2011 aumentato di 1,2 In tale eventuale situazione la pensione potrà avere decorrenza dal 16/12/2012

ESEMPI PENSIONE VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO – NUOVO REGIME Iscritto in servizio dal 01/01/1996 quando maturerà 20 anni di anzianità contributiva e avrà una età anagrafica prevista in quel anno Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 66 anni e 3 mesi di età e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore all’importo soglia” “1,5” Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016

Esempi pensione anticipata nuovo regime L’iscritto in servizio dal 01/01/1996 quando maturerà 20 anni di anzianità contributiva effettiva e avrà una età anagrafica di prevista in quel anno Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 63 anni e 3 mesi di età e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore all’”importo soglia” “2,8” Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016

Requisiti validi fino al 31.12.2011 La pensione di anzianità L’età anagrafica e, dal 01/07/2009, i 35 anni devono essere pienamente raggiunti e le frazioni concorrono al raggiungimento della quota prevista 60 2 14 + 35 9 16 = 96 61 2 14 + 34 9 16 = 96 59 2 14 + 36 9 16 = 96

ESEMPI PENSIONI DI ANZIANITÀ CON SALVAGUARDIA Iscritto con 59 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità (quota 95) il 15/11/2010 Maturazione diritto il 15/11/2010 decorrenza 01/07/2011 Anche dopo il 1° gennaio 2012 potrà cessare dal servizio in qualsiasi momento con decorrenza immediata e può farsi certificare il diritto

ESEMPI PENSIONI DI ANZIANITÀ CON SALVAGUARDIA Iscritto con 60 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità (quota 96) il 15/11/2011 Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012 Dopo il 15/11/2012 potrà cessare dal servizio con decorrenza immediata e può farsi certificare il diritto Potrà cessare anche prima ma la pensione avrà decorrenza dal 16/11/2012

Esempi nuovo regime Iscritto con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione anticipata il 31/07/2014 con anni 42 e mesi 6 di anzianità Con riduzione pari a 0,4167% (1% : 12 x 5) della quota di pensione maturata al 31/12/2011

Esempi nuovo regime Iscritta con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione anticipata il 30/06/2013 con anni 41 e mesi 5 di anzianità e con 60 anni e 6 mesi di età con decorrenza 01/07/2013 Con riduzione pari a 1,5% (1% : 12 x 18) della quota di pensione maturata al 31/12/2011

Esempi nuovo regime Iscritto con 64 anni di età e 34 anni e 11 mesi di anzianità al 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia il 31/03/2014 (anni 66 e mesi 3) decorrenza 01/04/2014 Naturalmente se si tratta di una donna ci sarà salvaguardia

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DELL’ENTE DATORE DI LAVORO La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24). “……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…….”

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DELL’ENTE DATORE DI LAVORO Rimangono, pertanto, vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione. (il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento)

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DELL’ENTE DATORE DI LAVORO Se il diritto alla percezione della pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento del limite di anni 65 l’amministrazione, se non si è avvalsa della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE DELL’ENTE DATORE DI LAVORO In quest’ottica, il comma 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991)

Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità. LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE DELL’ENTE DATORE DI LAVORO Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità. Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65°anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento. Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE DELL’ENTE DATORE DI LAVORO - ART.24, COMMA 4 D. L. N. 201/2011 “…..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni,……” Nel settore del lavoro pubblico, pertanto, non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni. I nuovi criteri di calcolo basati sulla modifica del coefficiente troveranno applicazione durante il periodo di prosecuzione del servizio: per quei dipendenti i cui ordinamenti già stabiliscono tale età anagrafica quale limite di permanenza; 2) per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE DELL’ENTE DATORE DI LAVORO - ART.24, COMMA 4 D. L. N. 201/2011 “Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”.

IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO. anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell’anzianità prevista per i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 21/07/07 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Si rammenta quanto previsto dall’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui: “In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”.

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA: Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011: opzione donna Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione: ……………lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (donne con 57 anni età e 35 di contribuzione che optano per il sistema di calcolo contributivo -disposizione prevista, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015) ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012;

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011: opzione donna La disposizione ha vigenza fino al 31/12/2015 e pertanto potrà essere utilizzata per le iscritte che maturano i requisiti (57* e 35) entro il 30/12/2014 Se, infatti, i requisiti (57* e 35) fossero raggiunti il 31/12/2014 la decorrenza della pensione 01/01/2016 sarebbe fuori il limite di vigenza della norma Per il personale del comparto scuola ed AFAM la pensione decorrerà dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti anche se questo avviene entro il 31/12/2014 * Dal 01/01/2013 57 anni e 3 mesi

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: ……………lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga …………………………. …………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà ……………………… ………….. lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione …………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero (censimento)

esonero l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi prima specificati.

Obiettivi della riforma La riforma Monti opera una complessiva revisione del sistema: Accelerando la transizione verso il sistema di calcolo contributivo, che ora si applica pro-rata a tutti i lavoratori. Armonizzando per tutti i lavoratori i requisiti di accesso al pensionamento. Potenziando i meccanismi interni al sistema di contrasto degli effetti negativi del processo di invecchiamento della popolazione sia sotto il profilo finanziario che dell’adeguatezza delle prestazioni.