Tutela penale del software D. legisl. 518/92 attuativo dir. CE 91/250 A - art. 10: duplicazione del software a scopo di lucro (dolo specifico) art. 171: duplicazione gratuita - illecito civile La duplicazione per uso personale, comportando un risparmio comporta anche lo scopo di lucro B - importazione, distribuzione, vendita, detenzione di copie a scopo commerciale. Elemento soggettivo: dolo specifico (scopo di lucro) si richiede la conoscenza dell’illegittima provenienza delle copie o l’ignoranza colposa PENA: reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 1 a 10 milioni (eccessiva per il caso di colpa)
Tutela penale del software C - importazione, distribuzione, vendita di strumenti destinati a eludere i dispositivi di protezione (locks) PENA: reclusione fino a 6 mesi, multa fino a 3 milioni AGGRAVANTE: falsificazione del contrassegno SIAE D - ricettazione (art. 648 c.p.) PENA: reclusione da 2 a 8 anni
Tutela penale dei sistemi informatici e telematici A - Danneggiamento informatico (art. 635 bis c.p.) AGGRAVANTE: se il soggetto attivo è un operatore B - Attentato a sistemi informatici o telematici (art. 420 2° c. c.p.) reato di attentato (perfezionato con “atti diretti a…”) C - Accesso abusivo al sistema art. 615 ter c.p. (domicilio informatico) - nuovi illeciti (hackers) - introduzione abusiva nel sistema - mentenimento contro la volontà espressa o tacita del titolare
Tutela penale del software solo per sistemi protetti da “misure di sicurezza”: - mezzi fisici - mezzi elettronici (PIN, password) - mezzi biometrici o chiavi elettroniche il reato è punibile a querela della persona offesa previste varie aggravanti D - Diffusione di “virus” (art. 615 quinques c.p.) consegna o diffusione di programmi diretti a danneggiare o bloccare un sistema informatico, il reato è solo doloso