OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

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Transcript della presentazione:

OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI Dr. Marco Cannavicci psichiatra – criminologo

Argomenti: 1. nascita degli OPG 2. le misure di sicurezza 3. la popolazione degli OPG 4. la riabilitazione 5. OPG e DSM

un certo Nicholson cerca di uccidere Re Giorgio III 1786 – Inghilterra: un certo Nicholson cerca di uccidere Re Giorgio III “not guilty by reason of insanity”

“INSANE OFFENDER’S BILL” dal 1807 28 luglio 1800: “INSANE OFFENDER’S BILL” dal 1807 estesa anche ai condannati colpiti da “alienazione mentale”

Nel 1857 si istituì il primo manicomio criminale, nel Berkshire All’Inghilterra seguirono Irlanda e Scozia Nel 1875 fu istituito anche in Germania e nel 1876 in Francia

Negli USA fu istituito nel 1855 Nel 1875 fu promulgata una legge per cui: “ogni assassino prosciolto, perché ritenuto pazzo, deve essere ricoverato per tutta la vita in un asilo di Stato”

In Italia: Scuola Classica – partendo dal “libero arbitrio”, riteneva il reato una violazione cosciente e libera della norma penale; segue la pena commisurata al reato; Scuola Positiva (Lombroso, Ferri) – partendo da determinanti costituzionali ritiene il reo socialmente pericoloso e abbisognevole di misure di sicurezza

Nel 1876 si inaugura ad Aversa il primo manicomio criminale (“sezione per maniaci”) La norma penale fu emanata solo nel 1891 (R.D. 1 febbraio 1891, n. 260)

Seguirono: - 1886 – Montelupo Fiorentino - 1892 – Reggio Emilia - 1925 – Barcellona Pozzo di Gotto - 1939 – Castiglione dello Stiviere - 1953 – Pozzuoli (chiuso nel 1975)

La legge 354, del 1975, che riforma l’ordinamento penitenziario, sostituisce la dizione di “manicomio criminale” con “ospedale psichiatrico giudiziario” O.P.G.

preveduti dalla legge come reati” Le misure di sicurezza Art. 203 C.P. Pericolosità sociale “agli effetti della legge penale è socialmente la persona quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”

Art. 215 – misure di sicurezza Detentive Assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro Ricovero in casa di cura o custodia Ricovero in OPG Rifomatorio giudiziario (per < 14 anni) Non detentive Libertà vigilata Divieto di soggiorno Divieto di frequenta-zione di locali Espulsione dello straniero

Vizio parziale di mente Art. 89 CP Va soggetto al ricovero in casa di cura e custodia, ai sensi dell’art. 219 CP, dopo la valutazione della presenza della pericolosità sociale

Vizio totale di mente Art. 88 CP Va soggetto al ricovero in OPG, dopo l’accertamento della persistente pericolosità sociale La durata minima delle misure di sicurezza detentive sono stabilite in base alla gravità del reato

In OPG: attesa di sentenza Detenuti che presentano disturbi psichici | Osservazione psichiatrica in OPG Sopraggiunta infermità mentale in carcere (art. 148 CP)

In OPG: sentenza definitiva Vizio totale e pericoloso (art. 222 CP) Vizio parziale e pericoloso (per reato con pena > a 5 anni) IL VIZIO TOTALE NON PERICOLOSO TORNA LIBERO

Se vizio parziale e pericoloso, per reato con pena < a 5 anni: - casa di cura e custodia (per 6 mesi) - libertà vigilata con affidamento al CIM o comunità terapeutica

Una sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2003 ha dichiarato illeggittimo l’art. 222 del CP (ricovero in OPG) nella parte che non consente al giudice di adottare diverse misure di sicurezza rispetto all’OPG. Questa sentenza rende possibile l’applicazione della libertà vigilata, con affidamento a familiare, CIM o Comunità

(179 condannati – 45 imputati OPG (fonte DAP) Situazione al 30 giugno 2004: 1067 ricoverati Situazione al 30 giugno 2005: 1119 ricoverati (179 condannati – 45 imputati – 878 internati)

Il 75% dei ricoverati proviene da regioni del NORD Aversa - 238 Barcellona PG - 213 Castiglione S - 186 (74 donne) Montelupo F - 134 Napoli - 140 Reggio Emilia - 208 Il 75% dei ricoverati proviene da regioni del NORD

In Italia il picco dei ricoveri si è avuto nel periodo 1978 – 1982, per effetto di: Legge 180 Minori dimissioni da OPG Trattamenti Sanitari Obbligatori Dal 1994 al 1998 si sono avuti i tassi più bassi per minore invio da parte del carcere (condannati – imputati)

Variabili bio-psico-sociali e criminologiche degli internati Studio Manacorda, nel 1983 Studio Andreoli, nel 2001

Dal 1983 al 2001: Aumento dell’età media (> 40 anni) Aumento dei single rispetto ai coniugati Aumento della scolarità (dalle E alla MI) Aumento degli stranieri Aumento dei disoccupati Aumento dei soggetti con precedenti penali Aumento dei disturbi di personalità Prevalenza dei disturbi dello spettro psicotico (70%)

Nella popolazione generale: I disturbi dell’umore Nella popolazione generale: Dal 1983 al 2001 sono passati dal 5 al 15% Il 30% dei ricoveri in SPDC avviene per disturbi dell’umore Il 3% dei ricoveri in OPG avviene per disturbi dell’umore IL DDM E’ POCO COLLEGATO AL GIUDIZIO DI NON IMPUTABILITA’

Tipologia di reati Delitti contro la persona (il 50% è rappresentato da omicidio o tentato omicidio) Oltraggio a pubblico ufficiale

Pattern medio del ricoverato in OPG SOGGETTO CON BASSO LIVELLO SOCIO-ECONOMICO, BASSA SCOLARITA’, EMARGINATO DAL MERCATO DEL LAVORO, CON DIVERSI PRECEDENTI PENALI

La diagnosi maggiormente rappresentata è la “psicosi schizofrenica” Il periodo medio di latenza tra l’inizio della malattia e l’internamento in OPG è di circa 10 anni Il 60% di loro era seguito dal CIM/DSM di zona

Profilo clinico degli internati 1. Autori di reati minori, recidivati, epifenomeni di disadattamento ambientale e deriva sociale, poco correlabili allo stato di malattia

2. Autori di reati gravi, sintomo di scompenso psicotico acuto che rientra con adeguato trattamento farmacologico, sconosciuto ai servizi psichiatrici territoriali

3. Autori di reati gravi, legati ad una persistente condizione di patologia psichica, con elevata pericolosità sociale e problematica alleanza terapeutica con incapacità di gestione da parte delle strutture psichiatriche territoriali

Il caso dell’OPG di Reggio Emilia Provengono tutti dall’Emilia Romagna Il 56% di loro era seguito dai CIM/DSM prima dell’internamento Il 65% di loro aveva subito almeno un TSO Il 32% di loro ha commesso un omicidio E’ PRESENTE UNA QUOTA DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE CHE I CIM/DSM NON RISCONO AD AFFRONTARE NE’ TRATTARE

Studio MoDiOPG - 1997 (monitoraggio dimissioni OPG) Il 40% abusa di sostanze stupefacenti o alcolici Il 55% ha effettuato omicidio o tentato La vittima è prevalentemente un componente del nucleo familiare Fuori dalla famiglia viene colpito in genere l’operatore sanitario Raramente vengono colpiti estranei

Percorsi riabilitativi in OPG DPR 30.06.2000 n. 230 “regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”

- Socializzazione (teatro, arti figurative, musica, multimedialità) Formazione professionale (laboratori di formazione artigianale e tecnica) Lavoro (sia all’interno che all’esterno dell’Istituto) Istruzione (corsi scolastici e seminari informativi) Sport ed igiene alimentare

Disegni di legge di riforma degli OPG Disegno di legge Grossi (1983) Disegno di legge Riz (1995) Disegno di legge Corleone (1996) Proposta di legge della Regione Emilia Romagna (1997)

OPG e DSM La durata media dell’internamento è di circa 7 anni Dipende dalla gravità del reato e non dallo stato e dal decorso clinico Dipende dai rapporti tra OPG e strutture psichiatriche territoriali Dipende dalle numerose “proroghe improprie” delle misure di sicurezza per la mancanza di riabilitazione e progetti sociali

Secondo dati del DAP (del 2001) il 40% degli internati esprime condizioni cliniche prive di pericolosità sociale, tuttavia resta in OPG per “proroghe improprie” Spesso è il magistrato di sorveglianza ad imporre alle ASL l’obbligo della presa in carico e del progetto riabilitativo, per il vuoto normativo regionale circa i livelli di responsabilità rispetto al problema

Sentenze Corte Costituzionale Del 18 luglio 2003 Del 29 novembre 2004 hanno modificato gli articoli 206 e 222 del CP abrogando l’automatismo del ricovero in OPG per il reo infermo e pericoloso

Sentenza 18 luglio 2003 “consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in OPG, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale”

Viene lasciata al giudice la discrezionalità di applicare la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati Vengono coinvolti i DSM/CIM e quindi le Regioni (sul piano amministrativo e finanziario)

Articolo 232 CP Obbliga il giudice a sospendere il programma di cure territoriali in regime di libertà vigilata ed a ricorrere a nuovo ricovero in OPG, per la durata minima di un anno, in caso di inosservanza o impraticabilità delle prescrizioni terapeutiche

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Dr. Marco Cannavicci cannavicci@iol.it