La tutela della privacy

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Transcript della presentazione:

La tutela della privacy Dr. Marco Cannavicci Psichiatra – criminologo

Argomenti Segreto Segreto professionale Trattamento dati personali Privacy Riservatezza Codice della Privacy

1. Segreto In ambito professionale è essenziale stabile una buona relazione interpersonale Una buona relazione interpersonale chiede il rispetto delle regole TECNICHE e di quelle ETICHE LE REGOLE TECNICHE, ETICHE E MEDICO-LEGALI RICHIEDONO LA CAPACITA’ DI ACCOGLIERE E CONTENERE UN SEGRETO

“tenere con sé” Richiede la capacità di concepire un fuori (pubblico) ed un dentro (privato) Di concepire un Sé ed un Altro Di avere una parte di Sé in cui trattenere e custodire delle cose

Trattenere – tenere a lungo presso di sé chiede un sé funzionante e valido Conservare – tenere con sé un qualcosa che non cambi nel tempo e non modifichi il sè Separare – ciò che è proprio del sé da ciò che deriva dagli altri

“cose o fatti che si tengono dentro di sé e che Segreto: “cose o fatti che si tengono dentro di sé e che non si rivelano a nessuno” Istituto della Enciclopedia Italiana

Nella malattia mentale non si riesce a separare un dentro da un fuori, un sé da un non-sé Nella malattia mentale il sé non ha argini e diviene preda del condizionamento altrui Non si riesce più a trattenere, conservare, separare

Un segreto lo conserva e lo mantiene chi non ha paura, chi non lascia andare parti di sé La sofferenza mentale nasce nell’incapacità nel conservare segreti, nell’impossibilità a condividerli

Avere e mantenere segreti è segno di maturazione sociale del Sé, in grado di distinguere, trattare ed esporre: Un ambito sociale e pubblico Un ambito privato ed individuale Un ambito intimo

“dirlo a qualcuno” “ci vado apposta” – si va dal terapeuta per cedere e condividere segreti e le cose inconffessabili che non si riescono a dire Si cede un segreto che non si riesce a trattenere a qualcuno che riesce ed ha l’obbligo di trattenerlo, tenerlo sotto controllo, segreto e secretato Dietro ogni “delirio” si cela un segreto

Con il terapeuta: Ci sono segreti condivisi Segreti non condivisi, ma letti dal terapeuta Segreti sulla relazione (setting) Segreti del terapeuta IL TERAPEUTA E’ UNO SCRIGNO DI SEGRETI ED UNA PERSONA “INQUIETAMENTE SEGRETA” A GARANZIA DEL SEGRETO DEI SUOI PAZIENTI

“come in confessione” Il segreto nell’ambito psicoterapeutico ha sostituito ed inglobato quello della pratica religiosa della confessione La religione per prima ha scoperto il valore terapeutico della confessione La legge riconosce al religioso ed al terapeuta il diritto di trattenere e conservare i segreti senza l’obbligo di riferirli

Il recarsi da un terapeuta diviene di per sé un segreto Solo il terapeuta sa che “c’è in giro un matto, un malato di nervi” Un “malato di nervi” da sempre considerato “un pericolo per sé e per gli altri”

La psicoterapia è un esercizio “micro-sociale” di grande utilità “macro-sociale” Permette il rispetto delle regole relazionali e sociali, prevenendo atti devianti e favorendo il “controllo sociale” del soggetto

Avere la possibilità di mantenere ed occultare segreti ha a che vedere con la difesa del soggetto Con la salvaguardia delle sue specificità Della sua originalità Della sua sfera di libertà, nello scegliere di essere qualcosa piuttosto che altro

nell’epoca del “grande fratello” elettronico in cui ogni gesto, ogni atto, ogni contatto è registrato si è sviluppata in modo forte la necessità della tutela della privacy Al pari dell’incremento delle tecniche di registrazione si sono incrementate le tecniche alla riservatezza

2. Il segreto professionale Aspetti normativi: Codice penale, art. 622 Codice procedura penale, art. 200 Codice deontologia medica (edizione 1989, edizione 1995, edizione 1998) Legge 675/96 D. lgs. 282 del 30.07.1999 Autorizzazione n. 2/02 del Garante per la protezione dei dati personali D. lgs. 196 del 30.06.2003

Art. 622 Codice Penale (Rivelazione di segreto professionale) “chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516 euro. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 200 C.P.P. (Segreto professionale) “1. non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria: …. c)I medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente una professione sanitaria;

Altri: I ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano Gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai Gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre

“I giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”

Giusta causa per rivelare il segreto: Obbligatorietà del referto – art. 334 CPP (la cui omissione è punita ai sensi dell’articolo 365 CP) Denunce sanitarie e certificazioni obbligatorie Denuncia di reato (obbligatoria ai sensi dell’articolo 331 CPP) Visite medico-legali per assicurazioni sociali

La rivelazione è ammessa: Codice Penale: Art. 45 – caso fortuito o forza maggiore Art. 46 – costrizione fisica Art. 47 – errore di fatto Art. 48 – errore determinato dall’altrui inganno Art. 51 – esercizio di un diritto o adempimento di un dovere imposto da norma legittima della pubblica autorità Art. 52 – difesa legittima Art. 54 – stato di necessità

È ammessa anche per le certificazioni richieste o autorizzate dall’interessato o dai suoi legali rappresentanti, nel caso di minore o persona incapace Per le collaborazioni all’accertamento della verità in sede penale o civile, sia come ausilio alla polizia giudiziaria, sia mediante l’incarico di perizia o consulenza tecnica

Art. 22 legge 675/95 (diritto alla riservatezza) “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, a sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

- per il trattamento dei dati sanitari e della vita sessuale, la legge prevede l’obbligo del consenso scritto, revocabile, rilasciato dall’interessato, previa adeguata informativa

D. lgs. 135/99 Estende la possibilità di dare informazioni sui pazienti anche ad altri professionisti sanitari, quali psicologi, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione, infermieri, assistenti sociali e altro personale socio-sanitario Se la loro attività prevede rapporti diretti con i pazienti Anche loro sono vincolati al segreto

Titolare del dato è la persona fisica che esercita il potere sulle finalità, sulle modalità e sulla sicurezza del trattamento dei dati È essenziale acquisire il consenso scritto, previa adeguata informazione sulle possibilità di accesso, cancellazione, rettifica ed aggiornamento dei dati Tutto il corpo normativo è confluito nel d.lgs. 196/03

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30. 06 Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.06.2003 n. 196) - l’articolo 8 prevede che le disposizioni specifiche per il trattamento dei dati sanitari siano emanate a cura del Ministero della Salute

Codice di Deontologia Medica Edizione 1989 – la rivelazione del segreto professionale solo in obbedienza ad un obbligo di legge oppure con il consenso dell’interessato Edizione 1995 – si ribadiscono gli obblighi di legge per la tutela sociale, la pericolosità e la tutela giuridica delle persone interessate

- Edizione del 1998 – vigente – compare come voce etica della comunità la figura del Garante per la protezione dei dati personali, legittimato di fatto ad autorizzare la divulgazione in un numero sempre crescente di casi

Codice del 1998: “costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche, certificazioni obbligatorie): A – la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa

B – l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l’interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per l’impossibilità fisica, per incapacità di agire e per incapacità di intendere o di volere C – l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell’interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali

OGNI MEDICO HA BISOGNO, PER ESSERE LEGITTIMATO AD ACQUISIRE E CONSERVARE I SEGRETI DEI SUOI PAZIENTI, DAL CONSENSO DEI PAZIENTI STESSI IN CONFLITTO TRA LA TUTELA DEL SINGOLO E L’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ SI IMPONE LA CONSULTAZIONE DEL GARANTE

Autorizzazione n. 2/02 del Garante “la presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 397 del 2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, …

…nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrio e di conciliazione nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti e dai contratti collettivi, semprechè il diritto sia di rango pari a quello dell’interessato, ed i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento”

Nel codice il soggetto sensibile è il medico, abilitato a trattare i dati sensibili Emerge un forte interesse per i bisogni e gli interessi della comunità (atti giudiziari, separazioni e affidamento dei figli)

3. Privacy Consenso, segreto, riservatezza e deontologia rientrano tra gli elementi essenziali per definire i limiti normativi ed etici entro cui si sviluppa la relazione professionale Il medico conosce del paziente ciò che non è noto: la sua intimità, il suo modo di essere e di vivere

Se l’intervento terapeutico viene svolto da una équipe multiprofessionale, come accade nei servizi territoriali, la circolazione dei dati sanitari è una esigenza operativa È una trasmissione di segreto professionale e vincola tutti i componenti Per il personale amministrativo vige il segreto d’ufficio

I limiti entro i quali i sanitari possono dare informazione sullo stato di salute ai familiari, rivestono un elemento critico di non facile soluzione Art. 31 del codice di deontologia medica del 1998

Art. 31 Codice del 1998 “l’informazione a terzi e congiunti è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita altrui” In mancanza di un esplicito consenso sono possibili solo informazioni generiche

Se il sanitario è un dipendente pubblico, assume la veste di Pubblico Ufficiale e, nel caso venga a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, è obbligato al RAPPORTO all’A.G. Tale obbligo, secondo delle recenti sentenze, scatterebbe anche per il libero professionista, in quanto esercente una professione sanitaria

Esimenti dall’obbligo del referto Per l’assistito, l’eventualità di incorrere in procedimento penale, sulla base della segnalazione del sanitario - “necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore” - art. 384 CP

Cosa fare in caso di intenzioni aggressive ed omicide di un paziente? Non sono in gioco “fatti”, ma solo “intenzioni” Il sanitario incorrerebbe nella violazione del segreto professionale, punibile a querela di parte

Negli USA si è passati dal DUTY TO WARN (alla polizia) al DUTY TO PROTECT , avvertendo la persona interessata dei pericoli che corre Anche a costo di interrompere o vanificare la terapia Il terapeuta è un controllore sociale?

4. Riservatezza Le esigenze della riservatezza sono emerse con l’incremento delle banche dati (libretto sanitario, tessera sanitaria, scheda sanitaria, card sanitaria, …) Sono permessi solo per fini statistici, epidemiologici, di prevenzione, protezione e sicurezza sanitaria Dal rapporto medico-paziente si è passati al rapporto paziente-S.S.N.

La sorveglianza sul rispetto delle norme della riservatezza spetta a: Ordini professionali Magistratura penale Autorità per la tutela dei dati personali

In ambito penale il delitto (art In ambito penale il delitto (art. 622) è perseguibile a querela della persona offesa, che ha l’onere di provare non solo l’intenzione alla rivelazione del segreto, ma anche il nocumento che ne è derivato o che ne possa derivare È un delitto contro la persona e l’inviolabilità dei segreti La condanna comporta l’interdizione dalla professione e la decadenza dell’abilitazione professionale

- Se il sanitario è pubblico ufficiale ricorre anche il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, con pene più severe - I codici professionali condannano il delitto anche senza il nocumento ingiusto per il paziente; se poi c’è nocumento o profitto, proprio o altrui, questo rappresenta una aggravante

Sanzioni dell’ordine professionale: A. avvertimento – diffidare dal ricadere B. censura – biasimo per la mancanza commessa C. radiazione dall’albo

Per quanto riguarda i minori il sanitario non è tenuto a rivelare ai genitori i segreti del figlio e non dovrà parlare se non lo ritiene opportuno Anche in caso della IVG (legge 194/78) di una minore il sanitario deve mantenere il segreto nei confronti dei genitori

Il titolare del trattamento dei dati sanitari è tenuto agli adempimenti: Informativa Consenso Autorizzazione Notificazione Adozione delle misure di sicurezza

Misure aggiuntive di sicurezza Ordine di chiamata senza identificare il nome Distanze di cortesia Parlare solo in ambienti chiusi Operare solo in ambito chiuso Minime comunicazioni telefoniche Accoglienza e dimissione protetta

Conclusioni l’evoluzione della normativa è caratterizzata da una progressiva complicazione degli aspetti formali del segreto Al sanitario sono delegate attività di valutazione giuridica, deontologica ed etica a tutela del segreto Questo può compromettere la relazione terapeutica e la funzione della cura

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Dr. Marco Cannavicci cannavicci@iol.it