Il sistema di sicurezza collettiva ONU

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Transcript della presentazione:

Il sistema di sicurezza collettiva ONU E’ centrato principalmente sulle funzioni esercitate dal Consiglio di Sicurezza Ruolo secondario dell’Assemblea Generale Le funzioni operative del Segretario Generale Il presupposto normativo è l’art. 2, par. 4 della Carta che obbliga gli Stati ad “astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualsiasi altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite” (v. sentenza Nicaragua e Dichiarazione dell’AG sulle relazioni amichevoli tra Stati)

Il sistema di sicurezza collettiva ONU Le funzioni esercitate dal Consiglio di Sicurezza sono regolate dai Cap. VI, VII e VIII della Carta Il Cap. VI è dedicato alla soluzione pacifica delle controversie, in particolare disciplina l’esercizio di una funzione conciliativa da parte del Consiglio Il Cap. VII riguarda ‘l’azione’ a tutela della pace e della sicurezza internazionali da parte del Consiglio e disciplina l’adozione da parte di quest’ultimo di misure implicanti e non implicanti l’uso della forza Il Cap. VIII concerne il la collaborazione tra Consiglio e organizzazioni regionali di difesa nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali

Il sistema di sicurezza collettiva ONU Il Consiglio può essere adito da tutti gli Stati quando siano parte ad una controversia ovvero quando sussista una situazione suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (artt. 34 e 35) Una controversia o situazione suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali può essere sottoposta all’attenzione del Consiglio anche dall’Assemblea (art. 11, par. 3) e dal Segretario Generale (art. 99) Di fronte a queste richieste, il Consiglio ha obbligo di riunirsi

I poteri ex Cap. VII Il presupposto oggettivo: “Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale” (art. 39) Potere discrezionale del Consiglio (soprattutto riguardo alla nozione di ‘minaccia alla pace’) Con l’attivismo del Consiglio del dopo Guerra Fredda in relazione alle funzioni ex Cap. VII, l’art. 39 ha ricevuto un’interpretazione iperestensiva

I poteri ex Cap. VII A parte i casi classici di conflitti armati inter-statali, a titolo di esempio, sono state considerate ‘rotture’ o ‘minacce’ alla pace internazionale: Conflitti interni e violazioni dei diritti delle popolazioni civili (e.g. ris. 1199 sul Kossovo) Deposizione di governi democraticamente eletti (e.g. ris. 841 su Haiti) Atti di terrorismo (e.g. ris. 1373 sull’11 settembre e ris. 1636 sull’omicidio Hariri) Pratiche di apartheid da parte del governo nazionale (e.g. ris. 418 sul Sud Africa)

I poteri ex Cap. VII Possibilità di adottare raccomandazioni sulla risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 39 (differenza rispetto ai meccanismi previsti al Cap. VI è di natura meramente procedurale) Le misure provvisorie al fine di prevenire un aggravarsi della situazione (art. 40) Queste ultime misure non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate Solitamente non sono vincolanti (e.g. ris. 1052 sul Libano), ma lo possono essere laddove il linguaggio della risoluzione ponga un obbligo per le parti (e.g. ris. 502 sul conflitto delle Falkland)

I poteri ex Cap. VII Le misure vincolanti non implicanti l’uso della forza (art. 41) Art. 41: “Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’uso della forza, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare queste misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.” Gli esempi riportati all’art. 41 (elenco non esaustivo)

I poteri ex Cap. VII Nella prassi assistiamo ad un’interpretazione estensiva dei poteri ex art. 41, con tipologie di misure non previste dalla Carta, per esempio: misure finanziarie contro presunti terroristi (e.g. ris. 1636 sull’attentato Hariri) istituzione di tribunali penali internazionali (e.g. ris. 827 sull’istituzione del TPIY) accertamento di illiceità e non riconoscimento di una data situazione (e.g. ris. 478 sull’annessione di Gerusalemme)

I poteri ex Cap. VII Le misure implicanti l’uso della forza secondo l’art. 42 Si tratta di misure coercitive implicanti l’uso della forza armata (“con le forze aeree, navali o terrestri”) contro i soggetti ritenuti responsabili di una violazione o minaccia alla pace internazionale, qualora le misure ex art. 41 si siano rivelate inadeguate Gli artt. 43ss. prevedevano l’istituzione di un contingente armato ONU sotto il comando di un Comitato di Stato maggiore unificato Le disposizioni ex artt. 43-47 non hanno mai ricevuto applicazione

I poteri ex Cap. VII Lo strumento alternativo è stata la delega all’uso della forza armata agli Stati membri attraverso autorizzazioni specifiche Il Consiglio ha assunto sempre più funzioni direttive anziché operative In due soli casi, l’azione armata autorizzata dall’ONU è stata diretta verso aggressioni contro Stati membri (ris. 83 e 84 Corea, ris. 678 Iraq)

I poteri ex Cap. VII Nella maggior parte dei casi è stata autorizzata in relazione a finalità specifiche Istituzione di blocchi navali (es. ris. 787) Istituzione di zone di interdizione aerea (es. ris. 781) Mantenimento della sicurezza in regioni appena uscite da un conflitto armato (es. ris. (ris. 1031)

I poteri ex Cap. VII Le cosiddette azioni di peace-keeping La delega al Segretario Generale per il reperimento e comando delle forze Operano con il consenso dello Stato Hanno un mandato solitamente limitato all’interposizione ed il monitoraggio di cessate-il-fuoco (v. ris. 425) Prassi orientata verso mandati più ampi con maggiori poteri di intervento militare (v. ris. 1701)

I poteri ex Cap. VII Il previsto coordinamento dell’esercizio della legittima difesa con l’adozione di misure da parte del Consiglio di sicurezza I problemi emersi nella prassi (v. ris. 1373)

I poteri ex Cap. VIII L’utilizzo di organizzazioni regionali per azioni coercitive ai sensi dell’art. 53 Es.: la ris. 841 e la ris. 813 I problemi di coordinamento tra Consiglio ed organizzazioni regionali

Consiglio di sicurezza ed esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia Il disposto ex art. 94(2): “Se una delle parti di una controversia non adempie gli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perchè la sentenza abbia esecuzione.” La mancata esecuzione della sentenza Nicaragua/Stati Uniti L’adozione della risoluzione 819 sul conflitto bosniaco (misure di embargo contro le milizie serbo-bosniache)