La responsabilità degli Stati per illecito internazionale Corso di diritto internazionale 7 aprile 2010
Elementi costitutivi dell’illecito internazionale - I La codificazione del 2001 da parte della CDI I due elementi costitutivi dell’illecito internazionale: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l’attribuzione della condotta allo Stato Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale
Elementi costitutivi dell’illecito internazionale - II Il danno materiale non è elemento costitutivo della responsabilità (il c.d. danno giuridico) La colpa non è elemento costitutivo della responsabilità: dipenderà dal contenuto delle regole primarie e degli obblighi che da esse scaturiscono (genocidio, obbligo di protezione delle sedi diplomatiche, violazione dello spazio aereo)
Tipi di violazioni di norme La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare (es. esproprio illegittimo) 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi) 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad)
Attribuzione del comportamento illecito 1) Il comportamento illecito è posto in essere da un organo o agente dello Stato (art. 4 CDI) – rilevano anche i c.d. atti ultra vires (art. 7) 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui, formalmente non inquadrati come organi dello Stato, autorizzati a esercitare poteri di governo (art. 5 CDI): sentenza CIG nella causa Stati Uniti c. Iran 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto le istruzioni, la direzione o il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua c. Stati Uniti e Bosnia c. Serbia e Corte di Strasburgo Loizidou c. Turchia
Circostanze escludenti la responsabilità il consenso (art. 20) la legittima difesa (art. 21) le contromisure (art. 22) la forza maggiore (‘forza irresistibile o avvenimento imprevedibile’ che rendano impossibile il rispetto dell’obbligo - art. 23) la détresse (l’arbitrato Rainbow Warrior - art. 24) lo stato di necessità (formulazione restrittiva, v. giurisprudenza italiana in tema di bond argentini - art. 25)
Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche Obbligo di cessazione dell’illecito Obbligo di riparazione in senso stretto in capo allo Stato autore dell’illecito La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento
Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche La riparazione in senso ampio per il c.d. danno giuridico La protesta come forma di tutela del diritto soggettivo violato e delle norme a tutela di tale diritto Le sentenze dichiarative dei tribunali internazionali come strumento di riparazione
Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche La mancata previsione della nozione di ‘crimine dello Stato’ (ex art. 19): elementi problematici Il regime speciale di responsabilità per le violazioni gravi di norme imperative (artt. 40-41) Obblighi derivanti per gli Stati terzi: non-riconoscimento; non-collaborazione; cooperazione attraverso gli organi competenti per porre fine alla grave violazione
Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - I Lo Stato leso è lo Stato i cui diritti soggettivi siano stati violati: rapporti bilaterali e sinallagma La situazione è più complessa quando sussista una pluralità di Stati legittimati ad invocare la responsabilità: si distinguono tre ipotesi
Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - II Ipotesi 1: la violazione colpisce materialmente uno o più Stati (art. 194 UNCLOS sull’inquinamento marino) Ipotesi 2: la violazione incide sulla posizione soggettiva di tutti gli Stati parti ad una certa disciplina (trattati multilaterali sul disarmo o trattati sull’ambiente) Ipotesi 3: la violazione dei c.d. obblighi erga omnes
Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - III Ipotesi 3: approccio CDI e critica della dottrina Barcelona Traction Art. 48 CDI Timor orientale Muro in Palestina